Ecco alcune delle novità più rilevanti che sono
state apportate al codice di procedura civile con il decreto legge n. 59/2016
entrato in vigore ieri.
Cambia il
pignoramento.
L'art. 4 dedicato
alle disposizioni in materia di espropriazione forzata modifica l'art. 492 c.p.c., aggiungendo al terzo comma, la
previsione secondo la quale "il pignoramento deve contenere
l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo,
l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia
fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver
potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".
Decreti
ingiuntivi provvisoriamente esecutivi quando le somme sono non contestate.
Viene modificato
l'art. 648, primo comma, c.p.c., nel senso che il giudice, anche in presenza di opposizione, "deve concedere" l'esecuzione
provvisoria del decreto, limitatamente alle somme non contestate.
Limitazione
a tre tentativi di vendita e solo telematici.
Il d.l. modifica anche l'art.
532, seconda comma, c.p.c. sostituendo il secondo e il terzo periodo,
attraverso la previsione secondo la quale gli esperimenti di vendita non
possono essere superiori a tre.
“Il giudice a fissa altresì il numero
complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per
determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata
dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza
il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando
gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, se non vi sono istanze
a norma dell’art. 540 – bis c.p.c., dispone la chiusura dispone la chiusura
anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di
cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice".
Viene disposto che gli interessati a presentare
l'offerta d'acquisto hanno diritto ad esaminare i beni in vendita entro 7
giorni dalla richiesta, effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche. L'asta, inoltre, sarà svolta in modalità
telematica, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per
il sollecito svolgimento della procedura.
Novità
anche in tema di assegnazioni a favore di terzi.
Il nuovo
art. 590-bis c.p.c., prevede che “il creditore che è rimasto assegnatario di
un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni
dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla
comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito
l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In
mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli
obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del
presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore”.
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