Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la
medicina di gruppo non è “attività autonomamente organizzata” e non basta da
sola a giustificare l’applicazione dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP).
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il
seguente principio: “La medicina di
gruppo non integra il presupposto dell'IRAP se la spesa per la collaborazione
di terzi è di modesta entità”.
Questi i fatti. Un contribuente presentava istanza di rimborso dell'IRAP relativa ai periodi di imposta 2004, 2005 e 2006 per carenza di “attività autonomamente organizzata”così come richiesta dall’art. 2, d.lgs. n. 446/1977, avendo esercitato l'attività di medico chirurgo in medicina di gruppo il primo anno e quella di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per il secondo e il terzo.
I ricorsi proposti dal
contribuente venivano ritenuti fondati dai Giudici di merito tant’è che
l’Agenzia delle Entrate decideva di proporre ricorso per Cassazione avverso la
sentenza pronunciata in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale
del Veneto.
Con l’ordinanza n. 6330/2015 veniva rimessa alle Sezioni Unite della
Cassazione la seguente questione: “verifica della rilevanza ai fini dell’IRAP dello svolgimento in
forma associata di un’attività libero-professionale, e se, ed in quale misura,
incidano le peculiarità insite nello svolgimento dell’attività medica in regime
convenzionato col servizio sanitario nazionale in generale ed in quello di
medicina di gruppo in particolare”.
Nella sentenza in commento le Sezioni Unite per
dare risposta alle questioni di cui sono state investite fanno un'analisi
del quadro normativo che regolamenta l’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP).
L'art. 2, comma 1,
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 definisce il presupposto dell'IRAP come “l'esercizio
abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o
allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, stabilendo in
particolare che “l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e
le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.
Con richiamo del dettato dell’art. 3
del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Corte di Cassazione rilevava come nel testo normativo sull’IRAP veniva
precisato che, non soltanto le persone giuridiche, ma anche “le società semplici e le associazioni senza
personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma
associata di arti e professioni”, di cui all’art. 5, comma 3, lettera c)
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate all’imposta,
quando l’attività da essi svolta sia esercitata in maniera “strutturalmente organizzata”.
Secondo le Sezioni
Unite la c.d. “medicina
di gruppo” non può essere ricondotta
alla figura dell'associazione fra professionisti, infatti, questa
rappresenta “un organismo promosso dal Servizio Sanitario Nazionale al fine di realizzare
più avanzate forme di presidio della salute pubblica mercé l'impiego di
risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto
convenzionale”, come confermato dalla disciplina che l'ha istituita (l. 23
dicembre 1978, n. 883), nonché da quella che ne ha regolato i rapporti con il
Servizio Sanitario Nazionale (d.p.r. 28 luglio 2000, n. 270).
E’ escluso quindi secondo le Sezioni Unite che
l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di
società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del D.LGS. n. 446 del 1997, e che questo
costituisca un presupposto per l’applicazione dell’imposta.
Viene ricordato nella sentenza che la stessa Corte
di Cassazione con un indirizzo giurisprudenziale pressoché costante, ha da tempo chiarito che “la disponibilità, da parte dei medici di
medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno
studio, avente le caratteristiche e dotata delle attrezzature indicate
nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale, rientrando nell’ambito del “minimo
indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo
obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto
convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il
requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”
(Cass. Civ. sent. n. 10240/2010; Cass. Civ. sent. n. 1158/2012).
Pertanto, la medicina
di gruppo, secondo le Sezioni Unite, non integra il presupposto dell'IRAP se la
spesa per la collaborazione di terzi è di modesta entità, come è nel caso in
cui l'organizzazione sia di fatto rappresentata dalla disponibilità di locali
comuni, da un servizio di segreteria e da alcune prestazioni infermieristiche e
corrisponde a una spesa di modesta entità.
In definitiva per le Sezioni Unite la professione
di medico di base anche se svolta in “gruppo” non si qualifica come presupposto
idoneo all’applicabilità dell’IRAP, stante la modestia dei mezzi organizzati
per fornire i servizi previsti dagli accordi di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
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