mercoledì 30 dicembre 2015

APPROFONDIMENTI: Opposizione all'omologazione del concordato preventivo. Legittimazione attiva e termini di costituzione.




In sede di concordato preventivo manca, contrariamente a quanto avviene nel fallimento, una reale fase di verifica dei crediti per cui può accadere che un creditore che si assuma privilegiato si veda ammettere il proprio credito solo in chirografo oppure che questo non venga ammesso o venga riconosciuto dai commissari giudiziari per una somma inferiore.
Nel caso in cui il concordato preventivo sia stato approvato in sede di adunanza dei creditori questo dovrà comunque dovrà comunque essere omologato dal Tribunale a norma dell’art. 180 L.F., nel caso in cui un creditore abbia espresso il proprio dissenso al piano proposto, ovvero non abbia votato per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto perché non convocato o perché non ammesso al voto o, infine, potrà opporsi all’omologa?

Formulario: Memoria di costituzione in opposizione all’omologazione del concordato preventivo.



Fac-simile di Memoria di costituzione in opposizione  all’omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180, comma 2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare).

giovedì 17 dicembre 2015

Formulario: Atto di pignoramento immobiliare



Fac-simile di atto di pignoramento immobiliare ai sensi dell'art. 555 e ss. del c.p.c.. La formula è aggiornata alle ultime novità in tema di procedimenti esecutivi introdotte dal D.L. 59/2016.

 

mercoledì 9 dicembre 2015

Formulario: Atto di citazione per pignoramento presso terzi

Fac-simile di atto di citazione per pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 e ss. del c.p.c.. 
La formula è aggiornata alle recenti modifiche del codice di procedura civile apportate con il D.L. n. 83/15, così come modificato dalla legge di conversione n. 132/2015 e con il D.L. n. 59/2016. 

martedì 1 dicembre 2015

COLPA MEDICA: Ancora sull'applicabilità dell'art. 139 CdA al danno da responsabilità medica. Irretroattività del Decreto Balduzzi.Tribunale di Udine, sent. 1429/15.



Con la sentenza in commento si ritorna sull’argomento dell’applicabilità del c.d. Decreto Balduzzi alla liquidazione del danno non patrimoniale in caso di c.d. micropermanenti derivanti da responsabilità medica (leggi anche Colpa medica: micropermanenti e criteri di liquidazione dopo il decreto Balduzzi. Tabelle Milanesi o Codice delle Assicurazioni?).
Anche il Tribunale di Udine con la sentenza del 3 novembre 2015, n. 1429 ha stabilito che la norma introdotta dal cd. Decreto Balduzzi, in virtù della quale, il calcolo della liquidazione del danno da colpa medica  va calcolato secondo i criteri previsti per il danno da circolazione stradale, in luogo delle c.d. tabelle milanesi, non ha efficacia retroattiva, qualora le conseguenze dannose del fatto lesivo si siano prodotte ed esaurite prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa.