Va annullata la multa con autovelox nelle strade che
non hanno la caratteristica di “strade urbane a scorrimento”.
La Suprema Corte di
Cassazione ha di recente emesso una interessante sentenza con la quale ha
stabilito l’illegittimità della multa per eccesso di velocità rilevata a mezzo
autovelox senza la contestazione immediata dell’infrazione sulle strade urbane
a scorrimento che siano costituite da un’unica carreggiata anche se divisa in
due sensi di marcia e che non presentino alcuno spartitraffico centrale.
Con la sentenza n. 12231
pubblicata il 14/06/2016 la Sezione Seconda della Corte di Cassazione ha stabilito
che “la
discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il
fermo del veicolo (ed ove, quindi, può legalmente evitarsi la contestazione
immediata dell’infrazione al CDS quanto alla velocità) non deve mai prescindere
da quella che è la valutazione del tratto stradale”, aggiungendo inoltre che “solo in presenza di una strada
urbana a scorrimento (ovvero “con spartitraffico centrale”) era, quindi,
possibile la legittima previsione della mancata contestazione immediata”.
La Suprema Corte di
Cassazione ha così accolto il ricorso presentato dalla legale rappresentante di
una società avverso due decisioni contrarie del Giudice di Pace di Torino prima
e del Tribunale di Torino poi, che avevano confermato l’ordinanza ingiunzione
emessa dalla Prefettura di Torino a seguito di verbale di accertamento per
eccesso di velocità accertata a mezzo autovelox.
La mancata
qualificabilità del tratto viario come di “strada urbana di scorrimento” e
quindi con le caratteristiche previste dal codice della strada, ovvero munita
di “spartitraffico
centrale”, “due carreggiate indipendenti” e almeno “due corsie per senso di marcia”,
impedisce la possibilità per la Prefettura di autorizzare su detto tratto
l’istallazione di postazioni fisse per il rilevamento elettronico della
velocità e consentire agli agenti accertatori di elevare le contestazioni senza
l’immediata contestazione delle violazioni.
Nella sentenza in
commento la Corte di Cassazione ha, quindi, stabilito che non è legittima la multa per eccesso di velocità elevata tramite
autovelox e, soprattutto, senza la contestazione immediata dell’infrazione quando
manca la prova che il rilevamento sia avvenuto su una “strada urbana
scorrimento” e quindi dotata di carreggiate indipendenti o sperate da spartitraffico
centrale.
Per la legittimità della
contestazione non basta, quindi, che nel verbale sia riportato che il tratto di
strada rientra fra quelli autorizzate dal Prefetto per la mancata contestazione
immediata delle rilevazioni fatte a mezzo autovelox, ma è necessaria la
dimostrazione che quel tratto di strada possiede in concreto le caratteristiche
previste dal codice della strada per evitare agli agenti accertatori di
procedere alla contestazione immediata della violazione.
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