
Quanto mi hanno riferito è corretto? Spetta
solo a me pagare l’imposta di registro?
R: I contratti
di affitto e di locazione degli immobili urbani devono essere registrati a cura
delle parti contraenti e anche il pagamento dell’imposta di registrazione,
almeno di regola, incombe su entrambi.
L’art. 10, comma 1, lett.a), del T.U.
delle disposizioni sull’imposta di registro (DPR n. 131/1986), prevede che
entro 30 giorni dalla data degli atti questi vadano registrati ad onere dei
contraenti, previa autoliquidazione dell’imposta.
Ai sensi dell’art. 8 della L.n.
392/1978 “le spese di registrazione del
contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti
uguali”.
L’art. 57, comma 1, T.U. (DPR n.
131/1986) stabilisce il principio
generale di solidarietà passiva fra conduttore e locatore in forza del quale
entrambi sono solidalmente responsabili per l’intera somma dovuta all'erario.
Sempre al citato art. 57, al comma 7,
è prevista una deroga a detto principio solidaristico, infatti, “per i contratti in cui è parte lo Stato,
obbligato al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente,
anche in deroga all’art. 8 L. n. 392/1978”.
In forza di quanto previsto dal legislatore quando lo Stato è parte di un contratto
di locazione (nella specie lo ha concluso in qualità di conduttore) l’obbligo della registrazione grava su
entrambe le parti, mentre il diverso e ben più oneroso obbligo del
pagamento dell'imposta di registro grava solo ed esclusivamente sulla
parte privata.
Quanto detto sopra è stato confermato
dalla Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 159/E del 17 aprile 2008, con
la quale è stato precisato che, in deroga al principio di solidarietà passiva
di cui previsto dall’art. 57, comma 1, T.U., ed in applicazione del dettato di
cui al comma 7 di detta norma, nei contratti di locazione in cui è parte lo
Stato (come conduttore o come locatore), obbligato al pagamento dell’imposta di
registro è unicamente l’altra parte contraente.
Nel suo caso, quindi, avendo sottoscritto
in qualità di locatore un contratto di locazione con lo Stato (conduttore), l’imposta
di registro ricade unicamente e per intero su di lei proprio in forza di quanto
disposto dall’art. art. 57, al comma 7, T.U. (DPR n. 131/1986), restando,
invece, il diverso onere di registrare il contratto entro 30 giorni dalla sua
conclusione in capo a tutte le parti contraenti e, quindi, anche allo Stato.
Cordiali saluti.
Avv. Andrea Cresti.
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