Il Ministro della Giustizia ha firmato il regolamento che disciplina il conseguimento e il mantenimento
del titolo di specialista, in attuazione delle previsioni della
legge professionale forense.
Diciotto le aree di
specializzazione nell’ambito delle quali potrà essere scelto dal professionista il titolo
nel quale specializzarsi, con il limite massimo di due settori.
In particolare: diritto delle relazioni
familiari, delle persone e dei minori; diritto agrario; diritti reali,
di proprietà, delle locazioni e del condominio; diritto dell’ambiente; diritto
industriale e delle proprietà intellettuali; diritto commerciale, della
concorrenza e societario; diritto
successorio; diritto
dell’esecuzione forzata; diritto
fallimentare e delle procedure concorsuali; diritto bancario e
finanziario; diritto tributario, fiscale e doganale; diritto della navigazione e dei trasporti; diritto del lavoro, sindacale, della
previdenza e dell’assistenza sociale; diritto dell’Unione europea; diritto internazionale; diritto penale; diritto amministrativo; diritto
dell’informatica.
Nei 16 articoli che compongono il regolamento, è illustrato il procedimento per
conseguire la specializzazione che dovrà essere richiesta
dall’avvocato con apposita domanda all’ordine professionale di appartenenza e soltanto
se in possesso di particolari requisiti specificati dal ministero:
·
avere frequentato, con esito positivo,
negli ultimi 5 anni i corsi di specializzazione;
·
non
aver riportato, nei 3 anni precedenti alla richiesta, una sanzione disciplinare
definitiva;
·
non
aver subito, negli ultimi 2 anni, la revoca del titolo.
La formazione per ottenere la specializzazione sarà svolta in ambito
universitario, con programmi che verranno definiti da un'apposita commissione
permanente istituita presso il ministero, mentre spetterà al Consiglio
Nazionale Forense firmare convenzioni ad
hoc sia con le università che con le associazioni specialistiche più
rappresentative.
Il percorso formativo
dovrà durare almeno un biennio e avere un minimo di attività didattica, si
parla di almeno 200 ore,
con obbligo di frequenza pari a circa l’80% delle lezioni.
Va
detto che, come specificato dal CNF e dal ministero, potrà conseguire il titolo
di avvocato specialista anche chi ha un’anzianità di iscrizione all’albo forense
di almeno 8 anni a patto che negli ultimi 5 anni di attività
dimostri di avere esercitato la professione “in modo assiduo, prevalente e continuativo” in uno dei settori di
specializzazione e nei quali dovrà avere trattato, sempre nel quinquennio
precedente, “incarichi professionali fiduciari rilevanti per
quantità e qualità” ed almeno
pari a 15 per ogni anno.
Per mantenere il titolo
di "avvocato specializzato", ogni tre anni il
professionista dovrà documentare al proprio Consiglio dell’ordine l’adempimento
degli obblighi di formazione permanente, oppure dimostrare l’esercizio assiduo
prevalente e continuativo dell’attività nel settore specifico.
Quanto alla revoca del titolo
di "specialista", questa può derivare sia
dall’irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dal mero
avvertimento e sia dal mancato adempimento degli obblighi di formazione
continua, come dal mancato deposito della necessaria documentazione atta a comprovare
il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento del titolo.
Nella fase transitoria,
è previsto il conferimento del titolo (previo superamento di un esame scritto e
orale), anche a favore degli avvocati che nel periodo 2011-2015 hanno già
conseguito un attestato di frequenza a un corso almeno biennale di alta
formazione specialistica.
Nessun commento:
Posta un commento