lunedì 19 settembre 2016

Guida in stato di ebbrezza aggravata dall'incidente stradale anche senza danni a persone o a cose. Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 38203/2016




Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cds, il concetto di incidente stradale è riconducibile a ciascun avvenimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale determinando un rischio anche meramente potenziale per l’incolumità della collettività.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 38203/2016.

Il GIP del Tribunale di Trento, a seguito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza previsto e punito dall’art. 186 cds, aggravato ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo,  per aver provocato un incidente stradale.

L’imputato ricorreva “per saltum” dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo come unico motivo l’asserita violazione di legge in merito all’applicazione al caso di specie dell’aggravante dell’incidente stradale, sulla cui base era stata rigettata la richiesta dell’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Infatti, per il ricorrente la circostanza che l’auto non avesse provocato danni a persone o a cose e che non fosse andata ad invadere l’altra carreggiata, non era stata oggetto di adeguata considerazione da parte del GIP il quale aveva comunque ritenuto applicabile l’aggravante specifica prevista dal codice della strada.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento si è soffermata sul concetto di “incidente stradale” statuendo che: “nel caso di specie, la nozione di "incidente stradale" (nell'accezione rilevante nella prospettiva di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis) risulta sottoposta a un'adeguata elaborazione interpretativa ad opera di questa Corte di legittimità, che ne ha evidenziato il ricorso in qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Cass., Sez. 4, n. 47276/2012).

Pertanto, per quanto attiene ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186 cds, comma 2-bis, la Suprema Corte di Cassazione, nel richiamare un proprio consolidato orientamento, precisa che in detta nozione deve essere ricompreso: “tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni” (Cass., Sez. 4, n. 42488/2012; Cass., Sez. 4, n. 6381/2011).

Per l’applicazione dell’aggravante su citata sarà sempre comunque necessario accertare la presenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente dallo stesso provocato, infatti, per la Corte di Cassazione,  non potrebbe giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico dei guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto (v. Cass., Sez. 4, n. 10605/2012).

Nel caso di specie, ricorrono inequivocabilmente le circostanze per configurare un “incidente stradale”, nonché la presenza del nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza del ricorrente e l’incidente da questi provocato.
Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.


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