Ai fini
della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cds, il concetto di incidente
stradale è riconducibile a ciascun avvenimento che interrompa il normale
svolgimento della circolazione stradale determinando un rischio anche meramente
potenziale per l’incolumità della collettività.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione
con la sentenza n. 38203/2016.
Il GIP del Tribunale di Trento, a seguito di
giudizio abbreviato, condannava l’imputato in ordine al reato di guida in stato
di ebbrezza previsto e punito dall’art. 186 cds, aggravato ai sensi del comma
2-bis dello stesso articolo, per aver provocato un incidente stradale.
L’imputato ricorreva “per saltum” dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo come unico motivo
l’asserita violazione di legge in merito all’applicazione al caso di specie
dell’aggravante dell’incidente stradale, sulla cui base era stata rigettata la
richiesta dell’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità.
Infatti, per il ricorrente la circostanza che
l’auto non avesse provocato danni a persone o a cose e che non fosse andata ad
invadere l’altra carreggiata, non era stata oggetto di adeguata considerazione
da parte del GIP il quale aveva comunque ritenuto applicabile l’aggravante specifica
prevista dal codice della strada.
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento
si è soffermata sul concetto di “incidente
stradale” statuendo che: “nel caso di
specie, la nozione di "incidente
stradale" (nell'accezione rilevante nella prospettiva di cui all'art.
186 C.d.S., comma 2-bis) risulta
sottoposta a un'adeguata elaborazione interpretativa ad opera di questa Corte
di legittimità, che ne ha evidenziato il ricorso in qualsiasi avvenimento
inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale,
possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza
l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli” (Cass., Sez. 4,
n. 47276/2012).
Pertanto, per quanto attiene ai fini
dell'aggravante di cui all'art. 186 cds, comma 2-bis, la Suprema Corte di Cassazione, nel richiamare un proprio
consolidato orientamento, precisa che in detta nozione deve essere ricompreso:
“tanto
l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede
stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i
danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché
significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare
danni” (Cass., Sez. 4, n. 42488/2012; Cass., Sez. 4, n. 6381/2011).
Per l’applicazione dell’aggravante su citata sarà
sempre comunque necessario accertare la presenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e
l'incidente dallo stesso provocato, infatti, per la Corte di
Cassazione, “non potrebbe giustificarsi
l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico dei guidatore
che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in
un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in
ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto
(v. Cass., Sez. 4, n. 10605/2012).
Nel caso di specie, ricorrono inequivocabilmente le
circostanze per configurare un “incidente stradale”, nonché la presenza del
nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza del ricorrente
e l’incidente da questi provocato.
Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato e
il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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