Ai fini
della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cds, il concetto di incidente
stradale è riconducibile a ciascun avvenimento che interrompa il normale
svolgimento della circolazione stradale determinando un rischio anche meramente
potenziale per l’incolumità della collettività.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione
con la sentenza n. 38203/2016.