venerdì 11 marzo 2016

APPROFONDIMENTI: Mancata notifica alla persona offesa dell'avviso di richiesta di archiviazione da parte del PM.



Quando la persona offesa dal reato abbia fatto esplicita richiesta ex art. 408, comma 2, c.p.p., nella denuncia-querela, ovvero anche successivamente al deposito di tali atti, ha diritto di ricevere l’avviso della presentazione da parte del PM della richiesta di archiviazione al fine di esercitare il proprio potere di opposizione come espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 408 c.p.p..

Che cosa accade se il PM omette la notificazione alla persona offesa dell’avviso di richiesta di archiviazione?


Come specificato dall’art. 408, comma 3, la persona offesa dal reato può proporre opposizione all’archiviazione entro 10 giorni dalla notifica di detto avviso ed è solo da tale data che il termine indicato dalla norma inizia a decorrere. E’ ormai pacifico in giurisprudenza che detto termine non ha natura perentoria ma solamente ordinatoria, derivando da ciò che il GIP dovrà prendere in considerazione anche l’opposizione proposta dopo lo spirare di detto termine, purché sia stata fatta prima che il GIP arrivi ad emettere il decreto di archiviazione.



Tuttavia può accadere che, nonostante ne abbia fatto esplicita richiesta nell’atto di denuncia – querela, alla persona offesa non venga notificato nessun avviso della richiesta di archiviazione da parte del PM e che venga a conoscenza del decreto di archiviazione emesso dal GIP solo dopo che il Giudice ha provveduto sulla richiesta del PM senza alcun contraddittorio.

In questo caso, stante l’assenza a livello legislativo di uno specifico strumento che permetta di ovviare a tale mancanza, è intervenuta la prassi giurisprudenziale che, soprattutto a seguito della sentenza n. 353/1991 della Corte Costituzionale, ha indicato quale unico rimedio esperibile il ricorso per Cassazione.



Alla persona offesa non avvertita della richiesta di archiviazione presentata dal PM, che ne abbia fatto esplicita richiesta, sarà possibile presentare ricorso per Cassazione entro quindici giorni che inizieranno a decorrere da quando la stessa abbia avuto valida notizia del provvedimento, ovvero da quando le sarà notificato il decreto di archiviazione emesso dal GIP.

È, infatti, pacifico che sia valida causa di annullamento del provvedimento di archiviazione l’omessa notificazione alla persona offesa – che ne aveva fatto richiesta – dell’avviso di richiesta di archiviazione avanzata dal PM in quanto palese violazione dell’art. 127 comma 5 c.p.p..



Quanto detto è oggi confermato da costante indirizzo giurisprudenziale nel quale si afferma: “l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127 comma V c.p.p. del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento” (Cass. Pen. ord. n. 11543/12; Cass. Pen. sent. n.5139/2010).



In caso di accoglimento del ricorso la Suprema Corte, dichiarata la nullità del decreto di archiviazione stante la mancata notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione e la palese violazione del principio del contraddittorio, disporrà il rinvio degli atti al PM che dovrà provvedere alla notificazione in precedenza omessa, di modo che la parte interessata possa poi procedere all’opposizione di detta richiesta nei termini e nei modi di cui agli artt. 408 e 409 c.p.p..



Dottrina e giurisprudenza non escludono altresì la possibilità che ove il GIP, prima dell’emissione del provvedimento di archiviazione, dovesse ravvisare l’omissione della notifica della richiesta di archiviazione da parte del PM alla persona offesa che ne abbia fatto esplicita richiesta, questi dovrebbe ordinare la restituzione degli atti al PM affinché provveda alla notifica dell’avviso.



Secondo un orientamento giurisprudenziale assolutamente minoritario il GIP, una volta emesso il decreto di archiviazione, sarebbe altresì legittimato a revocare detto provvedimento ove ravvisasse la mancanza della notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione formulata dal PM.

Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza n. 45161/2010 ha disposto: “Non è affetta da abnormità l'ordinanza con cui il g.i.p., accertata l'omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che aveva chiesto di essere avvisata, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso, in quanto tale provvedimento non determina alcuna stasi processuale, rientra nei poteri di riapertura delle indagini spettanti al g.i.p. ed è coerente col principio generale volto all'eliminazione dell'atto viziato”.



Tale massima si pone in contrasto con l'orientamento prevalente che invece ritiene legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca del decreto di archiviazione proposta dalla persona offesa per violazione del contraddittorio, considerato che la revoca del decreto di archiviazione è estranea al vigente sistema processuale ed, in quanto tale, atto abnorme e, d'altro canto la violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa può essere fatta valere con il tempestivo ricorso per cassazione (Cass. Pen. sent. n. 35920/2010;  Cass. Pen. sent. n. 4509/2000).



Quindi, unico rimedio validamente spendibile nel caso in cui non venga notificato l'avviso della richiesta di archiviazione da parte del PM, nonostante la persona offesa dal reato ne abbia fatto esplicita richiesta, rimane il ricorso per Cassazione da presentare entro quindici giorni dalla notifica del decreto di archiviazione del GIP.



1 commento:

  1. Con i costi che bisogna sostenere per un ricorso in cassazione, il diritto alla difesa va a farsi friggere. Avevo denunciato un abuso edilizio esplicitando di essere informato ex art.408 cpp in caso di richiesta archiviazione, ho saputo per caso in cancelleria del dispositivo di archiviazione. La prossima volta me ne sto zitto; la giustizia in questa specie di paese è un optional.

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