L'irritualità
della notificazione di un atto a
mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il
raggiungimento dello scopo legale.
Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 7665/2016.
Il ragionamento delle Sezioni
Unite parte dall’analisi del principio generale sancito dall’art. 156 c.p.c.,
in tema di nullità e si sviluppa richiamando una giurisprudenza ormai
consolidata e costante sul principio di conservazione degli atti.
Secondo detto principio “non può essere pronunciata la nullità di un atto
che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato”, deriva da ciò che non può essere dichiarata la nullità di una notificazione nel caso in
cui l'atto, malgrado la sua irritualità, sia venuto a conoscenza del
destinatario.
Argomenta la Suprema Corte che il principio
generale di cui all’art. 156 c.p.c., “vale
anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non
può essere dichiarata tutte le volte che
l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (in
senso conforme Cass., sez. lav., n. 13857/2014; conf.,sez. trib., n. 1184/2001
e n. 1548/2002)”, aggiungendo inoltre che “Il risultato dell'effettiva conoscenza
dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale,
ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte
nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il
raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del
ricorso alla PEC”.
La Suprema Corte stabilisce
quindi che “è inammissibile l’eccezione con
la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le
ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia
comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa”,
rigettando l’eccezione di nullità sollevata, in quanto “l'irritualità della notificazione di un atto (nella
specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata
non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in
"estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque
prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il
raggiungimento dello scopo legale”.
Nessun commento:
Posta un commento