lunedì 1 febbraio 2016

Eccezione di carenza di legittimazione passiva: entro quanto può essere validamente proposta? Tribunale di Arezzo, sentenza n. 1005 del 17/09/2015.




Il Tribunale di Arezzo con la sentenza in commento (sotto si riporta il testo integrale) ha affrontato il caso di un’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai soci nei confronti di obbligazioni assunte da uno solo di essi, in proprio e non in qualità di socio di una società in nome collettivo.
Il Tribunale di Arezzo, in merito all’eccezione sollevata e al termine entro cui questa può essere validamente proposta, così statuiva:
“L'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dai soci di una società in nome collettivo per essere stati citati in giudizio personalmente e unitamente alla società, è infondata per tardività poiché eccepita solo con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ed altresì contraddetta dalle risultanze istruttorie e dalle produzioni documentali”.





Tribunale Arezzo sentenza del 17/09/2015 n. 1005

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il geom. L.F. conveniva in giudizio la E. snc ed i soci illimitatamente responsabili deducendo di aver avuto incarico professionale da questa per curare la progettazione e tutta l'attività tecnica per la realizzazione di alcuni unità abitative su terreno acquistato dalla E.; Che per tale attività era stato stabilito un compenso complessivo pari a 45.000 euro; che la E. aveva versato solo parte di tale importo.
Dopo alcuni rinvii, si costituiva la E. eccependo che l'attività del L.F. doveva essere compensata dal venditore B. e contestando la quantificazione del dovuto. Veniva dichiarata la contumacia dei soci con assegnazione dei termini per memorie istruttorie.
Alla scadenza delle II memorie si costituivano i soci eccependo la loro carenza di legittimazione passiva per obbligazioni assunte dalla società e la carenza di legittimazione passiva della società stessa, in quanto incarico conferito dal solo F.B. in proprio e non quale rappresentante della snc.
All'esito delle memorie la causa veniva istruita con prove testimoniali e con interrogatorio formale del F.B., che non si presentava senza alcuna giustificazione.
La causa era quindi inviata all'udienza odierna per la discussione orale

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice va accolta.
Va preliminarmente detto che i convenuti non hanno avanzato contestazioni in ordine all'attività posta in essere dal geom. L.F. che dunque appare essere stata regolarmente ed utilmente svolta.
Quanto alle eccezioni in ordine alla titolarità passiva del rapporto di incarico professionale, queste debbono essere rigettate per più ordini di motivi.
In primo luogo deve essere dichiarata la tardività di tale eccezione riferita ad un presunto incarico del solo F.B. in quanto presentate solo con le seconde memorie istruttorie.
Il primo atto di comparsa della società infatti evidenzia un'analoga eccezione ma riferita al venditore B. e non contiene alcuna contestazione sulla posizione del L.F..
Peraltro tale eccezione, oltre che tardiva, appare anche in fatto contraddetta dalle risultanze istruttorie e documentali in atti. Infatti vi è conferimento di incarico scritto in favore del L.F. da parte del F.B. e nel preliminare è esplicitamente detto che i costi dell'attività tecnica sarebbero spettati all'acquirente.
Il documento di conferimento di incarico esime da qualunque ulteriore indagine anche quanto all'importo per la prestazione che viene concordato forfettariamente in 45.000 euro oltre accessori.
Ricordato che l'eccezione rispetto ad un presunto incarico conferito personalmente dal F.B. in proprio appare tardiva, bisogna dire che anche nel merito questa appare contraddetta dalle risultanze istruttorie. Infatti pur non avendo esplicitato la sua carica nel preliminare e nell'incarico, è evidente sia dal successivo acquisto a nome della E. sia dal pagamento da parte di questa delle fatture in acconto.
Ad ulteriore e definitiva dimostrazione del fatto che il F.B. abbia sottoscritto i predetti atti nella sua qualità di socio della snc valgono da un lato sia le prove testimoniali assunte, che pur provenendo da soggetti (N. e Ba.) non completamente indifferenti, entrambi hanno evidenziato come il rapporto si sia svolto tra il L.F. ed E.. Prova definitiva è poi la mancata risposta del F.B. all'interrogatorio formale, a cui lo stesso si è immotivatamente sottratto. Devono pertanto considerarsi ammesse le circostanze di cui ai capitoli e specificatamente quella di cui al punto a in cui si conferma che l'incarico sia stato affidato al L.F. dalla E. .
L'attore stesso ha ammesso di aver già ricevuto euro 23.900,00, fatturati sia da lui direttamente che dalla sua società di consulenza. Il residuo dovuto è dunque pari ad euro 21.100,00 oltre accessori ed interessi legali dalla data della citazione al pagamento.
Quanto alla dedotta carenza di titolarità passiva dei singoli soci, va rilevato che la domanda di parte attrice non è stata prospettata per rilevarne una diretta responsabilità e condanna ma solo evocandoli in giudizio al fine di far valere nei loro confronti la condanna all'esito dell'eventuale infruttuosa esecuzione contro la società.
Dunque la semplice espressione diretta, motivata da oscillanti decisioni giurisprudenziali, di una conseguenza legislativamente prevista della condanna contro la società in nome collettivo, in cui tutti soci sono tenuti al pagamento dei debiti una volta rivelatosi infruttuosa la preventiva escussione del patrimonio societario.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accertato l'obbligo di pagamento gravante sulla E. snc per l'attività professionale svolta in suo
favore dal geom L.F. condanna la E. di B. G. e C snc al pagamento dell'importo di euro 21.100,00 oltre IVA e CAP ed interessi legali dalla citazione all'effettivo pagamento.
Condanna altresì parte convenuta E. di B. G. e C snc a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi (DM 55/2014 scaglione 5.200/26.000 valore medio) oltre 15% per spese generali, euro 195,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Arezzo, 16/09/15
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli

Nessun commento:

Posta un commento