La
risoluzione n. 24/E diffusa lunedì 18 aprile 2016 dall’Agenzia delle Entrate sancisce
l’esenzione: trattandosi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale,
non è dovuta l’imposta di bollo.
Esenzione
dall’imposta di bollo.
“I certificati anagrafici richiesti dagli
studi legali ai fini della notifica degli atti giudiziari devono essere
rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo in quanto, trattasi di atti
funzionali al procedimento giurisdizionale”.
Così prevede la risoluzione n. 24/E diramata ieri dalle Entrate in sede di risposta ad un interpello presentato dal Ministero dell’Interno. Prendendo posizioni opposte rispetto alla soluzione prospettata dal Dicastero (favorevole all’applicazione del bollo), l’Agenzia ha sancito l’esenzione.
Così prevede la risoluzione n. 24/E diramata ieri dalle Entrate in sede di risposta ad un interpello presentato dal Ministero dell’Interno. Prendendo posizioni opposte rispetto alla soluzione prospettata dal Dicastero (favorevole all’applicazione del bollo), l’Agenzia ha sancito l’esenzione.
Per
beneficiarne sarà però necessario indicare la norma di esenzione sul
certificato rilasciato oppure l’uso cui è destinato.
Contributo
unificato.
La liberazione dal bollo viene fatta discendere
dalle Entrate dall’introduzione del contributo unificato che, di fatto, ha reso
l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari soltanto residuale
(solo quando non opera il contributo unificato). Ai sensi dell’art. 18 D.P.R.
n. 115/2002, il contributo unificato, infatti, comporta la non applicabilità
dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali «inclusi quelli
antecedenti, necessari o funzionali».
Sul punto, la risoluzione richiama le indicazioni
già fornite con la circolare n. 70/E/2002: l’intenzione del legislatore di
subordinare al contributo unificato tutti gli atti e i provvedimenti dei
procedimenti giurisdizionali (quindi esclusi dall’imposta di bollo) e il
significato da attribuire ai termini «antecedenti, necessari e funzionali» (ai
fini dell’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo «deve ricorrere non
solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario
anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte
processuale»).
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