In sede di concordato preventivo manca,
contrariamente a quanto avviene nel fallimento, una reale fase di verifica dei
crediti per cui può accadere che un creditore che si assuma privilegiato si veda
ammettere il proprio credito solo in chirografo oppure che questo non venga
ammesso o venga riconosciuto dai commissari giudiziari per una somma inferiore.
Nel caso in cui il concordato preventivo sia stato
approvato in sede di adunanza dei creditori questo dovrà comunque dovrà
comunque essere omologato dal Tribunale a norma dell’art. 180 L.F., nel caso in
cui un creditore abbia espresso il proprio dissenso al piano proposto, ovvero
non abbia votato per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto
perché non convocato o perché non ammesso al voto o, infine, potrà opporsi
all’omologa?
Norma di riferimento è l’art. 180, comma 2, LF che
prevede: “il debitore, il commissario
giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo
termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio parere motivato”.
L’atto da predisporre sarà quindi una memoria di costituzione in opposizione
all’omologazione del concordato preventivo nella quale dovranno essere indicate
le motivazioni poste a sostegno del proprio credito ed utili per ottenere dal
Giudice una diversa qualificazione dello stesso o l’ammissione per una somma
più elevata di quella indicata dai Commissari in concordato preventivo.
Per quanto riguarda il termine per proporre
opposizione questo è indicato dalla norma citata in “almeno dieci giorni prima dell’udienza”, tale termine di costituzione
è considerato da certa dottrina e da parte della giurisprudenza di merito perentorio visto l’uso del verbo “devono” fatto dal Legislatore, derivando
da ciò che una costituzione tardiva determinerebbe l’inammissibilità
dell’opposizione stessa.
Tale indirizzo sembra ormai superato, infatti, la
cassazione con Sent. n. 18987/2011 (che risulta
essere l’unica intervenuta su questa materia) ha disposto “il termine di dieci giorni prima
dell’udienza fissato dall’art. 180 per la costituzione delle parti nel
procedimento di omologa non ha natura perentoria, stante l’omessa espressa
previsione circa la natura del termine, dato che, a mente dell'art. 152 c.p.c.,
comma 2, sono perentori i termini processuali dichiarati espressamente tali dal
legislatore, il che vuoi dire che l'assunzione di tale carattere postula
precisa volontà del legislatore resa manifesta nel dettato della norma che
prevede il termine. La L. Fall., art. 180, comma 2, laddove stabilisce che
"il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti ed ogni altro interessato devono costituirsi almeno dieci prima dell'udienza
fissata" non solo non esprime tale qualificazione, ma neppure sanziona la
mancata osservanza del termine previsto. Pur prescindendo da tale rilievo, ex
se non esaustivo siccome il silenzio serbato nella norma non esclude
necessariamente la perentorietà del termine essendo comunque rimessa al giudice
l'indagine su tale natura alla luce dello scopo della sua previsione e della
funzione che adempie, deve escludersi che la regolamentazione del procedimento
ne legittimi la perentorietà. Troppo vaghe le esigenze connesse al sollecito
svolgimento della procedura per colmare il silenzio serbato dal legislatore,
pur da taluno valorizzate, siffatta qualificazione non si coordina
sistematicamente con la snellezza impressa al procedimento dalle modifiche
introdotte dal D.Lgs. n. 69 del 2007”.
Quindi in forza di della richiamata giurisprudenza di
legittimità il termine indicato dalla norma non parrebbe perentorio e ciò
risulterebbe avvalorato anche dalla prassi di alcuni Tribunali che ammettono la
costituzione in udienza dei creditori opponenti.
Onde non rischiare preclusioni è comunque conveniente
costituirsi nei termini indicati dall’art. 180 LF, quindi almeno dieci giorni
prima dell’udienza di omologa.
Anche in merito all’individuazione dei soggetti
legittimati a proporre l’opposizione si rilevano diversi orientamenti
giurisprudenziali.
Secondo
quello più rigoroso, ed al momento
anche il più datato, legittimati
all’opposizione dell’omologa sarebbero i soli creditori dissenzienti, cioè che
in sede di adunanza abbiano espresso voto contrario al concordato, non
ritenendola ammissibile per i creditori astenuti (considerati come
consenzienti) e per quelli assenti.
Esiste altresì un diverso orientamento che estende la legittimazione a proporre
l’opposizione all’omologa del concordato preventivo ai creditori non
dissenzienti, perché non hanno preso parte al voto, o perché non convocati o
perché astenuti, in quanto comunque ricompresi nella locuzione “qualunque
interessato” prevista dal comma 2 dell’art. 180 LF (vedasi Cass.
13284/2012; CdA Brescia 13.09.2013).
Infatti, “In tema di legittimazione alla opposizione
nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione
"qualunque interessato", prevista dall'art. 180, comma 2, l. fall.,
non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori,
essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali
coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso
parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché
non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti,
prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare
l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in
aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi
all'omologazione. (Fattispecie relativa ai creditori fiscali astenuti
all'adunanza dei creditori e successivamente autori di dichiarazione contraria
alla transazione fiscale)” (Cass. 13284/2012).
Quest’ultimo orientamento è di sicuro quello
prevalente per cui al momento si deve ritenere possibile l’opposizione
all’omologazione del concordato preventivo sia da parte dei creditori
dissenzienti, sia da parte di quei creditori che, pur non avendo espresso il
proprio dissenso in sede di adunanza, perché astenuti o perché non convocati o
non presenti.
Su questo argomento vedi anche:
- Formulario: Memoria di costituzione in opposizione all’omologazione del concordato preventivo.
- Opposizione all'omologazione del concordato preventivo: ancora sulla legittimazione da parte del creditore non intervenuto.
- Opposizione all'omologazione del concordato preventivo: ancora sulla legittimazione da parte del creditore non intervenuto.
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