Sempre in tema di omologa del concordato preventivo e
di legittimazione a proporre l'opposizione ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 180 L.F., si segnala una recente sentenza del
Tribunale di Roma.
il Tribunale di Roma con sentenza del 18 dicembre
2015, in tema di concordato preventivo, con specifico riguardo alla possibilità
per il creditore che non abbia partecipato all'adunanza dei creditori di proporre
opposizione all'omologazione al fine di sollevare questioni relative alla
propria legittimazione al voto, ha rigettato l’opposizione all’omologa per
carenza di legittimazione attiva del creditore opponente.
Questa la massima della richiamata sentenza: “Non è legittimato a proporre opposizione
all'omologazione del concordato preventivo il soggetto che non abbia
partecipato all'adunanza dei creditori e formulato in quella sede le questioni
relative alla propria legittimazione al voto, in quanto solo ed esclusivamente
in detta sede tali questioni possono essere proposte, in quanto la relativa
discussione deve avvenire nel contraddittorio di tutti i creditori partecipanti
e del debitore proponente, i quali devono poter interloquire e contestare
eventualmente la pretesa” (Tribunale di Roma, 18.12.2015).
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