mercoledì 22 giugno 2016

Mancata contestazione immediata. Nullità della multa elevata con autovelox nelle strade urbane a scorrimento. Cass. Civ. Sent. n. 12231/2016.



Va annullata la multa con autovelox nelle strade che non hanno la caratteristica di “strade urbane a scorrimento”.

La Suprema Corte di Cassazione ha di recente emesso una interessante sentenza con la quale ha stabilito l’illegittimità della multa per eccesso di velocità rilevata a mezzo autovelox senza la contestazione immediata dell’infrazione sulle strade urbane a scorrimento che siano costituite da un’unica carreggiata anche se divisa in due sensi di marcia e che non presentino alcuno spartitraffico centrale.

Con la sentenza n. 12231 pubblicata il 14/06/2016 la Sezione Seconda della Corte di Cassazione ha stabilito chela discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo del veicolo (ed ove, quindi, può legalmente evitarsi la contestazione immediata dell’infrazione al CDS quanto alla velocità) non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale”, aggiungendo inoltre che “solo in presenza di una strada urbana a scorrimento (ovvero “con spartitraffico centrale”) era, quindi, possibile la legittima previsione della mancata contestazione immediata”.

La Suprema Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso presentato dalla legale rappresentante di una società avverso due decisioni contrarie del Giudice di Pace di Torino prima e del Tribunale di Torino poi, che avevano confermato l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Torino a seguito di verbale di accertamento per eccesso di velocità accertata a mezzo autovelox.

La mancata qualificabilità del tratto viario come di “strada urbana di scorrimento” e quindi con le caratteristiche previste dal codice della strada, ovvero munita di “spartitraffico centrale”, “due carreggiate indipendenti” e almeno “due corsie per senso di marcia”, impedisce la possibilità per la Prefettura di autorizzare su detto tratto l’istallazione di postazioni fisse per il rilevamento elettronico della velocità e consentire agli agenti accertatori di elevare le contestazioni senza l’immediata contestazione delle violazioni.

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha, quindi, stabilito che non è legittima la multa per eccesso di velocità elevata tramite autovelox e, soprattutto, senza la contestazione immediata dell’infrazione quando manca la prova che il rilevamento sia avvenuto su una “strada urbana scorrimento” e quindi dotata di carreggiate indipendenti o sperate da spartitraffico centrale.

Per la legittimità della contestazione non basta, quindi, che nel verbale sia riportato che il tratto di strada rientra fra quelli autorizzate dal Prefetto per la mancata contestazione immediata delle rilevazioni fatte a mezzo autovelox, ma è necessaria la dimostrazione che quel tratto di strada possiede in concreto le caratteristiche previste dal codice della strada per evitare agli agenti accertatori di procedere alla contestazione immediata della violazione.

                 


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