giovedì 18 febbraio 2016

Prescrizione decennale dei contributi previdenziali INPS: regime transitorio. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 1975/2016.




Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del termine prescrizionale da applicare ai contributi previdenziali ovvero se quello ordinario, decennale, o il più breve termine quinquennale introdotto per detti contributi dalla legge n. 335/1995.
Questi i fatti. Un’associazione proponeva opposizione nei confronti dell’INPS avverso due cartelle esattoriali relative al pagamento di contributi ed accessori per periodi di tempo che andavano dal 1992 al 1999. Il ricorso presentato dall’associazione veniva rigettato sia in primo che in secondo grado.
La debitrice proponeva ricorso per Cassazione per denunziare la falsa applicazione dell’art. 25 comma 1 DPR 602/1973, rilevando che in relazione al momento della consegna del ruolo al Concessionario ed alla data di notifica delle cartelle (rispettivamente nel maggio 2002 e nell’ottobre 2004) era applicabile la formulazione della norma introdotta dal d.lgs. n. 46/1999, a tenore della quale il concessionario avrebbe dovuto provvedere alla notifica della cartella di pagamento al debitore (ed al coobbligato) entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo. Secondo la Corte di Cassazione, l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non è applicabile alla riscossione dei contributi, per la quale opera il diverso termine di decadenza di cui all’art. 25 d.lgs. n. 46/1999.

Con detto ricorso l’associazione svolgeva anche l’eccezione di prescrizione ritenendo che in primo ed in secondo grado il Giudice aveva errato nel ritenere applicabile il termine decennale di prescrizione, in luogo di quello quinquennale, così come introdotto in tema di tributi previdenziali dalla l. n. 335/1995.

Da ultimo l’associazione aveva censurato la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto incompatibile, ai sensi dell’art. 2 l. n. 266/1991, l’attività di lavoro con quella di volontariato svolta da alcuni associati.

Veniva dedotto a sostegno delle proprie difese che in tutti i contratti di lavoro era esplicitato che l’associato svolgeva la propria attività per un numero complessivo di ore, ripartite tra lavoro subordinato e lavoro volontario.

In merito all’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente la Suprema Corte di Cassazione stabiliva quanto segue: “per i contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge n. 335/1995 (17.8.1995) il previgente termine decennale di prescrizione permane soltanto ove l’Istituto previdenziale abbia compiuto atti interruttivi ovvero abbia iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente entro la data del 31.12.1995”.  




Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1 dicembre 2015 – 2 febbraio 2016, n. 1975


Fatto

Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Messina del 10.6.2002 la Associazione Humanitas Naso (in prosieguo, per brevità, HN) proponeva nei confronti dell'INPS, della SCCI spa e del concessionario Serit Sicilia spa opposizione avverso la cartella esattoriale nr. 295 2001 00561648 13 relativa al pagamento di contributi INPS ed accessori per i periodi luglio/ dicembre 1992, luglio/dicembre 1994, gennaio 1995/gennaio 1997.

Con distinto ricorso del 22.10.2004 la predetta Associazione proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale nr. 295 2004 00309439 62 avente ad oggetto il pagamento di contributi ed accessori per il periodo aprile 1995, luglio/ottobre 1995, dicembre 1995, marzo 1996, aprile 1997, maggio 1999.

Il Tribunale, riuniti i due giudizi, accoglieva la opposizione limitatamente ai contributi riferibili al socio L.F. nonché alla somma di € 15.404,27 che riteneva già versata e non decurtata nelle cartelle ; per il resto rigettava le domande.

Proponeva appello la Associazione HN lamentando che il giudice di prime cure non avesse accolto le eccezioni di prescrizione del credito (art. 3 co. 9 L 335/1995), di decadenza dal potere impositivo (art. 25 DPR 603/72), di nullità della cartella esattoriale per violazione dell'obbligo di motivazione (art. 6 L. 212/2000).

Censurava altresì le determinazioni del Tribunale in merito all'accertamento del credito e degli. accessori.

Da ultimo proponeva appello quanto alla compensazione delle spese.
La Corte d'appello di Messina- con sentenza del 14.6-25.7/ 2011- rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese.

Ha proposto ricorso per Cassazione la Associazione HN articolato in quattro motivi.
Resistono con unico controricorso l'INPS e la SCCI; anche il concessionario SERIT SICILIA spa ha depositato controricorso (ancorchè notificato tardivamente).

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la Associazione HN denunzia- ai sensi dell'art. 360 co. 1 nr.3. cpc- violazione o falsa applicazione dell'art. 25 comma 1 DPR 602/1973; rileva che in relazione al momento di consegna del ruolo al Concessionario ed alla data di notifica delle cartelle (rispettivamente nel maggio 2002 e nell' ottobre 2004) era applicabile la formulazione della norma introdotta dal D. Lgs. 46/99, a tenore della quale il concessionario avrebbe dovuto provvedere alla notifica della cartella di pagamento al debitore ( ed al coobbligato) entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.

Il ruolo era stato formato negli anni 2000 e 2004 e non era stata fornita la prova (a carico del concessionario) del rispetto del termine di decadenza; in ogni caso per i crediti iscritti nel 2000 la tempestività della notifica della cartella - avvenuta nell'anno 2002- doveva essere senz'altro esclusa Il motivo è infondato.

Secondo l' indirizzo espresso da Cass. sez. lav. 5 giugno 2014 nr. 12631, cui questa Corte intende dare continuità, la norma dell'art. 25 DPR 602/73 non è applicabile alla riscossione dei contributi, per la quale opera il diverso termine di decadenza di cui all'art. 25 D.Lvo 46/1999.
L'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, infatti, pur prevedendo l'estensione alle entrate riscosse mediante ruolo a norma del precedente art. 17- (tra cui rientrano i crediti degli enti previdenziali)­ delle disposizioni previste al titolo I (capo II) ed al titolo II del d.P.R. 602 del 1973, fa salve in premessa le speciali disposizioni contenute negli articoli successivi dello stesso testo legislativo. Tra esse gli articoli 24 e 25, che dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.

La esigenza di non lasciare il debitore esposto alla procedura di recupero esattoriale per un tempo irragionevole - in epoca successiva alla iscrizione a ruolo dei contributi dovuti e prima della notifica della cartella esattoriale- trova adeguata soddisfazione nelle previsione del termine di prescrizione quinquennale del credito dell'Ente previdenziale .

2. Con il secondo motivo di ricorso la Associazione ricorrente denunzia- ai sensi dell'art. 360 co. 1 nr. 3 cpc- violazione o falsa applicazione dell'art. 3 , co. 9 e 10, L. 335/1995, in relazione alla statuizione di rigetto della proposta eccezione di prescrizione per la ritenuta applicazione del termine decennale, in luogo di quello quinquennale introdotto dalla norma citata.

In tal senso il giudice d'appello aveva ritenuto rilevante la domanda di condono presentata dalla associazione - (pur non costituente atto interruttivo della prescrizione)- in dichiarata applicazione dal regime transitorio di cui all'art. 3 co 10 L. 335/1995, che escludeva la riduzione dei termini in caso di procedure del recupero del credito già iniziate.

La ricorrente, citando conforme giurisprudenza di questa Corte ( Cass. Sez. lav 10715/2010; 9169/2010; SU 5748/2008), rileva che la norma richiamata dalla Corte territoriale si riferiva ai contributi dovuti per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge (il 17.8.1995) per i quali le procedure di recupero fossero iniziate tra la data suddetta ed il 31.12.1995. Evidenzia che nella fattispecie di causa la domanda di condono previdenziale , in atti del primo grado, era stata presentata soltanto in data 1 luglio 1996 sicché il termine di prescrizione applicabile era quello quinquennale non solo per i contributi relativi agli anni 1996 e 1997 ma anche per quelli relativi agli anni dal 1992 al 1995.

Ne derivava la prescrizione di tutti i contributi oggetto della cartella nr. 295 2004 00309439 62, notificata nel settembre 2004 e dunque dopo cinque anni dal precedente atto interruttivo, costituito dal verbale ispettivo del 26.7.1997.

In ogni caso alcun valore- neppure in relazione alla prescrizione- poteva attribuirsi alla domanda di condono, in quanto non indicante il periodo ed i contributi cui si riferiva e pertanto già ritenuta dall'INPS irregolare.

Il motivo è fondato, nei termini di cui segue.

Nella fattispecie viene in rilievo il regime transitorio previsto dall'art. 3 -co. 9 e co. 10- L. 335/1995.

La norma citata ha previsto, al comma 9 lettera a) , per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie la riduzione del termine di prescrizione da dieci anni a cinque anni , con decorrenza dal 1 A gennaio 1996 ( salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).

Ai sensi del successivo comma 10 tale termine di prescrizione si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/1995 (id est: 17.8.1995) , fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

Come chiarito da consolidata giurisprudenza di questa Corte- Cassazione civile sez. lav. 06/07/2015 nr 13831 ; 7 gennaio 2004 n.46 ; 24 febbraio 2005 n.3846 ; 12 maggio 2005 n.9962; , 15 marzo 2006 n.5622, 13 dicembre 2006 n. 26621- per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge 335/1995 (17 agosto 1995) il termine resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall'INPS anteriormente al 31 dicembre 1995, i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti- valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo e a far decorrere, dalla data di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione.

La Corte di Appello di Messina ha valorizzato a tali fini la domanda di condono presentata dalla Associazione HN che, tuttavia, essendo stata proposta in data 1.7.1996 ( e, successivamente, il 4.6.1997) - e dunque dopo il 31.12.1995 - non determinava la conservazione del termine decennale. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, in applicazione del seguente principio di diritto:"per i contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/1995 (17.8.1995) il previgente termine decennale di prescrizione permane soltanto ove l'Istituto previdenziale abbia compiuto atti interruttivi ovvero iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente entro la data del 31 dicembre 1995 ".
3. Con il terzo motivo di ricorso la Associazione HN deduce - ai sensi dell'art. 360 co.1 nr. 3 cpc- violazione degli articoli 2 e 3 L. 266/1991 nonché - ai sensi dell'art. 360 co 5 cpc - insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla statuizione di rigetto dell'appello per la ritenuta incompatibilità- ai sensi dell'art. 2 L. 266/1991 - tra la attività di lavoro subordinato e quella di volontariato .

Nella fattispecie concreta alcuni associati rendevano una parte di attività in regime di volontariato- gratuitamente- ed una quota prevalente di lavoro in regime di subordinazione. In tutti i contratti si leggeva che la socia lavoratrice svolgeva la propria attività per 24 (ovvero per 36) ore settimanali, di cui un certo numero di ore di lavoro volontario.

Censura la adottata interpretazione dell'art. 2 ritenendola eccessivamente rigorosa e rilevando come nell'attività di volontariato la prestazione è qualificata dalla gratuità, il che non esclude l'obbedienza a regole organizzative, come tipicamente avviene nel lavoro subordinato: i due tipi di rapporto, dunque, ben potrebbero convivere.

In ogni caso la motivazione era insufficiente, in quanto la sentenza impugnata si limitava ad asserire la incompatibilità tra attività di volontario ed attività di lavoratore subordinato senza in

alcun modo dare conto dell'iter argomentativo a fondamento della decisione .

Il motivo è infondato. A tenore dell'art. 2 co. 3 L. 266/1991 : "La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte". La norma pone una assoluta incompatibilità tra la attività di volontariato e la instaurazione tra le stesse parti di altro rapporto di lavoro; trattasi di incompatibilità ex lege, che non richiede ai fini della concreta applicazione l'indagine su presupposti di fatto specifici. Conseguentemente risulta del pari insussistente l'assunto vizio della motivazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso la Associazione deduce- ai sensi dell'art. 360 co. 1 nr 3 cpc - la violazione dell'art. 2697 nonché - ai sensi dell'art. 360 co 1 n. 5 cpc- insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla affermata natura simulata dei rapporti di collaborazione autonoma stipulati con i signori P, A., O.

La ricorrente lamenta in punto di diritto che la Corte d'Appello abbia posto a suo carico l'onere della prova negativa della esistenza dei crediti oggetto di riscossione laddove anche nelle azioni di accertamento negativo il riparto dell'onere probatorio deve avvenire secondo un criterio sostanziale e non in ragione della veste processuale delle parti.

In ordine al vizio della motivazione denunzia la illogica valutazione delle prove e la valorizzazione di un' unica dichiarazione, resa fuori del giudizio dalla signora P.. Il motivo è infondato.
La Corte d'Appello non ha fatto applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova- che vengono in rilievo nei soli casi di prova insufficiente e contraddittoria- ma ha fondato il decisum sulla valutazione del materiale probatorio e del ritenuto raggiungimento della prova della natura subordinata del rapporto di lavoro: in alcun punto della sentenza impugnata trovasi affermata la regola di riparto che il ricorrente in questa sede censura.

Quanto al dedotto vizio della motivazione parte ricorrente si limita a contrapporre una propria valutazione del materiale probatorio alla valutazione compiutane dal giudice di primo grado- prima­ e dalla Corte d'appello- poi- senza evidenziare alcuna affermazione, rinvenibile nel testo della sentenza, carente o contraddittoria.

Non vi è dunque denunzia di un vizio di legittimità della sentenza ma piuttosto di un vizio di merito, non deducibile in questa sede.

In relazione all'unico motivo di ricorso accolto la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Dal principio di diritto affermato deriva la applicazione nella fattispecie di causa dei termine di prescrizione quinquennale anche per i contributi -maturati anteriormente al 17.8.1995, con decorrenza in tal caso dall' 1.1. 1996.

Come risulta dalla sentenza d'appello, il primo atto interruttivo successivo all'accertamento ispettivo del 25.7.1997 è la notifica delle cartelle esattoriali: mentre la notifica della cartella recante nr. 295 2001 00561648 13 è avvenuta in data 20 maggio 2002 ovvero nel quinquennio, per la cartella nr 295 2004 00309439 62 la notifica avveniva nel settembre 2004 , decorso il quinquennio sia rispetto al precedente atto interruttivo del 25 luglio 1997 sia- per i contributi maturati successivamente, fino al maggio 1999- dalla data di maturazione dei contributi . Il credito relativo ai contributi oggetto della cartella nr 295 2004 00309439 62 è pertanto estinto per prescrizione.

Le spese dell'intero giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione della prevalente reciproca soccombenza.


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