Con la sentenza in commento si ritorna sull’argomento
dell’applicabilità del c.d. Decreto Balduzzi alla liquidazione del danno non
patrimoniale in caso di c.d. micropermanenti derivanti da responsabilità
medica (leggi anche Colpa medica: micropermanenti e criteri di liquidazione dopo il decreto Balduzzi. Tabelle Milanesi o Codice delle Assicurazioni?).
Anche il Tribunale di Udine con la sentenza del 3
novembre 2015, n. 1429 ha stabilito che la norma introdotta dal cd. Decreto
Balduzzi, in virtù della quale, il calcolo della liquidazione del danno da
colpa medica va calcolato secondo i criteri previsti per il danno da
circolazione stradale, in luogo delle c.d. tabelle milanesi, non ha efficacia retroattiva, qualora
le conseguenze dannose del fatto lesivo si siano prodotte ed esaurite prima
dell’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa.

