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martedì 1 dicembre 2015

COLPA MEDICA: Ancora sull'applicabilità dell'art. 139 CdA al danno da responsabilità medica. Irretroattività del Decreto Balduzzi.Tribunale di Udine, sent. 1429/15.



Con la sentenza in commento si ritorna sull’argomento dell’applicabilità del c.d. Decreto Balduzzi alla liquidazione del danno non patrimoniale in caso di c.d. micropermanenti derivanti da responsabilità medica (leggi anche Colpa medica: micropermanenti e criteri di liquidazione dopo il decreto Balduzzi. Tabelle Milanesi o Codice delle Assicurazioni?).
Anche il Tribunale di Udine con la sentenza del 3 novembre 2015, n. 1429 ha stabilito che la norma introdotta dal cd. Decreto Balduzzi, in virtù della quale, il calcolo della liquidazione del danno da colpa medica  va calcolato secondo i criteri previsti per il danno da circolazione stradale, in luogo delle c.d. tabelle milanesi, non ha efficacia retroattiva, qualora le conseguenze dannose del fatto lesivo si siano prodotte ed esaurite prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa.

giovedì 1 ottobre 2015

COLPA MEDICA: micropermanenti e criteri di liquidazione dopo il decreto Balduzzi. Tabelle Milanesi o Codice delle Assicurazioni?



Riguardo all’applicabilità del D.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012, che all’art. 3, comma 3, dispone la risarcibilità del danno biologico e non patrimoniale sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/2005, anche ai casi di danno non patrimoniale di lieve entità derivante da responsabilità medica, si rileva come nella giurisprudenza di merito non vi sia univocità di vedute, tant’è che si sono sviluppati due orientamenti contrastanti e diametralmente opposti.