Il Tribunale di Arezzo con la sentenza in commento
(sotto si riporta il testo integrale) ha affrontato il caso di un’eccezione di
carenza di legittimazione passiva sollevata dai soci nei confronti di
obbligazioni assunte da uno solo di essi, in proprio e non in qualità di socio
di una società in nome collettivo.
Il Tribunale di Arezzo, in merito all’eccezione
sollevata e al termine entro cui questa può essere validamente proposta, così
statuiva:
“L'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
sollevata dai soci di una società in nome collettivo per essere stati citati in
giudizio personalmente e unitamente alla società, è infondata per tardività
poiché eccepita solo con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. ed altresì contraddetta dalle risultanze istruttorie e dalle
produzioni documentali”.

