Quando la persona offesa dal reato abbia fatto
esplicita richiesta ex art. 408,
comma 2, c.p.p., nella denuncia-querela, ovvero anche successivamente al
deposito di tali atti, ha diritto di
ricevere l’avviso della presentazione da parte del PM della richiesta di archiviazione
al fine di esercitare il proprio potere di opposizione come espressamente
previsto dal comma 3 dell’art. 408 c.p.p..
Che cosa accade se il PM omette la notificazione
alla persona offesa dell’avviso di richiesta di archiviazione?
Come specificato dall’art. 408, comma 3, la persona
offesa dal reato può proporre opposizione all’archiviazione entro 10 giorni
dalla notifica di detto avviso ed è solo da tale data che il termine indicato
dalla norma inizia a decorrere. E’ ormai pacifico in giurisprudenza che detto termine non ha natura perentoria ma solamente
ordinatoria, derivando da ciò che il GIP dovrà prendere in considerazione
anche l’opposizione proposta dopo lo spirare di detto termine, purché sia stata
fatta prima che il GIP arrivi ad emettere il decreto di archiviazione.
Tuttavia può accadere che, nonostante ne abbia fatto esplicita richiesta
nell’atto di denuncia – querela, alla persona offesa non venga notificato nessun
avviso della richiesta di archiviazione da parte del PM e che venga a
conoscenza del decreto di archiviazione emesso dal GIP solo dopo che il Giudice
ha provveduto sulla richiesta del PM senza alcun contraddittorio.
In
questo caso, stante l’assenza a livello legislativo di uno specifico strumento
che permetta di ovviare a tale mancanza, è intervenuta la prassi
giurisprudenziale che, soprattutto a seguito della sentenza n. 353/1991 della
Corte Costituzionale, ha indicato quale unico rimedio esperibile il ricorso per
Cassazione.
Alla persona
offesa non avvertita della richiesta di archiviazione presentata dal PM, che ne
abbia fatto esplicita richiesta, sarà possibile presentare ricorso per
Cassazione entro quindici giorni che inizieranno a decorrere da quando la
stessa abbia avuto valida notizia del provvedimento, ovvero da quando le sarà notificato
il decreto di archiviazione emesso dal GIP.
È, infatti, pacifico che sia valida causa di annullamento del
provvedimento di archiviazione l’omessa notificazione alla persona offesa – che
ne aveva fatto richiesta – dell’avviso di richiesta di archiviazione avanzata
dal PM in quanto palese
violazione dell’art. 127 comma 5 c.p.p..
Quanto detto è oggi confermato da costante indirizzo
giurisprudenziale nel quale si afferma: “l’omesso
avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto
richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità
ex art. 127 comma V c.p.p. del decreto di archiviazione, impugnabile con
ricorso per cassazione, esperibile nel termine di impugnazione ordinario di
quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto
notizia del provvedimento” (Cass. Pen. ord. n. 11543/12; Cass. Pen.
sent. n.5139/2010).
In caso di accoglimento del ricorso la Suprema
Corte, dichiarata la nullità del decreto di archiviazione stante la mancata
notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione e la palese
violazione del principio del contraddittorio, disporrà il rinvio degli atti al PM
che dovrà provvedere alla notificazione in precedenza omessa, di modo che la
parte interessata possa poi procedere all’opposizione di detta richiesta nei
termini e nei modi di cui agli artt. 408 e 409 c.p.p..
Dottrina
e giurisprudenza non escludono altresì la possibilità che ove il GIP, prima
dell’emissione del provvedimento di archiviazione, dovesse ravvisare
l’omissione della notifica della richiesta di archiviazione da parte del PM
alla persona offesa che ne abbia fatto esplicita richiesta, questi dovrebbe
ordinare la restituzione degli atti al PM affinché provveda alla notifica
dell’avviso.
Secondo
un orientamento giurisprudenziale assolutamente minoritario il GIP, una volta
emesso il decreto di archiviazione, sarebbe altresì legittimato a revocare
detto provvedimento ove ravvisasse la mancanza della notifica alla persona
offesa della richiesta di archiviazione formulata dal PM.
Infatti, la Corte
di Cassazione con sentenza n. 45161/2010 ha disposto: “Non è affetta da abnormità l'ordinanza con cui il g.i.p., accertata
l'omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che
aveva chiesto di essere avvisata, revochi il decreto di archiviazione
precedentemente emesso, in quanto tale provvedimento non determina alcuna stasi
processuale, rientra nei poteri di riapertura delle indagini spettanti al g.i.p.
ed è coerente col principio generale volto all'eliminazione dell'atto viziato”.
Tale massima si pone in contrasto con
l'orientamento prevalente che invece ritiene legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca
del decreto di archiviazione proposta dalla persona
offesa per violazione del contraddittorio, considerato che la revoca del
decreto di archiviazione
è estranea al vigente sistema processuale ed, in quanto tale, atto abnorme e,
d'altro canto la violazione del diritto al contraddittorio
della persona offesa può essere fatta valere con il tempestivo ricorso per
cassazione (Cass. Pen. sent. n. 35920/2010; Cass. Pen. sent. n. 4509/2000).
Quindi, unico rimedio validamente
spendibile nel caso in cui
non venga notificato l'avviso della richiesta di archiviazione da parte
del PM, nonostante la persona offesa dal reato ne abbia
fatto esplicita richiesta, rimane il ricorso per Cassazione da presentare
entro quindici giorni dalla notifica del decreto di archiviazione del GIP.
Con i costi che bisogna sostenere per un ricorso in cassazione, il diritto alla difesa va a farsi friggere. Avevo denunciato un abuso edilizio esplicitando di essere informato ex art.408 cpp in caso di richiesta archiviazione, ho saputo per caso in cancelleria del dispositivo di archiviazione. La prossima volta me ne sto zitto; la giustizia in questa specie di paese è un optional.
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