L’art. 78 c.p.p., prevede che la costituzione di
parte civile nel processo penale possa avvenire sia in udienza, come
generalmente avviene, sia fuori udienza con l’onere per il difensore di
notificare la costituzione di parte civile alle altre parti processuali (art.
78, comma 2, c.p.p).
In entrambi i casi la costituzione di parte civile
avviene sempre per mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale
rilasciata ai sensi dell’art. 100 c.p.p..
Come spesso accade nella procura speciale viene
prevista la possibilità per il difensore di fiducia di nominare dei sostituti
processuali, ovvero dei colleghi che svolgano per suo conto l’udienza.
Orbene, la costituzione di parte civile che dovesse
avvenire in udienza a mezzo del sostituto processuale può dirsi legittima?
Come indicato da costante giurisprudenza va esclusa
la legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel processo penale al
sostituto processuale del procuratore speciale in virtù dell’assunto che sono
delegabili le attività defensionali e non anche i poteri di natura sostanziale
o personale.
Infatti, al sostituto del difensore della persona
offesa dal reato compete “l’esercizio dei
poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti e non spetta l’esercizio di
quei poteri di natura sostanziale e processuale, che la parte del processo può
attribuire al proprio difensore con procura speciale” (Cass. Pen, sent. n.
2848/2012; Cass. Pen, sent. n. 22601/2005).
La giurisprudenza di legittimità ha dettato dei
criteri per poter “sanare” l’eventuale difetto di validità della costituzione
di parte civile effettuata in udienza dal sostituto processuale privo di
legittimazione.
Primo rimedio, è la presenza all’udienza della
persona offesa, infatti, tale circostanza fa si che la costituzione di parte
civile deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto
(Cass. Pen, sent. n. 13699/2006; Cass. Pen, sent. n. 19548/2010).
Secondo rimedio, si avrebbe la sanatoria quando nella
procura speciale, conferita al difensore di fiducia dalla persona offesa, sia
stata prevista la facoltà per il procuratore di avvalersi di sostituti
processuali, ancorché non individuati, anche per l’esercizio dell’azione civile
nel processo penale (Cass. Pen, sent. n. 11954/2005).
Questa modalità di sanatoria è sicuramente quella più
dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità che non sembra del tutto concorde
nel riconoscere tale facoltà al difensore di fiducia, se non a condizioni assai
stringenti.
Infatti, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale
si è ritenuta legittima la costituzione
di parte civile depositata in udienza dal sostituto processuale ogniqualvolta nella
procura speciale conferita al difensore di fiducia è prevista la possibilità
per lo stesso di nominare sostituti processuali conferendo a questi ultimi gli
stessi poteri del procuratore speciale (Cass. Pen, sent. n. 5860/14).
La suprema Corte ha individuato nella procura
speciale conferita al difensore di fiducia la volontà della parte, non solo di
poter nominare all’occorrenza un sostituto, ma anche di poter nominare un’altra
persona con gli stessi poteri, sia di natura sostanziale, sia di natura processuale,
conferiti allo stesso procuratore speciale.
In merito a questa possibilità di recente la Corte di
Cassazione ha mutato indirizzo e si è discostata dalla linea fino ad oggi
seguita, sposando una linea assai più restrittiva.
Infatti, se ancora con recenti sentenze (Cass. Pen, sent. n.
5860/2014; Cass. Pen, sent. n.
30793/2014) la Suprema Corte consentiva la sostituzione processuale anche ai
fini del deposito dell’atto di costituzione di parte civile, allorché la
procura speciale riconoscesse espressamente la facoltà di subdelega, con la
sentenza 6184/2015 il Supremo Collegio ha sposato una linea ben più rigorosa rendendo,
di fatto, più complessa la legittimità della costituzione di parte civile a
mezzo di sostituto processuale.
Con la
sentenza su citata la Terza Sezione Penale della Cassazione avalla
l’interpretazione più restrittiva del combinato disposto degli artt. 76, 78,
100 e 122 c.p.p., stabilendo che il difensore munito di procura speciale, da
lui stesso autenticata, non può delegare al proprio sostituto processuale il
potere di costituirsi parte civile nel processo penale in rappresentanza della
persona offesa dal reato.
Nella sentenza n. 6184/2015 sono indicate le uniche
modalità con cui, secondo la Corte di Cassazione, deve considerarsi legittima
la costituzione di parte civile e ciò anche quando questa sia effettuata in
udienza dal sostituto processuale.
In primo luogo, la costituzione di parte civile può
sempre essere presentata dal difensore munito di procura speciale prima
dell’udienza ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.p., con l’accortezza, in tal
caso, di notificare detta costituzione alle parti processuali.
In secondo luogo, rimane valida la costituzione di
parte civile fatta in udienza dal sostituto processuale sempre che sia presente
la persona offesa dal reato.
In terzo luogo e qui la sentenza si discosta da
quanto stabilito fin’ora dalla giurisprudenza di legittimità, occorre una
procura speciale che dia al difensore la facoltà di nominare sostituti
processuali che deve però essere inderogabilmente redatta con atto di Notaio o
di altro Pubblico Ufficiale autorizzato ai sensi dell’art. 2703 c.c., e ciò in
quanto il difensore non potrebbe autenticare la procura speciale rilasciata ad
altri oltre che a se stesso (Cass. Pen, sent. n. 6184/2015).
Fatto questo breve excursus sull’altalenante giurisprudenza della Cassazione in merito
alla ammissibilità della costituzione di parte civile a mezzo del sostituto
processuale e per rispondere al quesito che ci siamo posti va detto,
soprattutto riguardo ai rimedi per sanare eventuali difetti di validità, che l’unico
modo “sicuro” di procedere ad una costituzione di parte civile esente da
qualsiasi contestazione, stante l’altalenante giurisprudenza della Cassazione,
è che la costituzione di parte civile avvenga direttamente in aula e a mezzo
del difensore di fiducia della persona offesa dal reato munito di procura
speciale rilasciata ai sensi dell’art. 100 c.p.p..
Formulario:Costituzione di parte civile
Formulario:Procura speciale per la costituzione di parte civile
Formulario:Procura speciale per la costituzione di parte civile
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