lunedì 4 gennaio 2016

Opposizione all'omologazione del concordato preventivo: ancora sulla legittimazione da parte del creditore non intervenuto.


Sempre in tema di omologa del concordato preventivo e di legittimazione a proporre l'opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 180 L.F., si segnala una recente sentenza del Tribunale di Roma.


il Tribunale di Roma con sentenza del 18 dicembre 2015, in tema di concordato preventivo, con specifico riguardo alla possibilità per il creditore che non abbia partecipato all'adunanza dei creditori di proporre opposizione all'omologazione al fine di sollevare questioni relative alla propria legittimazione al voto, ha rigettato l’opposizione all’omologa per carenza di legittimazione attiva del creditore opponente.
Questa la massima della richiamata sentenza: “Non è legittimato a proporre opposizione all'omologazione del concordato preventivo il soggetto che non abbia partecipato all'adunanza dei creditori e formulato in quella sede le questioni relative alla propria legittimazione al voto, in quanto solo ed esclusivamente in detta sede tali questioni possono essere proposte, in quanto la relativa discussione deve avvenire nel contraddittorio di tutti i creditori partecipanti e del debitore proponente, i quali devono poter interloquire e contestare eventualmente la pretesa” (Tribunale di Roma, 18.12.2015).

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