Con le recenti modifiche apportate al codice di procedura civile il legislatore ha introdotto l'art. 492-bis c.p.c., rubricato "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare", con il quale si consente all'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente e autorizzazione del Presidente del Tribunale competente per territorio, di poter accedere in via telematica nelle banche dati delle P.A. per ricercare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento.
Stante la mancanza dei necessari decreti attuativi da parte dei Ministeri competenti il disposto della norma in commento non ha ancora trovato piena attuazione.
Di seguito si riporta un interessante ed esaustivo articolo scritto dall'Avv. Cristian Rosa del Foro di Arezzo che fa il punto sulle novità procedurali intervenute con la speranza che si arrivi finalmente ad una piena attuazione di quanto previsto all'art. 492-bis c.p.c..
492-bis c.p.c.: l'Agenzia delle Entrate autorizza l'accesso.
Novità procedurali per la ricerca telematica dei beni del debitore istituita dal d.l. 132/2014
All’art. 492 c.p.c. è stato abrogato il comma 7, il quale consentiva
all’ufficiale giudiziario di rivolgere la richiesta ai soggetti gestori
dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche al fine di
ricercare beni utilmente pignorabili.
Ora con la riforma citata questo non può più avvenire, in quanto si deve seguire il dettato dell’art. 492-bis cpc, ossia “su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale del
luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio, la dimora o la
sede verificato il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei
beni da pignorare….omissis….con l’autorizzazione di cui al primo comma
il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, dispone
che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico
diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche
amministrazioni o alle quali le
stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria,
compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro
automobilistico e, in quelle degli enti previdenziali, per
l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione
di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative
ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori
di lavoro o committenti”.
Stante la mancanza dei decreti attuativi, da parte dei Ministeri
competenti, al momento l’ufficiale Giudiziario non è in grado di poter
dare attuazione all’articolo 492-bis c.p.c. così come disciplinato, pertanto
alcuni Presidenti di Tribunali, dando attuazione all’art. 155-quinquies
disp. att. c.p.c. autorizzano il creditore a fare richiesta ai gestori
delle banche dati previsti dall’art. 492-bis c.p.c. al fine di ottenere
le informazioni nelle stesse contenute.
Successivamente, per
ovviare alla mancanza dell’emanazione, da parte delle autorità
preposte, dei decreti attuativi richiamati dall’art. 492-bis c.p.c., con
il recente Decreto legge n. 83/2015 si è consentito al
creditore autorizzato di richiedere ai gestori le informazioni previste
dalla disposizione del codice di rito. Infatti al riscritto art
155-quinquies, disp. att. c.p.c., si legge: “la disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall’art. 492-bis del codice, anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministro della Giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati".
Pertanto stante quanto disposto dal Decreto Legge n. 83/2015, i gestori
di banche dati di cui all’art. 492-bis cpc, non possono più esimersi
dal fornire i dati in loro possesso in attesa dell’emanazione dei
decreti attuativi da parte delle autorità preposte.
Infatti dopo innumerevoli richieste di accesso rigettate, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato indirizzo. Con
provvedimento del 23/09/2015, l’Agenzia delle Entrate di Arezzo ha
concesso l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
l’individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione, come da allegato.
Un piccolo ma significativo passo verso la piena attuazione della riforma ex art. 492-bis c.p.c.
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