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lunedì 19 settembre 2016

Guida in stato di ebbrezza aggravata dall'incidente stradale anche senza danni a persone o a cose. Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 38203/2016




Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cds, il concetto di incidente stradale è riconducibile a ciascun avvenimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale determinando un rischio anche meramente potenziale per l’incolumità della collettività.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 38203/2016.

giovedì 24 marzo 2016

La persona offesa dal reato va sempre avvisata della richiesta di archiviazione presentata dal PM. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 10959/16.



La Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che la persona offesa dal reato va sempre avvisata della richiesta di archiviazione.

Della omessa notifica alla persona offesa da parte del PM dell’avviso di richiesta di archiviazione, ce ne siamo occupati alcuni giorni fa (leggi l’approfondimento: Mancata notifica alla persona offesadell'avviso di richiesta di archiviazione da parte del PM), ora per completezza e vista l’importanza della decisione delle Sezioni Unite Penali si riporta il testo integrale della sentenza.

venerdì 11 marzo 2016

APPROFONDIMENTI: Mancata notifica alla persona offesa dell'avviso di richiesta di archiviazione da parte del PM.



Quando la persona offesa dal reato abbia fatto esplicita richiesta ex art. 408, comma 2, c.p.p., nella denuncia-querela, ovvero anche successivamente al deposito di tali atti, ha diritto di ricevere l’avviso della presentazione da parte del PM della richiesta di archiviazione al fine di esercitare il proprio potere di opposizione come espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 408 c.p.p..

Che cosa accade se il PM omette la notificazione alla persona offesa dell’avviso di richiesta di archiviazione?

martedì 12 gennaio 2016

APPROFONDIMENTI: Omesso versamento ritenute INPS: novità sulla depenalizzazione del reato quando l’omissione non supera i € 10.000?




Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 novembre 2015 ha approvato in via preliminare un decreto legislativo in materia di depenalizzazione con il quale si è voluto dare attuazione alla delega conferita dal Parlamento con la legge n. 67/14.
Tra le fattispecie da depenalizzare e trasformare quindi in illecito amministrativo c’è anche il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali previsto e punito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 463/1983.

venerdì 16 ottobre 2015

APPROFONDIMENTI: E’ legittima la costituzione di parte civile a mezzo di sostituto processuale?



L’art. 78 c.p.p., prevede che la costituzione di parte civile nel processo penale possa avvenire sia in udienza, come generalmente avviene, sia fuori udienza con l’onere per il difensore di notificare la costituzione di parte civile alle altre parti processuali (art. 78, comma 2, c.p.p).
In entrambi i casi la costituzione di parte civile avviene sempre per mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale rilasciata ai sensi dell’art. 100 c.p.p..
Come spesso accade nella procura speciale viene prevista la possibilità per il difensore di fiducia di nominare dei sostituti processuali, ovvero dei colleghi che svolgano per suo conto l’udienza.
Orbene, la costituzione di parte civile che dovesse avvenire in udienza a mezzo del sostituto processuale può dirsi legittima?

giovedì 3 settembre 2015

APPROFONDIMENTI: Omesso versamento ritenute previdenziali INPS: se inferiore ai 10.000 € annui è ancora reato?



Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali previsto e punito dall’art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e sostituito dall’art. 1, comma 3, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389 è da considerarsi ancora reato se l’omissione non supera i 10.000,00 € annui?
Di seguito si riportano alcune sentenze sia di merito, che di legittimità che mostrano come i giudici non siano tutti concordi nel ritenere “depenalizzato” il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali all’INPS anche se non si superano i 10.00,00 € annui.