Presupposto necessario della dichiarazione di
fallimento, dal punto di vista obiettivo, è lo stato d’insolvenza
dell’imprenditore che esercita un’attività commerciale così come disciplinato
dall’art. 5 della L.F. (R.D. n. 267/42 e successive modificazioni).
Come indicato dalla norma su richiamata lo stato
d’insolvenza è accertato ogni qual volta l’imprenditore si trovi in uno stato
d’impotenza economico-patrimoniale tale da privare il soggetto della
possibilità di far fronte con ai propri debiti.
Orbene,
nel caso in cui una società sia posta in liquidazione può ritenersi di per sé insolvente
e quindi essere dichiarata fallita?
Infatti, la procedura di liquidazione è
fisiologicamente destinata alla cessazione dell’attività d’impresa ed al
pagamento dei debiti, derivando da ciò che lo stato di insolvenza richiesto ex art. 5 L.F., va comunque verificato
in concreto.
Quindi, per accertare lo stato d’insolvenza di una
società in liquidazione occorrerà, comunque, considerare se i beni e le
attività della società medesima siano sufficienti soltanto al pagamento dei
suoi debiti, derivando da ciò che, in presenza di un ammontare di questi ultimi
molto elevato, è comunque onere della società, al fine di dimostrare
l’inesistenza dello stato di insolvenza, dare la prova della proprietà di beni
o di attività o disponibilità finanziarie sufficienti per soddisfare i propri
creditori, impedendo così che l’accoglimento di un’eventuale istanza di
fallimento.
Di seguito si riportano una serie di massime
giurisprudenziali, sia di legittimità che di merito, dalle quale emergono le modalità
che il Giudice dovrà adottare per verificare lo stato d’insolvenza nel caso in
cui la società della quale si chiede il fallimento sia stata posta in
liquidazione.
Cassazione civile sez. I, sent. del 07/03/2014
n. 5402
Quando la società è in liquidazione, la valutazione
del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta
unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale
consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori
sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di
restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al
soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività
sociali, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più
richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito
e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni
contratte.
Cassazione civile sez. I, sent. del 04/07/2013 n. 16752
Quando la società è in liquidazione, la valutazione
del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta
unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale
consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori
sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di
restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al
soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività
sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più
richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di
credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le
obbligazioni contratte.
Cassazione civile sez. I, sent. del
30/05/2013 n. 13644
Quando la società è in liquidazione, la valutazione
del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere
diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale
consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori
sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di
restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al
soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla
distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa
disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e
quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Nel
caso di specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione con cui
il giudice di merito aveva concluso per l'insufficienza del patrimonio di una
società esercente attività di coltivazione di una cava ad assicurare
l'integrale ed eguale soddisfacimento dei creditori sociali, dando rilievo al
fatto che l'asta per la vendita dei macchinari aziendali fosse andata deserta,
sia che l'autorizzazione alla coltivazione della cava fosse scaduta e non più
rinnovata, circostanza, questa, apprezzata non nell'ottica della prosecuzione
dell'attività, bensì sotto il profilo dell'ulteriore svalutazione subìta dal
patrimonio sociale).
Cassazione civile sez. I, sent. del 22/04/2013 n. 9681
In tema di liquidazione coatta amministrativa, la
dichiarazione di insolvenza della società cooperativa esclusivamente
mutualistica, a norma dell'art. 195 legge fall., non è preclusa dalla
circostanza che l'ammontare dei suoi debiti, scaduti e non pagati, sia
complessivamente inferiore a trentamila euro, non applicandosi, in questo caso,
l'art. 15, ultimo comma, della medesima legge, che ha carattere eccezionale e
non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diversa dalla
dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente.
Cassazione Civile sent. del 10.10. 2004 n. 18927
L'insolvenza della società non può necessariamente
desumersi da uno squilibrio patrimoniale, che può essere eliminato dal
favorevole andamento degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni, e non è
invocabile quando la società stessa è in liquidazione, ossia quando l'impresa
non si propone di restare sul mercato, ma ha come suo unico obiettivo quello di
provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle
attività sociali e alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci,
con la conseguenza che in tale ipotesi la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento
delle condizioni richieste per l'applicazione dell'articolo 5 della legge
fallimentare non può essere rivolta a stimare, in una prospettiva di
continuazione dell'attività sociale, l'attitudine dell'impresa a disporre
economicamente della liquidità necessaria per fare fronte ai costi determinati
dallo svolgimento della gestione aziendale, ma deve essere unicamente diretta,
invece, ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono
di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei crediti sociali.
Tribunale Cagliari, sent. del
31/03/2015 n. 56
Lo stato di insolvenza di una società commerciale in
liquidazione, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza
in presenza di una situazione d'impotenza, non transitoria, a soddisfare le
proprie obbligazioni, dipendente dalla inadeguatezza delle risorse attive
rispetto all'esposizione debitoria; di fronte a tale inadeguatezza, sussiste
l'esigenza dell'apertura della procedura concorsuale, volta ad assicurare il
concorso di tutti i creditori, e quindi l'eguale loro diritto di essere
soddisfatti sui beni del debitore, nel rispetto delle eventuali cause legittime
di prelazione.
Tribunale Palermo sez. fallimentare,
sent. del 19/03/2015
In materia di fallimento, quando la società è in
liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 5
l.fall. deve essere unicamente diretta ad accertare se gli elementi attivi del
patrimonio sociale consentono di assicurare l'uguale e integrale soddisfacimento
dei creditori sociali e ciò in quanto non è più richiesto che essa disponga di
credito e di risorse.
Tribunale Napoli, sent del 02/12/2013 n. 2409
Quando la società è in liquidazione, la valutazione
del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 della legge fall., deve
essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio
sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei
creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l’impresa in liquidazione
di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere
al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività
sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci - non è più
richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di
credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le
obbligazioni contratte.
Tribunale Bari sez. IV, sent. del
13/09/2012 n. 2884
Quando la società è in liquidazione, la valutazione del
giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta
unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale
consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori
sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di
restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al
soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività
sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più
richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di
credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le
obbligazioni contratte.
Corte appello L'Aquila, sent. del
14/03/2012
Quando la società è in liquidazione, la valutazione
del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere
diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale
consentano di assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori
sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di
restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al
soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività
sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più
richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di
credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le
obbligazioni contratte.
Non si trova una risposta secca a domanda precisa : " se il liquidatore ha riscontrato con certezza che la SRL è in crisi irreversibile (stato di insolvenza certo, in tal caso, è obbligato o non è obbligato a chiedere il fallimento della SRL?
RispondiEliminaPersonalmente credo, che reso pubblico con bilancio lo stato di insolvenza, può rimettere la decisione alla maggioranza dei soci e quella della massa di creditori.
Mi domando invece, se per la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa già in liquidazione, si applichino i limiti dimensionali di cui all'art. 1,c.2,l.f. E il limite di 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati, di cui all'art. 15 l. Lf?
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