A seguito della morte di una persona
uno degli adempimenti burocratici che gli eredi si trovano ad affrontare è la presentazione
della dichiarazione di successione un incombente tutt'altro che semplice e che
spesso e volentieri può rivelarsi assai complesso e richiedere l'aiuto di
figure professionali esperte.
Con il presente contributo vedremo che
cos'è la dichiarazione di successione, chi è tenuto a presentarla, come deve
essere fatta, entro quanto tempo e presso quali uffici depositarla.
1.
Che cos'è?
La
dichiarazione di successione è un documento di natura fiscale attraverso il quale gli eredi del
defunto informano l'Agenzia delle Entrate sull'ammontare e sulla composizione
del patrimonio ereditario, ed è sulla base delle risultanze della dichiarazione
che saranno poi calcolate le relative imposte.
Nella dichiarazione di successione deve essere riportato
sia l'attivo che il passivo ereditario, tenendo conto di quanto previsto dal
legislatore nel D.Lgs. n. 346 del 1990 c.d. "Testo unico sullesuccessioni e donazioni".
Costituiscono
l’attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto, ed in
particolare:
·
i beni immobili;
·
i beni mobili di qualsiasi tipo, esclusi i titoli di Stato e gli
autoveicoli iscritti al pubblico
registro automobilistico;
·
le azioni e le partecipazioni in
società;
·
il denaro, i gioielli, la mobilia,
cioè i beni posseduti per uso e ornamento delle abitazioni.
Nell’attivo
ereditario non vanno altresì
ricompresi tutti i titoli del debito pubblico (esempio BOT, CCT), altri titoli
garantiti dallo Stato o ad essi equiparati, come ad esempio i titoli emessi dagli
Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Detti beni sono pertanto sono esenti dal
pagamento dell'imposta di successione.
Sono inoltre esenti da imposta le aziende (compresi i rami di azienda o le quote di partecipazioni ad aziende), ogni qual volta gli eredi abbiano proseguito nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
Sono inoltre esenti da imposta le aziende (compresi i rami di azienda o le quote di partecipazioni ad aziende), ogni qual volta gli eredi abbiano proseguito nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
Costituiscono
invece il passivo ereditario:
·
i debiti del defunto: fra i casi più
frequenti, i debiti documentati da cambiali o da altri titoli, quelli
verso i lavoratori dipendenti e verso gli istituti di credito, i
debiti tributari e previdenziali verso lo Stato e gli enti pubblici;
·
le spese mediche che gli eredi hanno
sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi;
·
le spese funebri.
La
differenza fra l’attivo e il passivo costituisce l’asse ereditario, ed è su tale valore che, fatte salve
le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si andrà ad applicare
l’imposta di successione.
2. Chi è tenuto a presentare la
dichiarazione di successione?
Sono
obbligati alla presentazione:
·
gli eredi;
·
i legatari (sono tali quei soggetti che subentrano nei diritti su un
singolo bene, ad esempio un immobile, e non partecipano all’intera eredità);
·
i curatori, in caso di eredità giacenti;
·
altri esecutori testamentari,
talvolta nominati nel testamento;
·
i trust (il trust è il rapporto che sorge per
effetto di un contratto o di un testamento, con cui un soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un
altro soggetto (trustee) beni o
diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di altro
soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato,
sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector
o guardiano).
Per
adempiere a detto obbligo è comunque
sufficiente che la dichiarazione sia sottoscritta e presentata da uno soltanto
dei soggetti obbligati in caso di comunione ereditaria.
3. Entro quanto e dove deve essere
presentata?
La
dichiarazione di successione va presentata
entro 12 mesi dall'apertura della successione presso l'ufficio dell'Agenzia
dell'Entrate nella cui circoscrizione il defunto ha avuto la sua ultima
residenza.
Nel
caso in cui il de cuis abbia residenza
all'estero (es. cittadino italiano iscritto all'AIRE) la dichiarazione dovrà
essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione questi aveva fissato
l'ultima residenza nel territorio italiano.
In
caso di ultima residenza italiana sconosciuta la dichiarazione va presentata
all'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate, Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale
ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma e solo ed esclusivamente tramite un
apposito modulo reperibile presso gli uffici locali dell'ente o sul sito
internet dell'Agenzia dell'Entrate, pena la nullità della dichiarazione fatta
pervenire su diverso modello.
4. Come si presenta?
La
dichiarazione di successione deve essere redatta su di un apposito modello
reperibile presso il sito internet dell'Agenzia dell'Entrate e denominato Modello 4. Questo è costituito da diversi quadri in cui, seguendo le regole
indicate, devono essere esposti i seguenti dati:
·
quadro A,
le generalità degli eredi;
·
quadro B,
l’attivo ereditario;
·
quadro C,
eventuali donazioni e liberalità avvenute a favore degli eredi prima del
decesso;
·
quadro D,
il passivo ereditario.
Occorre ricordare che sono esentati
dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge, i figli, i
genitori e gli altri parenti in linea retta (nonni, genitori, nipoti, ecc.)
quando l'attivo ereditario ha un valore non superiore ai € 100.000,00 (centomila/00)
e non sono presenti al suo interno né beni immobili, né diritti reali immobiliari.
5. Come si calcola l'imposta di
successione?
L’imposta
di successione prevede tre aliquote
distinte che variano a seconda del grado di parentela degli eredi, e
conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta nessuna
imposta, come di seguito specificato:
·
coniuge e parenti in linea retta
(figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti): 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di
valore dell’eredità;
·
fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,00;
·
altri parenti fino al 4° grado (zii,
cugini, ecc.), affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3°
grado (suoceri, generi, nuore, ecc.): 6% senza franchigia;
·
tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia.
In
caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia
applicabile è di € 1.500.000,00.
E’ opportuno ricordare che la successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%, del valore catastale rivalutato di detti cespiti. Dette imposte andranno versate con il mod. F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione.
E’ opportuno ricordare che la successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%, del valore catastale rivalutato di detti cespiti. Dette imposte andranno versate con il mod. F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione.
E'
opportuno specificare che qualora per gli eredi, o anche solo per uno di essi, sussistano
tutte le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative alla prima casa,
le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 200,00.
Va
ricordato che sono tenuti al pagamento
dell'imposta tutti gli eredi in solido tra loro, quindi l'Agenzia
dell'Entrate potrà agire per la riscossione dell'intero anche nei confronti di
uno soltanto degli eredi il quale, successivamente, potrà rivalersi pro-quota
sugli altri coeredi.
In
presenza di beni immobili è necessario fare attenzione ad un altro importante
adempimento, infatti, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione
di successione gli eredi dovranno effettuare le volture nel competente Catasto
Fabbricati e/o Terreni.
6. Come si versa l'imposta?
L’imposta
di successione è liquidata
direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla
presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione omessa) e deve essere versata entro 60 giorni dalla
data di notifica dell’atto, utilizzando il modello F23.
Il versamento può essere effettuato presso banche, uffici postali o direttamente all’agente della riscossione. Esso può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all’Agenzia delle Entrate.
Il versamento può essere effettuato presso banche, uffici postali o direttamente all’agente della riscossione. Esso può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all’Agenzia delle Entrate.
In
caso di ritardata o omessa dichiarazione di successione è prevista una
sanzione.
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