venerdì 28 agosto 2015

CASI PRATICI: Morso di cane e responsabilità penale del padrone.



 
D: Gent.mo Avvocato, sono proprietario di un cane di grossa taglia che spesso e volentieri si è dimostrato alquanto agitato se affidato a persone diverse dal sottoscritto.
Qualche tempo fa un mio parente, su mio assenso, è uscito con il cane ma non ha portato con se né guinzaglio, né museruola.
Durante la passeggiata il cane all’improvviso ha azzannato un passante che, fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni dall’accaduto.
Posso essere chiamato a rispondere penalmente per le lesioni subite dal passante in quanto proprietario del cane?
Grazie.


R: Per rispondere alla sua domanda sarà necessario verificare se nel caso prospettato ricorrano i presupposti per addebitarle il reato di lesioni colpose previsto e punito ai sensi dell’art. 590 c.p., nel combinato disposto con l’art. 40, comma 2, c.p., in quanto in qualità di proprietario dell’animale non ha impedito un evento (nella specie l’aggressione del passante) che aveva l’obbligo giuridico di impedire.

L’articolo 590 c.p. “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.  Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Alla base della fattispecie di cui al reato di lesioni colpose c’è la nozione di colpa ricomprende anche la generica imprudenza o negligenza secondo il criterio della prevedibilità, da intendersi quale possibilità di rappresentarsi alla mente l’evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione.

Nel caso di specie il concetto di colpa va letto unitamente a quanto previsto dall’art. 40 comma 2, c.p., secondo cui il “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico d’impedire equivale a cagionarlo”, che introduce la figura della c.d. “causalità omissiva” e la figura della c.d. “posizione di garanzia”. Quest’ultima si sostanzia in un obbligo di protezione, ovvero in un più semplice obbligo di controllo che presuppone la signoria sulla fonte da cui il pericolo può scaturire.

Per “posizione di garanzia” deve, quindi, intendersi la sussistenza in capo al soggetto di un obbligo giuridico di attivarsi per impedire l’evento dannoso il tutto associato, cosa fondamentale ed imprescindibile, ad un concreto potere di intervenire per evitare il suo verificarsi.

Da quanto detto si evince che il giuridicamente obbligato a vigilare su una fonte di potenziale pericolo, come può essere un cane di grossa taglia e poco incline ad obbedire, si trova sicuramente in una posizione di garanzia che lo rende responsabile delle eventuali conseguenze dannose che possono verificarsi.

Nel caso di specie, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. Civ. sent. n. 34765/2008), potrebbe configurarsi nei suoi confronti una penale responsabilità per il reato di lesioni colpose, in quanto su di lei, in qualità di proprietario del cane, incombeva l’obbligo giuridico di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, fra le quali far uscire quest’ultimo solo in sua presenza e, soprattutto, quella di utilizzare o far utilizzare le dovute cautele per portare a passeggio l’animale, come peraltro imposto dalla legge, attraverso l’impiego del guinzaglio e della museruola. 

Nel caso di specie il reato è punibile solo a querela di parte che la persona offesa dovrà fare inderogabilmente entro tre mesi dal giorno dell’accaduto.

Cordiali saluti.
Avv. Andrea Cresti

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