In sede di concordato preventivo manca,
contrariamente a quanto avviene nel fallimento, una reale fase di verifica dei
crediti per cui può accadere che un creditore che si assuma privilegiato si veda
ammettere il proprio credito solo in chirografo oppure che questo non venga
ammesso o venga riconosciuto dai commissari giudiziari per una somma inferiore.
Nel caso in cui il concordato preventivo sia stato
approvato in sede di adunanza dei creditori questo dovrà comunque dovrà
comunque essere omologato dal Tribunale a norma dell’art. 180 L.F., nel caso in
cui un creditore abbia espresso il proprio dissenso al piano proposto, ovvero
non abbia votato per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto
perché non convocato o perché non ammesso al voto o, infine, potrà opporsi
all’omologa?