venerdì 16 ottobre 2015

APPROFONDIMENTI: E’ legittima la costituzione di parte civile a mezzo di sostituto processuale?



L’art. 78 c.p.p., prevede che la costituzione di parte civile nel processo penale possa avvenire sia in udienza, come generalmente avviene, sia fuori udienza con l’onere per il difensore di notificare la costituzione di parte civile alle altre parti processuali (art. 78, comma 2, c.p.p).
In entrambi i casi la costituzione di parte civile avviene sempre per mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale rilasciata ai sensi dell’art. 100 c.p.p..
Come spesso accade nella procura speciale viene prevista la possibilità per il difensore di fiducia di nominare dei sostituti processuali, ovvero dei colleghi che svolgano per suo conto l’udienza.
Orbene, la costituzione di parte civile che dovesse avvenire in udienza a mezzo del sostituto processuale può dirsi legittima?


Come indicato da costante giurisprudenza va esclusa la legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel processo penale al sostituto processuale del procuratore speciale in virtù dell’assunto che sono delegabili le attività defensionali e non anche i poteri di natura sostanziale o personale.
Infatti, al sostituto del difensore della persona offesa dal reato compete “l’esercizio dei poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti e non spetta l’esercizio di quei poteri di natura sostanziale e processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale” (Cass. Pen, sent. n. 2848/2012; Cass. Pen, sent. n. 22601/2005). 
La giurisprudenza di legittimità ha dettato dei criteri per poter “sanare” l’eventuale difetto di validità della costituzione di parte civile effettuata in udienza dal sostituto processuale privo di legittimazione.
Primo rimedio, è la presenza all’udienza della persona offesa, infatti, tale circostanza fa si che la costituzione di parte civile deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto (Cass. Pen, sent. n. 13699/2006; Cass. Pen, sent. n. 19548/2010).
Secondo rimedio, si avrebbe la sanatoria quando nella procura speciale, conferita al difensore di fiducia dalla persona offesa, sia stata prevista la facoltà per il procuratore di avvalersi di sostituti processuali, ancorché non individuati, anche per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale (Cass. Pen, sent. n. 11954/2005).
Questa modalità di sanatoria è sicuramente quella più dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità che non sembra del tutto concorde nel riconoscere tale facoltà al difensore di fiducia, se non a condizioni assai stringenti.
Infatti, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale si è ritenuta legittima la costituzione di parte civile depositata in udienza dal sostituto processuale ogniqualvolta nella procura speciale conferita al difensore di fiducia è prevista la possibilità per lo stesso di nominare sostituti processuali conferendo a questi ultimi gli stessi poteri del procuratore speciale (Cass. Pen, sent. n. 5860/14). 
La suprema Corte ha individuato nella procura speciale conferita al difensore di fiducia la volontà della parte, non solo di poter nominare all’occorrenza un sostituto, ma anche di poter nominare un’altra persona con gli stessi poteri, sia di natura sostanziale, sia di natura processuale, conferiti allo stesso procuratore speciale.
In merito a questa possibilità di recente la Corte di Cassazione ha mutato indirizzo e si è discostata dalla linea fino ad oggi seguita, sposando una linea assai più restrittiva.
Infatti, se ancora con recenti sentenze (Cass. Pen, sent. n. 5860/2014; Cass. Pen, sent. n. 30793/2014) la Suprema Corte consentiva la sostituzione processuale anche ai fini del deposito dell’atto di costituzione di parte civile, allorché la procura speciale riconoscesse espressamente la facoltà di subdelega, con la sentenza 6184/2015 il Supremo Collegio ha sposato una linea ben più rigorosa rendendo, di fatto, più complessa la legittimità della costituzione di parte civile a mezzo di sostituto processuale.
Con la sentenza su citata la Terza Sezione Penale della Cassazione avalla l’interpretazione più restrittiva del combinato disposto degli artt. 76, 78, 100 e 122 c.p.p., stabilendo che il difensore munito di procura speciale, da lui stesso autenticata, non può delegare al proprio sostituto processuale il potere di costituirsi parte civile nel processo penale in rappresentanza della persona offesa dal reato.
Nella sentenza n. 6184/2015 sono indicate le uniche modalità con cui, secondo la Corte di Cassazione, deve considerarsi legittima la costituzione di parte civile e ciò anche quando questa sia effettuata in udienza dal sostituto processuale.
In primo luogo, la costituzione di parte civile può sempre essere presentata dal difensore munito di procura speciale prima dell’udienza ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.p., con l’accortezza, in tal caso, di notificare detta costituzione alle parti processuali.
In secondo luogo, rimane valida la costituzione di parte civile fatta in udienza dal sostituto processuale sempre che sia presente la persona offesa dal reato.
In terzo luogo e qui la sentenza si discosta da quanto stabilito fin’ora dalla giurisprudenza di legittimità, occorre una procura speciale che dia al difensore la facoltà di nominare sostituti processuali che deve però essere inderogabilmente redatta con atto di Notaio o di altro Pubblico Ufficiale autorizzato ai sensi dell’art. 2703 c.c., e ciò in quanto il difensore non potrebbe autenticare la procura speciale rilasciata ad altri oltre che a se stesso (Cass. Pen, sent. n. 6184/2015).
Fatto questo breve excursus sull’altalenante giurisprudenza della Cassazione in merito alla ammissibilità della costituzione di parte civile a mezzo del sostituto processuale e per rispondere al quesito che ci siamo posti va detto, soprattutto riguardo ai rimedi per sanare eventuali difetti di validità, che l’unico modo “sicuro” di procedere ad una costituzione di parte civile esente da qualsiasi contestazione, stante l’altalenante giurisprudenza della Cassazione, è che la costituzione di parte civile avvenga direttamente in aula e a mezzo del difensore di fiducia della persona offesa dal reato munito di procura speciale rilasciata ai sensi dell’art. 100 c.p.p..




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