giovedì 13 agosto 2015

Il Ministro della Giustizia ha firmato il decreto, via libera alle specializzazioni.

Il Ministro della Giustizia ha firmato il regolamento che disciplina il conseguimento e il mantenimento del titolo di specialista, in attuazione delle previsioni della legge professionale forense.
Diciotto le aree di specializzazione nell’ambito delle quali potrà essere scelto dal professionista il titolo nel quale specializzarsi, con il limite massimo di due settori. 
In particolare: diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; diritto agrario; diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio; diritto dell’ambiente; diritto industriale e delle proprietà intellettuali; diritto commerciale, della concorrenza e societario; diritto successorio; diritto dell’esecuzione forzata; diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; diritto bancario e finanziario; diritto tributario, fiscale e doganale;  diritto della navigazione e dei trasporti;  diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;  diritto dell’Unione europea;  diritto internazionale; diritto penale;  diritto amministrativo; diritto dell’informatica.
Nei 16 articoli che compongono il regolamento, è illustrato il procedimento per conseguire la specializzazione che dovrà essere richiesta dall’avvocato con apposita domanda all’ordine professionale di appartenenza e soltanto se in possesso di particolari requisiti specificati dal ministero:
·         avere frequentato, con esito positivo, negli ultimi 5 anni i corsi di specializzazione;
·          non aver riportato, nei 3 anni precedenti alla richiesta, una sanzione disciplinare definitiva;
·          non aver subito, negli ultimi 2 anni, la revoca del titolo.
La formazione per ottenere la specializzazione sarà svolta in ambito universitario, con programmi che verranno definiti da un'apposita commissione permanente istituita presso il ministero, mentre spetterà al Consiglio Nazionale Forense firmare convenzioni ad hoc sia con le università che con le associazioni specialistiche più rappresentative.
Il percorso formativo dovrà durare almeno un biennio e avere un minimo di attività didattica, si parla di almeno  200 ore, con obbligo di frequenza pari a circa l’80% delle lezioni.
Va detto che, come specificato dal CNF e dal ministero, potrà conseguire il titolo di avvocato specialista anche chi ha un’anzianità di iscrizione all’albo forense di almeno 8 anni a patto che negli ultimi 5 anni di attività dimostri di avere esercitato la professione “in modo assiduo, prevalente e continuativo” in uno dei settori di specializzazione e nei quali dovrà avere trattato, sempre nel quinquennio precedente, incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità” ed almeno pari a 15 per ogni anno.
Per mantenere il titolo di "avvocato specializzato", ogni tre anni il professionista dovrà documentare al proprio Consiglio dell’ordine l’adempimento degli obblighi di formazione permanente, oppure dimostrare l’esercizio assiduo prevalente e continuativo dell’attività nel settore specifico.
Quanto alla revoca del titolo di "specialista", questa può derivare sia dall’irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dal mero avvertimento e sia dal mancato adempimento degli obblighi di formazione continua, come dal mancato deposito della necessaria documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento del titolo.
Nella fase transitoria, è previsto il conferimento del titolo (previo superamento di un esame scritto e orale), anche a favore degli avvocati che nel periodo 2011-2015 hanno già conseguito un attestato di frequenza a un corso almeno biennale di alta formazione specialistica.


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