Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è
tornata ad occuparsi del termine prescrizionale da applicare ai contributi
previdenziali ovvero se quello ordinario, decennale, o il più breve termine
quinquennale introdotto per detti contributi dalla legge n. 335/1995.
Questi i fatti. Un’associazione proponeva opposizione nei confronti
dell’INPS avverso due cartelle esattoriali relative al pagamento di contributi
ed accessori per periodi di tempo che andavano dal 1992 al 1999. Il ricorso presentato
dall’associazione veniva rigettato sia in primo che in secondo grado.
La debitrice proponeva ricorso per Cassazione per
denunziare la falsa applicazione dell’art. 25 comma 1 DPR 602/1973, rilevando
che in relazione al momento della consegna del ruolo al Concessionario ed alla
data di notifica delle cartelle (rispettivamente nel maggio 2002 e nell’ottobre
2004) era applicabile la formulazione della norma introdotta dal d.lgs. n.
46/1999, a tenore della quale il concessionario avrebbe dovuto provvedere alla
notifica della cartella di pagamento al debitore (ed al coobbligato) entro
l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Secondo la Corte di Cassazione, l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non è applicabile
alla riscossione dei contributi, per la quale opera il diverso termine di
decadenza di cui all’art. 25 d.lgs. n. 46/1999.
Con detto ricorso l’associazione svolgeva anche
l’eccezione di prescrizione ritenendo che in primo ed in secondo grado il
Giudice aveva errato nel ritenere applicabile il termine decennale di
prescrizione, in luogo di quello quinquennale, così come introdotto in tema di
tributi previdenziali dalla l. n. 335/1995.
Da ultimo l’associazione aveva censurato la sentenza
della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto incompatibile, ai
sensi dell’art. 2 l. n. 266/1991, l’attività di lavoro con quella di volontariato
svolta da alcuni associati.
Veniva dedotto a sostegno delle proprie difese che in
tutti i contratti di lavoro era esplicitato che l’associato svolgeva la propria
attività per un numero complessivo di ore, ripartite tra lavoro subordinato e
lavoro volontario.
In merito all’eccezione di prescrizione sollevata
dalla ricorrente la Suprema Corte di Cassazione stabiliva quanto segue: “per i
contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della
legge n. 335/1995 (17.8.1995) il previgente termine decennale di prescrizione
permane soltanto ove l’Istituto previdenziale abbia compiuto atti interruttivi
ovvero abbia iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente entro
la data del 31.12.1995”.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1 dicembre
2015 – 2 febbraio 2016, n. 1975
Fatto
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di
Messina del 10.6.2002 la Associazione Humanitas Naso (in prosieguo, per
brevità, HN) proponeva nei confronti dell'INPS, della SCCI spa e del
concessionario Serit Sicilia spa opposizione avverso la cartella esattoriale
nr. 295 2001 00561648 13 relativa al pagamento di contributi INPS ed accessori
per i periodi luglio/ dicembre 1992, luglio/dicembre 1994, gennaio 1995/gennaio
1997.
Con distinto ricorso del 22.10.2004 la predetta
Associazione proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale nr. 295 2004
00309439 62 avente ad oggetto il pagamento di contributi ed accessori per il
periodo aprile 1995, luglio/ottobre 1995, dicembre 1995, marzo 1996, aprile
1997, maggio 1999.
Il Tribunale, riuniti i due giudizi, accoglieva la
opposizione limitatamente ai contributi riferibili al socio L.F. nonché alla
somma di € 15.404,27 che riteneva già versata e non decurtata nelle cartelle ;
per il resto rigettava le domande.
Proponeva appello la Associazione HN lamentando che
il giudice di prime cure non avesse accolto le eccezioni di prescrizione del
credito (art. 3 co. 9 L 335/1995), di decadenza dal potere impositivo (art. 25
DPR 603/72), di nullità della cartella esattoriale per violazione dell'obbligo
di motivazione (art. 6 L. 212/2000).
Censurava altresì le determinazioni del Tribunale in
merito all'accertamento del credito e degli. accessori.
Da ultimo proponeva appello quanto alla compensazione
delle spese.
La Corte d'appello di Messina- con sentenza del 14.6-25.7/ 2011- rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese.
La Corte d'appello di Messina- con sentenza del 14.6-25.7/ 2011- rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese.
Ha proposto ricorso per Cassazione la Associazione HN
articolato in quattro motivi.
Resistono con unico controricorso l'INPS e la SCCI; anche il concessionario SERIT SICILIA spa ha depositato controricorso (ancorchè notificato tardivamente).
Resistono con unico controricorso l'INPS e la SCCI; anche il concessionario SERIT SICILIA spa ha depositato controricorso (ancorchè notificato tardivamente).
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso la Associazione HN
denunzia- ai sensi dell'art. 360 co. 1 nr.3. cpc- violazione o falsa
applicazione dell'art. 25 comma 1 DPR 602/1973; rileva che in relazione al
momento di consegna del ruolo al Concessionario ed alla data di notifica delle
cartelle (rispettivamente nel maggio 2002 e nell' ottobre 2004) era applicabile
la formulazione della norma introdotta dal D. Lgs. 46/99, a tenore della quale
il concessionario avrebbe dovuto provvedere alla notifica della cartella di
pagamento al debitore ( ed al coobbligato) entro l'ultimo giorno del quarto
mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Il ruolo era stato formato negli anni 2000 e 2004 e
non era stata fornita la prova (a carico del concessionario) del rispetto del
termine di decadenza; in ogni caso per i crediti iscritti nel 2000 la
tempestività della notifica della cartella - avvenuta nell'anno 2002- doveva
essere senz'altro esclusa Il motivo è infondato.
Secondo l' indirizzo espresso da Cass. sez. lav. 5
giugno 2014 nr. 12631, cui questa Corte intende dare continuità, la norma
dell'art. 25 DPR 602/73 non è applicabile alla riscossione dei contributi, per
la quale opera il diverso termine di decadenza di cui all'art. 25 D.Lvo
46/1999.
L'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, infatti, pur prevedendo l'estensione alle entrate riscosse mediante ruolo a norma del precedente art. 17- (tra cui rientrano i crediti degli enti previdenziali) delle disposizioni previste al titolo I (capo II) ed al titolo II del d.P.R. 602 del 1973, fa salve in premessa le speciali disposizioni contenute negli articoli successivi dello stesso testo legislativo. Tra esse gli articoli 24 e 25, che dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.
L'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, infatti, pur prevedendo l'estensione alle entrate riscosse mediante ruolo a norma del precedente art. 17- (tra cui rientrano i crediti degli enti previdenziali) delle disposizioni previste al titolo I (capo II) ed al titolo II del d.P.R. 602 del 1973, fa salve in premessa le speciali disposizioni contenute negli articoli successivi dello stesso testo legislativo. Tra esse gli articoli 24 e 25, che dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.
La esigenza di non lasciare il debitore esposto alla
procedura di recupero esattoriale per un tempo irragionevole - in epoca
successiva alla iscrizione a ruolo dei contributi dovuti e prima della notifica
della cartella esattoriale- trova adeguata soddisfazione nelle previsione del
termine di prescrizione quinquennale del credito dell'Ente previdenziale .
2. Con il secondo motivo di ricorso la
Associazione ricorrente denunzia- ai sensi dell'art. 360 co. 1 nr. 3 cpc-
violazione o falsa applicazione dell'art. 3 , co. 9 e 10, L. 335/1995, in
relazione alla statuizione di rigetto della proposta eccezione di prescrizione
per la ritenuta applicazione del termine decennale, in luogo di quello
quinquennale introdotto dalla norma citata.
In tal senso il giudice d'appello aveva ritenuto
rilevante la domanda di condono presentata dalla associazione - (pur non
costituente atto interruttivo della prescrizione)- in dichiarata applicazione
dal regime transitorio di cui all'art. 3 co 10 L. 335/1995, che escludeva la
riduzione dei termini in caso di procedure del recupero del credito già
iniziate.
La ricorrente, citando conforme giurisprudenza di
questa Corte ( Cass. Sez. lav 10715/2010; 9169/2010; SU 5748/2008), rileva che
la norma richiamata dalla Corte territoriale si riferiva ai contributi dovuti
per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge (il 17.8.1995) per i
quali le procedure di recupero fossero iniziate tra la data suddetta ed il
31.12.1995. Evidenzia che nella fattispecie di causa la domanda di condono previdenziale
, in atti del primo grado, era stata presentata soltanto in data 1 luglio 1996 sicché
il termine di prescrizione applicabile era quello quinquennale non solo per i
contributi relativi agli anni 1996 e 1997 ma anche per quelli relativi agli
anni dal 1992 al 1995.
Ne derivava la prescrizione di tutti i contributi
oggetto della cartella nr. 295 2004 00309439 62, notificata nel settembre 2004
e dunque dopo cinque anni dal precedente atto interruttivo, costituito dal verbale
ispettivo del 26.7.1997.
In ogni caso alcun valore- neppure in relazione alla
prescrizione- poteva attribuirsi alla domanda di condono, in quanto non
indicante il periodo ed i contributi cui si riferiva e pertanto già ritenuta
dall'INPS irregolare.
Il motivo è fondato, nei termini di cui segue.
Nella fattispecie viene in rilievo il regime
transitorio previsto dall'art. 3 -co. 9 e co. 10- L. 335/1995.
La norma citata ha previsto, al comma 9 lettera a) ,
per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie la riduzione del termine di
prescrizione da dieci anni a cinque anni , con decorrenza dal 1 A gennaio 1996
( salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).
Ai sensi del successivo comma 10 tale termine di
prescrizione si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti
la data di entrata in vigore della legge 335/1995 (id est: 17.8.1995) , fatta
eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate
nel rispetto della normativa preesistente.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza di questa
Corte- Cassazione civile sez. lav. 06/07/2015 nr 13831 ; 7 gennaio 2004 n.46 ;
24 febbraio 2005 n.3846 ; 12 maggio 2005 n.9962; , 15 marzo 2006 n.5622, 13
dicembre 2006 n. 26621- per i contributi relativi a periodi precedenti
l'entrata in vigore della legge 335/1995 (17 agosto 1995) il termine resta
decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall'INPS anteriormente al 31
dicembre 1995, i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di
realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione
dei vecchi crediti- valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati
nel decennio precedente l'atto interruttivo e a far decorrere, dalla data di
questo, un nuovo termine decennale di prescrizione.
La Corte di Appello di Messina ha valorizzato a tali
fini la domanda di condono presentata dalla Associazione HN che, tuttavia,
essendo stata proposta in data 1.7.1996 ( e, successivamente, il 4.6.1997) - e
dunque dopo il 31.12.1995 - non determinava la conservazione del termine
decennale. La sentenza
impugnata deve essere pertanto cassata, in applicazione del seguente principio
di diritto:"per i contributi relativi a periodi precedenti la data di
entrata in vigore della legge 335/1995 (17.8.1995) il previgente termine
decennale di prescrizione permane soltanto ove l'Istituto previdenziale abbia
compiuto atti interruttivi ovvero iniziato procedure nel rispetto della
normativa preesistente entro la data del 31 dicembre 1995 ".
3. Con il terzo motivo di ricorso la Associazione HN
deduce - ai sensi dell'art. 360 co.1 nr. 3 cpc- violazione degli articoli 2 e 3
L. 266/1991 nonché - ai sensi dell'art. 360 co 5 cpc - insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla
statuizione di rigetto dell'appello per la ritenuta incompatibilità- ai sensi
dell'art. 2 L. 266/1991 - tra la attività di lavoro subordinato e quella di
volontariato .
Nella fattispecie concreta alcuni associati rendevano
una parte di attività in regime di volontariato- gratuitamente- ed una quota
prevalente di lavoro in regime di subordinazione. In tutti i contratti si
leggeva che la socia lavoratrice svolgeva la propria attività per 24 (ovvero
per 36) ore settimanali, di cui un certo numero di ore di lavoro volontario.
Censura la adottata interpretazione dell'art. 2
ritenendola eccessivamente rigorosa e rilevando come nell'attività di
volontariato la prestazione è qualificata dalla gratuità, il che non esclude
l'obbedienza a regole organizzative, come tipicamente avviene nel lavoro
subordinato: i due tipi di rapporto, dunque, ben potrebbero convivere.
In ogni caso la motivazione era insufficiente, in
quanto la sentenza impugnata si limitava ad asserire la incompatibilità tra
attività di volontario ed attività di lavoratore subordinato senza in
alcun modo dare conto dell'iter argomentativo a
fondamento della decisione .
Il motivo è infondato. A tenore dell'art. 2 co. 3 L.
266/1991 : "La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte". La norma
pone una assoluta incompatibilità tra la attività di volontariato e la
instaurazione tra le stesse parti di altro rapporto di lavoro; trattasi di
incompatibilità ex lege, che non richiede ai fini della concreta applicazione
l'indagine su presupposti di fatto specifici. Conseguentemente risulta del pari
insussistente l'assunto vizio della motivazione.
4. Con il quarto motivo di ricorso la Associazione
deduce- ai sensi dell'art. 360 co. 1 nr 3 cpc - la violazione dell'art. 2697
nonché - ai sensi dell'art. 360 co 1 n. 5 cpc- insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia in relazione alla affermata natura simulata
dei rapporti di collaborazione autonoma stipulati con i signori P, A., O.
La ricorrente lamenta in punto di diritto che la
Corte d'Appello abbia posto a suo carico l'onere della prova negativa della
esistenza dei crediti oggetto di riscossione laddove anche nelle azioni di
accertamento negativo il riparto dell'onere probatorio deve avvenire secondo un
criterio sostanziale e non in ragione della veste processuale delle parti.
In ordine al vizio della motivazione denunzia la
illogica valutazione delle prove e la valorizzazione di un' unica
dichiarazione, resa fuori del giudizio dalla signora P.. Il motivo è infondato.
La Corte d'Appello non ha fatto applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova- che vengono in rilievo nei soli casi di prova insufficiente e contraddittoria- ma ha fondato il decisum sulla valutazione del materiale probatorio e del ritenuto raggiungimento della prova della natura subordinata del rapporto di lavoro: in alcun punto della sentenza impugnata trovasi affermata la regola di riparto che il ricorrente in questa sede censura.
La Corte d'Appello non ha fatto applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova- che vengono in rilievo nei soli casi di prova insufficiente e contraddittoria- ma ha fondato il decisum sulla valutazione del materiale probatorio e del ritenuto raggiungimento della prova della natura subordinata del rapporto di lavoro: in alcun punto della sentenza impugnata trovasi affermata la regola di riparto che il ricorrente in questa sede censura.
Quanto al dedotto vizio della motivazione parte
ricorrente si limita a contrapporre una propria valutazione del materiale
probatorio alla valutazione compiutane dal giudice di primo grado- prima e
dalla Corte d'appello- poi- senza evidenziare alcuna affermazione, rinvenibile
nel testo della sentenza, carente o contraddittoria.
Non vi è dunque denunzia di un vizio di legittimità
della sentenza ma piuttosto di un vizio di merito, non deducibile in questa
sede.
In relazione all'unico motivo di ricorso accolto la
causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto.
Dal principio di diritto affermato deriva la
applicazione nella fattispecie di causa dei termine di prescrizione
quinquennale anche per i contributi -maturati anteriormente al 17.8.1995, con
decorrenza in tal caso dall' 1.1. 1996.
Come risulta dalla sentenza d'appello, il primo atto
interruttivo successivo all'accertamento ispettivo del 25.7.1997 è la notifica
delle cartelle esattoriali: mentre la notifica della cartella recante nr. 295
2001 00561648 13 è avvenuta in data 20 maggio 2002 ovvero nel quinquennio, per
la cartella nr 295 2004 00309439 62 la notifica avveniva nel settembre 2004 ,
decorso il quinquennio sia rispetto al precedente atto interruttivo del 25
luglio 1997 sia- per i contributi maturati successivamente, fino al maggio
1999- dalla data di maturazione dei contributi . Il credito relativo ai
contributi oggetto della cartella nr 295 2004 00309439 62 è pertanto estinto
per prescrizione.
Le spese dell'intero giudizio devono essere
compensate tra le parti in ragione della prevalente reciproca soccombenza.
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