Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la
medicina di gruppo non è “attività autonomamente organizzata” e non basta da
sola a giustificare l’applicazione dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP).
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il
seguente principio: “La medicina di
gruppo non integra il presupposto dell'IRAP se la spesa per la collaborazione
di terzi è di modesta entità”.