D: Gent.mo Avvocato, sono
proprietario di un cane di grossa taglia che spesso e volentieri si è
dimostrato alquanto agitato se affidato a persone diverse dal sottoscritto.
Qualche tempo fa un mio parente, su mio assenso, è uscito con il cane ma non ha portato con se né guinzaglio, né museruola.
Durante la passeggiata il cane all’improvviso ha azzannato un passante che, fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni dall’accaduto.
Posso essere chiamato a rispondere penalmente per le lesioni subite dal passante in quanto proprietario del cane?
Qualche tempo fa un mio parente, su mio assenso, è uscito con il cane ma non ha portato con se né guinzaglio, né museruola.
Durante la passeggiata il cane all’improvviso ha azzannato un passante che, fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni dall’accaduto.
Posso essere chiamato a rispondere penalmente per le lesioni subite dal passante in quanto proprietario del cane?
Grazie.
R: Per rispondere alla sua
domanda sarà necessario verificare se nel caso prospettato ricorrano i
presupposti per addebitarle il reato di lesioni colpose previsto e punito ai
sensi dell’art. 590 c.p., nel combinato disposto con l’art. 40, comma 2, c.p.,
in quanto in qualità di proprietario dell’animale non ha impedito un evento
(nella specie l’aggressione del passante) che aveva l’obbligo giuridico di
impedire.
L’articolo
590 c.p. “Chiunque cagiona ad altri per
colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la
multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno
a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della
reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i
fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre
mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni
gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il
fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni
gravi e della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni
gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica
la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse,
aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni
cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.
Alla
base della fattispecie di cui al reato di lesioni colpose c’è la nozione di colpa
ricomprende anche la generica imprudenza o negligenza secondo il criterio della
prevedibilità, da intendersi quale possibilità di rappresentarsi alla mente
l’evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione.
Nel
caso di specie il concetto di colpa va letto unitamente a quanto previsto
dall’art. 40 comma 2, c.p., secondo cui il “non
impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico d’impedire equivale a
cagionarlo”, che introduce la figura della c.d. “causalità omissiva” e la
figura della c.d. “posizione di garanzia”. Quest’ultima si sostanzia in un
obbligo di protezione, ovvero in un più semplice obbligo di controllo che
presuppone la signoria sulla fonte da cui il pericolo può scaturire.
Per
“posizione di garanzia” deve, quindi, intendersi la sussistenza in capo al
soggetto di un obbligo giuridico di attivarsi per impedire l’evento dannoso il
tutto associato, cosa fondamentale ed imprescindibile, ad un concreto potere di
intervenire per evitare il suo verificarsi.
Da
quanto detto si evince che il giuridicamente obbligato a vigilare su una fonte
di potenziale pericolo, come può essere un cane di grossa taglia e poco incline
ad obbedire, si trova sicuramente in una posizione di garanzia che lo rende
responsabile delle eventuali conseguenze dannose che possono verificarsi.
Nel
caso di specie, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità
(vedasi Cass. Civ. sent. n. 34765/2008), potrebbe configurarsi nei suoi
confronti una penale responsabilità per il reato di lesioni colpose, in quanto su
di lei, in qualità di proprietario del cane, incombeva l’obbligo giuridico di
adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni
dell’animale, fra le quali far uscire quest’ultimo solo in sua presenza e,
soprattutto, quella di utilizzare o far utilizzare le dovute cautele per
portare a passeggio l’animale, come peraltro imposto dalla legge, attraverso l’impiego
del guinzaglio e della museruola.
Nel
caso di specie il reato è punibile solo a querela di parte che la persona
offesa dovrà fare inderogabilmente entro tre mesi dal giorno dell’accaduto.
Cordiali
saluti.
Avv. Andrea Cresti
Un caso veramente interessante.
RispondiEliminaComplimenti.