Il comma 1 bis dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, onera
della mediazione chi intende esercitare in giudizio un’azione quando questa
abbia ad oggetto una delle materie tassativamente previste dal medesimo decreto
legislativo.
Il legislatore ha
escluso l’applicazione della normativa sulla mediazione obbligatoria al
procedimento per ingiunzione di pagamento, compresa la fase dell’opposizione,
specificando però, che tale esclusione ha valore fino a quando il Giudice non
decide sulla richiesta di concessione e/o di sospensione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A chi spetta, quindi, l’onere di introdurre il
tentativo di mediazione nelle materie in cui questo è obbligatorio in caso di
opposizione a decreto ingiuntivo quando il Giudice Istruttore ha deciso sulla
provvisoria esecuzione e nulla ha disposto sul punto?





