venerdì 22 aprile 2016

Niente bollo sui certificati anagrafici richiesti dagli avvocati.





La risoluzione n. 24/E diffusa lunedì 18 aprile 2016 dall’Agenzia delle Entrate sancisce l’esenzione: trattandosi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale, non è dovuta l’imposta di bollo. 

Esenzione dall’imposta di bollo.
I certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ai fini della notifica degli atti giudiziari devono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale”.
Così prevede la risoluzione n. 24/E diramata ieri dalle Entrate in sede di risposta ad un interpello presentato dal Ministero dell’Interno. Prendendo posizioni opposte rispetto alla soluzione prospettata dal Dicastero (favorevole all’applicazione del bollo), l’Agenzia ha sancito l’esenzione.
Per beneficiarne sarà però necessario indicare la norma di esenzione sul certificato rilasciato oppure l’uso cui è destinato.

Contributo unificato.
La liberazione dal bollo viene fatta discendere dalle Entrate dall’introduzione del contributo unificato che, di fatto, ha reso l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari soltanto residuale (solo quando non opera il contributo unificato). Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato, infatti, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali «inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali».
Sul punto, la risoluzione richiama le indicazioni già fornite con la circolare n. 70/E/2002: l’intenzione del legislatore di subordinare al contributo unificato tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali (quindi esclusi dall’imposta di bollo) e il significato da attribuire ai termini «antecedenti, necessari e funzionali» (ai fini dell’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo «deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale»).


Nessun commento:

Posta un commento