Riguardo all’applicabilità
del D.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012, che all’art. 3, comma 3, dispone
la risarcibilità del danno biologico e non patrimoniale sulla base delle tabelle
di cui agli artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/2005, anche ai casi di danno non
patrimoniale di lieve entità derivante da responsabilità medica, si rileva come
nella giurisprudenza di merito non vi sia univocità di vedute, tant’è che si
sono sviluppati due orientamenti contrastanti e diametralmente opposti.
Infatti, vi sono Tribunali
che propendono per un’applicazione dei criteri di liquidazione dettati dal c.d.
decreto “Balduzzi”, con l’esplicito richiamo ai parametri di cui all’art. 139
del Codice delle Assicurazioni per liquidare le c.d. micro permanenti derivanti
da malpratice medica, mentre altri
Giudici hanno seguito una linea diametralmente opposta concludendo sia per l’inapplicabilità
di detti parametri al di fuori dei casi di danno derivanti da sinistro
stradale, dando la prevalenza alle c.d. tabelle milanesi, sia dichiarando la non
operatività del c.d. decreto “Balduzzi”
per tutti quei fatti accaduti prima della sua entrata in vigore avvenuta il 14
settembre 2012.
Di seguito si
riportano alcune recenti sentenze di merito che evidenziano le opposte correnti
giurisprudenziali sull’applicabilità del D.l. 158/2012 e dei criteri in esso
previsti per la liquidazione del danno non patrimoniale di lieve entità
derivante da malpratice medica in
luogo delle più diffuse tabelle del Tribunale di Milano.
A) NON APPLICABILITA’ DEL MECCANISMO RISARCITORIO
PREVISTO DAL DECRETO “BALDUZZI”.
Tribunale di Rimini
sent. 3/06/2015
“Essendo i fatti di causa avvenuti prima dell’entrata
in vigore della l. n. 189/12, per la liquidazione del danno biologico si deve
applicare la tabella in uso presso il Tribunale di Milano, assunta dalla Corte
di Cassazione (a partire dalla sentenza n. 12408 del 2011)”; “A questo proposito, non si ritiene
immediatamente applicabile, alle cause in corso al momento della sua entrata in
vigore, l’art. 3, III co., della l. n. 189/12, che prescrive che il danno biologico
e non patrimoniale conseguente all’attività dell’esercente la professione
sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139
del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. La norma non reca, infatti,
disposizioni transitorie, e non consente quindi una deroga all’art. 11 disp.
prel. c.c. Sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, si può infatti affermare che “il principio della irretroattività
della legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.) comporta che la legge nuova
non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della
sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal
modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga
a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di
esso” (Cass., n. 16620/13)”; “ Ora,
si deve tenere presente che il danno biologico si “cristallizza” nella sfera
giuridica del danneggiato (ed il correlato diritto al risarcimento,
contestualmente, sorge nel suo “patrimonio”) in stretta connessione
(cronologica ed eziologica) con l’inadempimento del sanitario, lesivo del
diritto alla salute del paziente. Ebbene, se, in quel momento – nonché in
quello successivo dell’introduzione della causa - il criterio di liquidazione
del danno non patrimoniale è quello “tabellare” sopra descritto, ritenere che
esso divenga recessivo rispetto ai parametri successivamente introdotti dalla
legge significherebbe frustrare quella sorta di “legittimo affidamento” nella
“regola equitativa uniforme” espressamente posta a base, dalla pronuncia della
Corte di Cassazione sopra riportata (ord. n. 19376/12), della
“generalizzazione” delle tabelle milanesi. Con la conseguenza (deteriore, da
tale punto di vista) di far dipendere il criterio di quantificazione del danno
dal dato “accidentale” della durata del processo”.
Tribunale di Salerno sent. n. 1425/2015
“La liquidazione del danno biologico subìto a seguito
di una caduta da un'attrazione in un parco dei divertimenti, non può farsi
applicando le tabelle di cui all'art. 139 d.lg. 209/2005 facendo tale articolo
espresso riferimento al "risarcimento del danno biologico per lesioni di
lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti" ma le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano”.
Tribunale di Potenza sent. n. 552/2015
“Il danno alla salute - attualizzato- va,
pertanto, quantificato applicando le cd tabelle di Milano, anziché quelle di
cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (cd "codice delle
assicurazioni") in ragione della efficacia non retroattiva (rispetto
all'epoca della verificazione del fatto - anno 2003 -) del D.L. 13 settembre
2012, n. 158 (cd "Decreto Balduzzi") - disposizione dalla valenza
innovativa e non meramente interpretativa con la conseguenza di non essere
applicabile a fatti verificatisi in epoca antecedente alla sua entrata in
vigore ( così anche Trib. Caltanissetta 1 luglio 2013 e Trib. Cremona 1 ottobre
2013)”.
Tribunale di
Grosseto sent. n. 387/2015
“Nel liquidare tale danno si ritiene di fare
applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2014, posto che la tabella
ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Benvero, come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408),
"i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod.
ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono
oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione
analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali". Tale
orientamento è pienamente condivisibile, tanto per la collocazione sistematica
della disposizione, inserita nel "Codice delle assicurazioni private"
e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli
a motore e i natanti", quanto per la ratio legis, volta a dare una
risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine
del contenimento dei premi assicurativi (specie se si considera che, nel campo
della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di
assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran
lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti
postumi più gravi). La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della
tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso,
comprensivo della componente morale e di quella esistenziale”.
Tribunale di Napoli sent. n. 3488/2014
“Circa la liquidazione del danno, da
eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri
individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ.
12408/2011: “poichè l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la
liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità
psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di
parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative,
vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano,
da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”) e non invece, ai
valori tabellari di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell’art.
139 del codice delle assicurazioni), il cui ambito applicativo è limitato ai
sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli e, far data dall’ entrata in
vigore del DL 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella legge 189 del 2012 –
inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame- al danno biologico
conseguente all'attività dell’esercente della professione sanitaria,
limitatamente ai cosiddetti danni micropermanenti, contenuti entro la soglia
del 9%.. Tali tabelle, nelle elaborazioni più recenti, si sono adeguate
all’insegnamento delle Sezioni Unite, la cui indicazione è quella di procedere
ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue
componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso
l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici”.
Tribunale di Pescara sent. n. 961/2012
“Per i postumi di lieve entità, ovvero le
lesioni micropermanenti, che non sono connesse alla circolazione stradale,
valgono i criteri di liquidazione di cui alle tabelle milanesi e non quelli
posti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni e ciò per ragioni di
preclusione all’applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi non
auto”.
B) APPLICABILITA’ DEL MECCANISMO RISARCITORIO PREVISTO
DAL DECRETO “BALDUZZI”.
Tribunale di Milano sent. 4014/2015
“Si pone il tema dei criteri di liquidazione,
in relazione all'art. 3 comma 3 L. n. 189/2012, che prescrive che il danno
biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione
sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139
del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. Ritiene il giudicante, in
conformità a quanto già affermato dal Tribunale di Milano in recenti pronunce,
che tale diposizione sia applicabile al caso di specie, non condividendosi gli
argomenti portati da alcune sentenze di merito, che hanno ritenuto di escludere
tale previsione nella sua
portata applicativa.
In particolare, deve escludersi la pertinenza della pur
prospettata tesi che la cd. legge Balduzzi sia applicabile - in base ad una
interpretazione del sistema costituzionalmente orientata- solo a vicende
successive alla sua entrata in vigore essendo già acquisito un diritto
risarcitorio a favore del danneggiato secondo i criteri liquidatori al momento
vigenti (nella specie, quindi, le Tabelle milanesi di liquidazione del danno
biologico, che prevedono un "punto" di maggior valore rispetto
all'art. 139 Cod. Ass.). È bene ricordare che nel caso
di specie non si verte in tema di successione di leggi che regolano il
medesimo fenomeno, poichè la contrapposizione corre tra
una disposizione avente natura legislativa (cd. decreto Balduzzi) e prassi
giurisprudenziali (cd. Tabelle milanesi) che –pur costituenti una prassi
generalmente condivisa, finalizzata all'esercizio uniforme della discrezionalità
del giudizio di equità- non hanno forza di legge, e quindi non ne hanno
l'efficacia
cogente, con conseguente difetto di resilienza a petto
di una norma primaria regolante il caso.
La stessa Cassazione nella nota sentenza n. 12408/2011
fa riferimento all'applicazione delle Tabelle milanesi sul presupposto
dell'assenza di criteri liquidatori ex lege.
L'intervento giurisprudenziale, come è noto, ha avuto
una funzione di supplenza, in carenza di indicazioni normative in tema. Ne
consegue che si deve procedere all'applicazione dei parametri liquidatori ex
art. 139 Cod. Ass. a fronte dell'espresso richiamo normativo, a ciò non
ostandovi alcun precetto di legge.
Si ricorda che, in linea generale, la legge ordinaria
non penale può derogare al disposto delle disposizioni sulla legge in generale,
perchè hanno pari rango come fonte del diritto e non possono essere retroattive
le leggi penali (oltre che le sanzioni amministrative), perchè la disposizione
che sancisce la irretroattività delle norme penali meno favorevoli al reo è di
rango costituzionale (Cass. 4606/2012).
Può altresì evidenziarsi, poi, che non risulta
pertinente il riferimento -contenuto in alcune sentenze di merito che hanno
negato l'applicabilità del codice delle assicurazioni al risarcimento conseguente
a responsabilità professionale medica- alla pronuncia n. 11048/2009 della C.
S., massimata nel senso che i criteri liquidatori per le
"minipermanenti" adottate sulla base della L. n. 2001 n. 57 art. 5
non si applicano a fatti antecedenti alla loro entrata in vigore. La
motivazione della sentenza fa, in realtà, esplicito riferimento alla
circostanza che detti criteri non avevano valenza legislativa, essendo adottati
in allora con atto amministrativo (decreto ministeriale) con funzioni
orientative in attesa della loro riformulazione con norma di rango primario,
come avvenuto poi con l'adozione dell'art. 139 Cod ass.
Sulla base di tali rilievi si deve pertanto ritenere
operativo il richiamo svolto dall'art. 3 agli artt. 138 e 139 Codice delle
assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9%. Ritiene
dunque il Tribunale di dover applicare in esito alla recente riforma attuata
con D. L. n. 158/2012, convertito in L. n. 186/2012 (cd. Decreto Balduzzi), i
minori importi previsti nelle tabelle disciplinate dagli artt. 138-139 D. Lgs
n. 209/2005”.
Tribunale di Milano sent. 3779/2015
“Il danno biologico conseguente
all'attività dell'esercente la professione sanitaria va risarcito secondo le
tabelle di cui agli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/05, così come previsto dall'art.
3 della Legge 3 della L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi). Tenuto
conto dei valori previsti dall'art. 139 D.Lgs. 209/05 (come aggiornati dal D.M.
20.6.2014), considerate la durata dell'invalidità temporanea (come dettagliata
dai ctu) e l'entità dei postumi permanenti residuati”.
Tribunale di Genova sent. 862/2015
“Il Tribunale è ben consapevole che la III sezione
della Corte di Cassazione con la sentenza 12408/11 aveva già esaminato,
peraltro senza effettiva necessità dettata dal caso singolo, e quindi sostanzialmente
producendo un c.d. "obiter dictum", la questione di quale fosse la
migliore soluzione tra l'applicazione analogica delle c.d. tabelle
ministeriali, anche fuori dall'ambito del CDA, e la generale applicazione delle
tabelle milanesi, anche nell'area di attuale interesse. Il Tribunale è altresì
consapevole che, specie la massima della suddetta pronuncia, parrebbe contraria
all'orientamento ora espresso; nondimeno ritiene che la menzionata sentenza non
sia affatto di ostacolo al proprio nuovo indirizzo essenzialmente per il
mutamento normativo cennato.
In ogni caso la pronuncia in questione ribadiva,
espressamente, il principio dalla natura equitativa del risarcimento del danno
alla persona. Seguiva così una linea molto più morbida di quanto non appaia
dalla sua diffusione mediatica, e dalla sua stessa massimazione. Inoltre
interveniva soprattutto per l'esigenza di evitare le macroscopiche disparità
cui conduceva l'esistenza di un sistema tabellare multiplo, proprio di ogni
singolo ufficio, e non certo in antitesi ad un criterio legale. Si legge
infatti nella sentenza:
"Vanno anzitutto ribaditi i principi secondo i
quali la liquidazione equitativa del danno può ritenersi sufficientemente
motivata - ed è pertanto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità - allorquando
il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del
processo logico seguito; e che essa è invece censurabile se sia stato liquidato
un importo manifestamente simbolico o non correlato alla effettiva natura od
entità del danno"
Solo successivamente la Corte esprime la preferenza per
le tabelle milanesi nell'area delle lesioni micro permanenti. Tuttavia lo fa
nelle seguenti particolari condizioni.
1) Prima della approvazione e promulgazione del citato
decreto Balduzzi, e quindi ignorando il fatto che la liquidazione di cui all'art.
139 del CDA non può più assolutamente esser considerata un "fatto di
diritto particolare di uno specifico settore";
2) Sulla base di un argomento ripreso da molto
precedente pronuncia della Corte Costituzionale, ma di assai limitato valore,
ovvero i'esser ammissibile, nel CDA, un contenimento legislativo speciale della
liquidazione, non estensibile ad altri campi, per la necessità di arginare la lievitazione
dei premi assicurativi. Ora l'argomento non tiene conto del fatto che la
liquidazione di cui all'art. 139 del detto testo unico concerne anche il
responsabile diretto del sinistro e che, se la ratio della limitazione fosse di
natura "strettamente assicurativa", dovrebbe valere un sistema per cui
la limitazione della prestazione sia opponibile solo all'assicurazione, mentre
il responsabile diretto dovrebbe comunque il danno differenziale. Non vi
sarebbe nulla di strano poiché si tratta di ciò che da sempre avviene per il
differenziale tra le tabelle INAIL e quelle milanesi nel campo degli infortuni
sul lavoro. Al contrario nel settore dell'infortunistica stradale non c'è
traccia della prassi suddetta. Quindi la norma è di generale definizione del
giusto risarcimento e non di concessione di una riduzione per la salvaguardia
della funzione assicurativa.
3) La Corte di Cassazione si esprime poi in una sede
processuale in cui, come detto, il passaggio argomentativo non era
assolutamente necessario alla soluzione del caso che riguardava, invece, una
lesione di notevole entità.
Non pare quindi che la menzionata giurisprudenza possa
esser ritenuta di ostacolo alla uniforme applicazione dei criteri di
liquidazione di cui all'art. 139 CDA. dovendosi ora affermare la possibilità
dell'analogia, dopo che il testo dell'art. 139 è stato espressamente richiamato
da fonte normativa in nulla concernente il contratto di assicurazione.
Agendo come detto si realizza peraltro una liquidazione
conforme per tutte le lesioni dell'entità considerata, indipendentemente dalla
causa generatrice delle stesse, con effetto indirettamente conservativo della
costituzionalità delle norme di legge restrittive, le quali, diversamente, dovrebbero
essere denunciate per la lesione dell'art. 3 della costituzione. Infatti la
tipologia delle cause determinanti lesioni (tipologia articolata non sulla
gravità del fatto, ma solo sul mezzo materiale di apporto della lesione o sulle
caratteristiche soggettive dell'attore) non appare in alcun modo un criterio
valido di liquidazione.
Di recente la Corte Costituzionale ha ulteriormente
confermato la legittimità delle tabelle ex art. 139 C.d.A. affermando con
svariati argomenti la legittimità di limitazioni di settore del risarcimento
dal che alcuni interpreti hanno tratto l'ulteriore principio che la limitazione
sarebbe effettivamente riservata a settore specifico.
Osserva ulteriormente il tribunale cheripotesi di una
progressiva indicazione con numerose scelte di settore di un criterio di equità
diverso da quello, certamente non normativo, delle tabelle milanesi, è scelta
interpretativa dotata di valenza costituzionalmente conservativa ancora
maggiore del ragionamento svolto dal Giudice delle leggi.
Le due prospettive inoltre non sono affatto
incompatibili. Può essere che le svariate normative che conducono alla
applicazione delle c.d. tabelle ministeriali, nei rispettivi campi, siano
limitazioni all'equità del giudice (non necessariamente all'equità in misura
milanese), ma il progressivo ripetersi della previsione di tetti di una certa
consistenza ben può fornire al giudice un nuovo parametro di equità.
E questo è quanto intende fare il Tribunale. Liquidare
secondo equità, ma con parametro diverso da quello milanese, parametro tratto
non dalla prassi giudiziaria, ma dalla indicazione normativa.
Del resto la liquidazione è tema riservato al giudice
di merito nel contesto intrinseco del quale non vi è spazio per intervento
della Corte di Legittimità e del Giudice delle Leggi”.
C) DOTTRINA
In
dottrina, si veda in generale PONZANELLI, L’applicazione
dell’art. 138 e 139 Codice delle assicurazioni alla responsabilità medica,
in Nuova giur. civ. comm.,
2013, 145 (che tuttavia non affronta la questione specifica oggetto della
decisione che si segnala); l’art. 139 del Codice delle assicurazioni è stato
ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 16 ottobre 2014 n.
235, Est. Morelli, in Danno Resp,
2014, 1021, con commento di FRIGERIO, La
legittimità costituzionale dell’art. 139 Cod. Ass.
Per approfondimenti leggi:
- COLPA MEDICA: Ancora sull'applicabilità dell'art. 139 CdA al danno da responsabilità medica. Irretroattività del Decreto Balduzzi.Tribunale di Udine, sent. 1429/15.
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