D: Gent.mo Avvocato, sono debitore di una
certa somma di denaro nei confronti di un mio conoscente, qualche tempo fa ho
fatto predisporre alla mia banca un assegno circolare non trasferibile per
onorare il mio debito.
Il mio conoscente
si è rifiutato di accettare l’assegno senza darmi nessuna giustificazione.
Tale rifiuto è legittimo o il pagamento da me disposto a mezzo di
assegno circolare è da ritenersi valido e liberatorio?
Cordiali saluti.
R: Per rispondere alla
sua domanda occorre preliminarmente verificare se il pagamento a mezzo di
assegno circolare possa valere quale adempimento di un’obbligazione di
pagamento di una somma di danaro.
La soluzione del
quesito presuppone l’analisi della normativa codicistica che disciplina la
materia ed, in particolare, dell’art. 1277 c.c..
Infatti, secondo
tale norma “ i debiti pecuniari si
estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e
per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta
che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta
legale ragguagliata per valore alla prima”.
Il pagamento a
mezzo di assegno circolare non pare contrastare con il disposto di cui all’art.
1277 c.c., in quanto l’espressione “moneta
avente corso legale nello Stato al momento del pagamento” significa che i
mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale,
non potendosi però ricavare da ciò alcuna definizione della fattispecie di
pagamento valutario.
In altre parole con
detta espressione non si vuole intendere l’oggetto del pagamento che, di
contro, è rappresentato dal dal valore monetario o dalla quantità di denaro
effettivamente scambiata.
Conseguentemente,
risulta conforme al dettato dell’art. 1277 c.c., quel sistema di pagamento che
garantisce al creditore il medesimo effetto del pagamento avvenuto per contanti
fornendogli la disponibilità della somma dovuta, cosa che
puntualmente si verifica con l’assegno circolare.
Il creditore,
quindi, non può rifiutare il pagamento offertogli mediante assegno circolare in
quanto quest’ultimo rappresenta un mezzo idoneo ad estinguere l’obbligazione
del debitore, assicurandogli ugualmente la disponibilità della somma dovuta
presso la banca obbligata al pagamento.
Occorre altresì
precisare che, come confermato dalla giurisprudenza (vedasi Cass. Civ. S.U.,
sent. n. 26617/2007), il rifiuto del creditore ad accettare un assegno
circolare per l’estinzione dell’obbligazione del debitore è sempre illegittimo
quando è dato in assenza di un giustificato motivo che dovrà essere valutato
secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva, la cui prova
ricade interamente sul creditore.
Nel quesito da lei
posto il rifiuto addotto dal suo creditore, almeno dagli elementi forniti,
potrebbe considerarsi ingiustificato e quindi illegittimo in quanto l’assegno
circolare da lei predisposto assicura comunque la disponibilità della somma e
non espone il creditore ad alcun rischio al pari del pagamento effettuato per
contanti.
Cordiali saluti.
Avv. Andrea Cresti
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