venerdì 20 maggio 2016

Il principio del raggiungimento dello scopo vale anche per le notifiche a mezzo PEC. Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, Sent. n. 7665/2016 del 18 aprile 2016.




L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 7665/2016.

Il ragionamento delle Sezioni Unite parte dall’analisi del principio generale sancito dall’art. 156 c.p.c., in tema di nullità e si sviluppa richiamando una giurisprudenza ormai consolidata e costante sul principio di conservazione degli atti.

Secondo detto principio “non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato”, deriva da ciò che non può essere dichiarata la nullità di una notificazione nel caso in cui l'atto, malgrado la sua irritualità, sia venuto a conoscenza del destinatario.

Argomenta la Suprema Corte che il principio generale di cui all’art. 156 c.p.c., “vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (in senso conforme Cass., sez. lav., n. 13857/2014; conf.,sez. trib., n. 1184/2001 e n. 1548/2002)”, aggiungendo inoltre cheIl risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC”.

La Suprema Corte stabilisce quindi che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa”, rigettando l’eccezione di nullità sollevata, in quanto “l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.

  
                 

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