Il
Tribunale di Arezzo con la sentenza in commento (sotto si riporta il testo
integrale) ha affrontato il caso di un’opposizione a decreto ingiuntivo con la
quale la parte opponente chiedeva la nullità e/o l’inesistenza del decreto ingiuntivo
in quanto l’atto notificatogli mancava del provvedimento emesso dal Giudice.
Questi
i fatti, con atto di citazione veniva promossa opposizione a decreto ingiuntivo
ponendo unicamente a fondamento della domanda che nel ricorso notificato dal
creditore mancava il provvedimento emesso dal Giudice e, di conseguenza,
mancando anche l’indicazione del termine per proporre opposizione, l’opponente
riteneva il decreto ingiuntivo nullo e/o inesistente.
Si
costituiva in giudizio parte opposta la quale
evidenziava come l'errore nella notifica del provvedimento monitorio non
fosse loro addebitabile ma fosse unicamente dovuto alla cancelleria del
Tribunale ed all'Unep.
L’opposta
precisava altresì che, in ogni caso, entro il termine di 60 giorni di cui
all'art. 644 c.p.c., aveva rinotificato una copia corretta del provvedimento,
sostenendo così che alcuna lesione del diritto di difesa di controparte vi era
stata.
Il
Giudice rigettava l’opposizione statuendo che: “in tema di decreto ingiuntivo, è infondata l'eccezione secondo la quale
l'atto è stato notificato senza il provvedimento del giudice, considerato che
la notifica del provvedimento monitorio – comunque addebitabile alla
cancelleria del Tribunale e all'Unep – qualora in ogni caso entro il termine di
60 gg. ai sensi dell'art. 644 c.p.c. era stata notificata una copia corretta del
provvedimento”.
Tribunale di Arezzo, sentenza n. 675
del 03/06/2015
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con
atto di citazione ritualmente proposto, La Forgia Preziosi srl ha promosso
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 544 del 2011 con il quale il
Tribunale di Arezzo, su ricorso di Ikebana Preziosi snc gli ha ingiunto il
pagamento della somma portata nel titolo.
A
fondamento della domanda, parte opponente evidenziava che l'atto notificato
mancava del provvedimento del giudice e, di conseguenza, del termine per fare
opposizione.
Tale
omissione determinerebbe la nullità e/o l'inesistenza dell'atto stesso.
Nel
merito, evidenziava di avere avuto rapporti commerciali con Un. srl mentre
Ikebana avrebbe soltanto consegnato i prodotti, commissionati da Un. che
provvedeva a pagare Ikebana.
Dopo
un certo periodo, i rapporti tra Ikebana e Un. si sarebbero deteriorati, tanto
che il legale di Un. avrebbe diffidato La Forgia a consegnare materiale all'
opposta.
Chiedeva,
di conseguenza, di chiamare in causa Un. srl.
Sulla
restituzione dell'oro come da decreto ingiuntivo, dichiarava di essere stata
disponibile alla restituzione.
Concludeva
come in epigrafe.
Si
costituiva Ikebana snc, evidenziando come l'errore nella notifica del
provvedimento, monitorio opposto non sia addebitabile all'opposta ma alla
cancelleria del Tribunale ed all'Unep. Precisava che, in ogni caso, entro il
termine di gg 60 di cui all'art. 644 cpc, aveva notificato una copia corretta
del provvedimento. Non vi è, di conseguenza, alcuna lesione del diritto di
difesa di controparte.
Nel
merito, evidenziava che, per diverso tempo, Ikebana aveva consegnata a La
Forgia la merce per conto di Un.. Dopo la rottura dei rapporti con la terza
chiamata, aveva richiesto a La Forgia la restituzione del materiale che
quest'ultima ancora deteneva, oro e stampi.
Concludeva
come in epigrafe.
Si
costituiva anche la terza chiamata, Ungari, contestando la ricostruzione dei
fatti operata dall'opposta. Evidenziava, infatti, che i modelli usati da La
Forgia erano stati consegnati da Un., che ne aveva la proprietà. Ikebana,
quindi, non ha alcun titolo sui modelli. Le cd gomme, tuttavia, riportano il
marchio Un. e, trattandosi di marchi registrati, sono di proprietà della terza
chiamata.
Concludeva
come in epigrafe.
Al
presente procedimento veniva riunito il n. 3336 del 2012, avente identità
soggettiva.
Con
ordinanza riservata del 5 luglio 2013, il giudice rigettava le istanze di prova
testimoniali richieste dalle parti e rinviava la causa per precisazione delle
conclusioni. La causa è stata trattenuta con il rito della trattazione scritta.
Preliminarmente,
questo giudicante esaminata l'eccezione di inesistenza del decreto ingiuntivo
opposto, perché notificato privo del provvedimento del giudice. In atti vi è la
prova che parte opposta, sempre entro il termine di gg 60 di cui ali' art. 644
cpc, ha notificato la copia corretta del provvedimento monitorio impugnato.
L'eccezione, di conseguenza, viene rigettata.
Non
vi sono dubbi, inoltre, sulla proprietà dell'oro in capo a Ikebana. Tutte le
parti, infatti, convergono sul punto.
La
questione che deve essere valutata, invece, è quella della proprietà dei
modelli o gomme.
Ikebana,
nel ricorso per decreto ingiuntivo, evidenzia come, anche se riportano il
marchio Scintille di Un., sono state fatturate da La Forgia all'opposta.
A
parere di questo giudicante, i modelli sono di proprietà di Ikebana alla quale
devono, pertanto, essere restituiti da La Forgia.
Quanto
all'utilizzo dei modelli - che pare siano marchi registrati da Un. - è una
questione che non attiene al presente giudizio.
Relativamente
alla richiesta di cui al punto 4 delle conclusioni di parte opponente, la
rigetta non essendo stata dimostrata.
Conferma,
quindi, il decreto ingiuntivo.
Tenuto
conto dell'esito della causa, condanna parte opponente a pagare le spese legali
di parte opposta, che si liquidano in E 13430,00 oltre iva, cap, spese
documentate e spese generali.
Compensa
le spese legali tra opponente e terza chiamata, in considerazione del
comportamento processuale delle parti.
Diritto
PQM
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del got Dott.ssa Cinzia Scotto, definitivamente decidendo sulla causa promossa da LA FORGIA PREZIONI SRL, in persona del legale rappresentante contro IKEBANA PREZIOSI SNC DI Pe. Gi. & C, in persona dei titolari e contro Lo. Un. SRL, in persona del legale rappresentante, ritenuta l'opposizione infondata, la rigetta. Conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto
conto dell'esito della causa, condanna parte opponente a pagare le spese legali
di parte opposta, che si liquidano in E 13430,00 oltre iva, cap, spese
documentate e spese generali.
Compensa
le spese legali tra opponente e terza chiamata.
Così
deciso in Arezzo il 28 maggio 2015.
Depositata
in cancelleria il 03/06/2015.
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