martedì 19 dicembre 2017

Formulario: Procura aggiornata alla L. 124/2017





Procura alle liti aggiornata alla L. 124/2017(Legge sulla concorrenza)
 





 

PROCURA ALLE LITI
Informato ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D.L. 69/2013, della facoltà di esperire il procedimento di mediazione per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta di cui sopra; dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione nelle materie previste dal D.Lgs. n. 28/2010; della possibilità, qualora ne ricorrano le indicazioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura; delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, compreso eventuale procedimento di opposizione, chiamata di terzo, eventuale giudizio di esecuzione, di convalida di sequestro, di appello, ad esso conseguenti o comunque connessi, con potere di rinunciare agli atti e alla azione, accettare le rinunzie da altri fatte, riassumere il processo sospeso o interrotto, l’Avv. XXX del Foro di XXX, con studio in XXX, via XXX n. XXX, con ogni più ampia facoltà e con promessa di rato e valido, e autorizzando, occorrendo, a transigere, conciliare nonché a farsi sostituire, eventualmente sottoscrivendo ogni atto all’uopo necessario.
Dichiaro di essere stato informata delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico; altresì dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri spese, anche forfettarie, e compenso professionale.  Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.
Eleggo domicilio in XXX, via XXX n. XXX.
Dichiaro che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. n. 196/2003, ho ricevuto l’informativa e presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali ai fini dell’espletamento del presente mandato.
XXX


__________________________
XXX, lì XXX
Si certifica l’autografia della suestesa firma
Avv. XXX

giovedì 1 dicembre 2016

Casi Pratici: Prescrizione buoni fruttiferi postali.



 
D: Gent.mo Avvocato, mio nonno ha sottoscritto un buono postale a termine in data 08 marzo 1995. Il buono prevedeva il raddoppio del capitale dopo 7 anni e il triplo dopo 11 anni. La scadenza del buono postale, quindi, cadeva il 08 marzo 2006.
Purtroppo, ho richiesto il rimborso del buono solo adesso e le Poste Italiane non hanno proceduto al rimborso in quanto il buono era caduto in prescrizione, essendo passati più di 10 anni dalla data di scadenza.
Che cosa posso fare in questo caso? Esistono delle azioni che il sottoscrittore può intraprendere per ottenere il rimborso? Le Poste Italiane sono tenute a inviare una comunicazione al cliente che il buono sta per cadere in prescrizione ?
Grazie.
R.L.

martedì 25 ottobre 2016

La giovane avvocatura aretina ha una nuova voce. Ricostituita la Sezione AIGA di Arezzo.




La giovane avvocatura aretina oggi ha una nuova voce.

Si è infatti recentemente ricostituita ad Arezzo, nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale di Soverato, tenutosi il 16 luglio scorso, dopo per vero alcuni anni di vacanza, A.I.G.A., Associazione Italiana Giovani Avvocati.

lunedì 19 settembre 2016

Guida in stato di ebbrezza aggravata dall'incidente stradale anche senza danni a persone o a cose. Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 38203/2016




Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cds, il concetto di incidente stradale è riconducibile a ciascun avvenimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale determinando un rischio anche meramente potenziale per l’incolumità della collettività.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 38203/2016.

martedì 26 luglio 2016

giovedì 21 luglio 2016

Nuova applicazione per domiciliazioni e sostituzioni d'udienza.


Segnalo una nuova applicazione per smartphone utile agli avvocati per proporre e per trovare sostituti d'udienza, domiciliatari e più in generale colleghi per svolgere attività nei rispettivi Fori di appartenenza.
Come le precedenti applicazioni già recensite su questo blog (Subnomine e Delega Legale) anche Collega richiede l'iscrizione e la compilazione di tutti i campi ivi indicati per poter poi essere parte della comunità di professionisti che cercano o offrono  domiciliazioni. 
Consiglio di provare anche questa applicazione che al momento è completamente gratuita in quanto è utile e lo sarà sempre di più con l'aumentare dei suoi fruitori.

Di seguito il link dove scaricare la app:

mercoledì 22 giugno 2016

Mancata contestazione immediata. Nullità della multa elevata con autovelox nelle strade urbane a scorrimento. Cass. Civ. Sent. n. 12231/2016.



Va annullata la multa con autovelox nelle strade che non hanno la caratteristica di “strade urbane a scorrimento”.

La Suprema Corte di Cassazione ha di recente emesso una interessante sentenza con la quale ha stabilito l’illegittimità della multa per eccesso di velocità rilevata a mezzo autovelox senza la contestazione immediata dell’infrazione sulle strade urbane a scorrimento che siano costituite da un’unica carreggiata anche se divisa in due sensi di marcia e che non presentino alcuno spartitraffico centrale.

venerdì 17 giugno 2016

Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo: A chi spetta attivare il tentativo di mediazione?




Il comma 1 bis dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, onera della mediazione chi intende esercitare in giudizio un’azione quando questa abbia ad oggetto una delle materie tassativamente previste dal medesimo decreto legislativo.

Il legislatore ha escluso l’applicazione della normativa sulla mediazione obbligatoria al procedimento per ingiunzione di pagamento, compresa la fase dell’opposizione, specificando però, che tale esclusione ha valore fino a quando il Giudice non decide sulla richiesta di concessione e/o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

A chi spetta, quindi, l’onere di introdurre il tentativo di mediazione nelle materie in cui questo è obbligatorio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo quando il Giudice Istruttore ha deciso sulla provvisoria esecuzione e nulla ha disposto sul punto?

venerdì 20 maggio 2016

Il principio del raggiungimento dello scopo vale anche per le notifiche a mezzo PEC. Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, Sent. n. 7665/2016 del 18 aprile 2016.




L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 7665/2016.

giovedì 12 maggio 2016

Formulario. Aggiornamento dell'atto di pignoramento presso terzi e dell'atto di pignoramento immobiliare al D.L. 59/2016.



Il D.L. 59/2016 ha modificato il codice di procedura civile ed in particolare al terzo comma dell'art. 492, che regola la forma del pignoramento, è stata la seguente previsione che l'atto deve contenere: "il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile". 

Qui sono riportati i formulari aggiornati alle novità introdotte dal D.L. 59/2016:


giovedì 5 maggio 2016

Importanti novità in tema di processo esecutivo. Decreto Legge n. 59/2016.




Ecco alcune delle novità più rilevanti che sono state apportate al codice di procedura civile con il decreto legge n. 59/2016 entrato in vigore ieri.

giovedì 28 aprile 2016

Studi medici associati non soggetti a IRAP. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sent. n. 7291 del 13 aprile 2016.




Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la medicina di gruppo non è “attività autonomamente organizzata” e non basta da sola a giustificare l’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio: “La medicina di gruppo non integra il presupposto dell'IRAP se la spesa per la collaborazione di terzi è di modesta entità”.