Il Tribunale di Arezzo con la sentenza in commento
(sotto si riporta il testo integrale) ha affrontato il caso di un’eccezione di
carenza di legittimazione passiva sollevata dai soci nei confronti di
obbligazioni assunte da uno solo di essi, in proprio e non in qualità di socio
di una società in nome collettivo.
Il Tribunale di Arezzo, in merito all’eccezione
sollevata e al termine entro cui questa può essere validamente proposta, così
statuiva:
“L'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
sollevata dai soci di una società in nome collettivo per essere stati citati in
giudizio personalmente e unitamente alla società, è infondata per tardività
poiché eccepita solo con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. ed altresì contraddetta dalle risultanze istruttorie e dalle
produzioni documentali”.
Tribunale
Arezzo sentenza del 17/09/2015 n. 1005
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il geom.
L.F. conveniva in giudizio la E. snc ed i soci illimitatamente responsabili
deducendo di aver avuto incarico professionale da questa per curare la progettazione
e tutta l'attività tecnica per la realizzazione di alcuni unità abitative su
terreno acquistato dalla E.; Che per tale attività era stato stabilito un
compenso complessivo pari a 45.000 euro; che la E. aveva versato solo parte di
tale importo.
Dopo alcuni rinvii, si costituiva la E. eccependo che
l'attività del L.F. doveva essere compensata dal venditore B. e contestando la
quantificazione del dovuto. Veniva dichiarata la contumacia dei soci con assegnazione
dei termini per memorie istruttorie.
Alla scadenza delle II memorie si costituivano i soci
eccependo la loro carenza di legittimazione passiva per obbligazioni assunte
dalla società e la carenza di legittimazione passiva della società stessa, in
quanto incarico conferito dal solo F.B. in proprio e non quale rappresentante
della snc.
All'esito delle memorie la causa veniva istruita con
prove testimoniali e con interrogatorio formale del F.B., che non si presentava
senza alcuna giustificazione.
La causa era quindi inviata all'udienza odierna per la
discussione orale
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice va accolta.
Va preliminarmente detto che i convenuti non hanno
avanzato contestazioni in ordine all'attività posta in essere dal geom. L.F.
che dunque appare essere stata regolarmente ed utilmente svolta.
Quanto alle eccezioni in ordine alla titolarità
passiva del rapporto di incarico professionale, queste debbono essere rigettate
per più ordini di motivi.
In primo luogo deve essere dichiarata la tardività di
tale eccezione riferita ad un presunto incarico del solo F.B. in quanto
presentate solo con le seconde memorie istruttorie.
Il primo atto di comparsa della società infatti
evidenzia un'analoga eccezione ma riferita al venditore B. e non contiene
alcuna contestazione sulla posizione del L.F..
Peraltro tale eccezione, oltre che tardiva, appare
anche in fatto contraddetta dalle risultanze istruttorie e documentali in atti.
Infatti vi è conferimento di incarico scritto in favore del L.F. da parte del
F.B. e nel preliminare è esplicitamente detto che i costi dell'attività tecnica
sarebbero spettati all'acquirente.
Il documento di conferimento di incarico esime da
qualunque ulteriore indagine anche quanto all'importo per la prestazione che
viene concordato forfettariamente in 45.000 euro oltre accessori.
Ricordato che l'eccezione rispetto ad un presunto
incarico conferito personalmente dal F.B. in proprio appare tardiva, bisogna
dire che anche nel merito questa appare contraddetta dalle risultanze
istruttorie. Infatti pur non avendo esplicitato la sua carica nel preliminare e
nell'incarico, è evidente sia dal successivo acquisto a nome della E. sia dal
pagamento da parte di questa delle fatture in acconto.
Ad ulteriore e definitiva dimostrazione del fatto che
il F.B. abbia sottoscritto i predetti atti nella sua qualità di socio della snc
valgono da un lato sia le prove testimoniali assunte, che pur provenendo da
soggetti (N. e Ba.) non completamente indifferenti, entrambi hanno evidenziato
come il rapporto si sia svolto tra il L.F. ed E.. Prova definitiva è poi la
mancata risposta del F.B. all'interrogatorio formale, a cui lo stesso si è
immotivatamente sottratto. Devono pertanto considerarsi ammesse le circostanze
di cui ai capitoli e specificatamente quella di cui al punto a in cui si
conferma che l'incarico sia stato affidato al L.F. dalla E. .
L'attore stesso ha ammesso di aver già ricevuto euro
23.900,00, fatturati sia da lui direttamente che dalla sua società di
consulenza. Il residuo dovuto è dunque pari ad euro 21.100,00 oltre accessori
ed interessi legali dalla data della citazione al pagamento.
Quanto alla dedotta carenza di titolarità passiva dei
singoli soci, va rilevato che la domanda di parte attrice non è stata
prospettata per rilevarne una diretta responsabilità e condanna ma solo
evocandoli in giudizio al fine di far valere nei loro confronti la condanna
all'esito dell'eventuale infruttuosa esecuzione contro la società.
Dunque la semplice espressione diretta, motivata da
oscillanti decisioni giurisprudenziali, di una conseguenza legislativamente
prevista della condanna contro la società in nome collettivo, in cui tutti soci
sono tenuti al pagamento dei debiti una volta rivelatosi infruttuosa la
preventiva escussione del patrimonio societario.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese
liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni
altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accertato l'obbligo di
pagamento gravante sulla E. snc per l'attività professionale svolta in suo
favore dal geom L.F. condanna la E. di B. G. e C snc
al pagamento dell'importo di euro 21.100,00 oltre IVA e CAP ed interessi legali
dalla citazione all'effettivo pagamento.
Condanna altresì parte convenuta E. di B. G. e C snc
a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
4.835,00 per compensi (DM 55/2014 scaglione 5.200/26.000 valore medio) oltre 15%
per spese generali, euro 195,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per
legge Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura
alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Arezzo, 16/09/15
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
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