mercoledì 30 dicembre 2015

Formulario: Memoria di costituzione in opposizione all’omologazione del concordato preventivo.



Fac-simile di Memoria di costituzione in opposizione  all’omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180, comma 2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare).






TRIBUNALE DI <.....>
Sezione Fallimentare
Memoria di costituzione in opposizione
(ex art. 180, 2° comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
***
Concordato preventivo n. <.....> della <.....>
Giudice delegato dott. <.....> - Udienza del <.....>
Commissario giudiziale dott. <.....>
***
La <.....>, C.F. e P.IVA <.....>, in persona del legale rappresentante <.....>, con sede in <.....>, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce del presente atto, dall’avv. <.....> del Foro di <.....>, ed elettivamente domiciliata in <.....>, alla via <.....>, presso lo studio dell’avv. <.....>, che dichiara di intendere ricevere le comunicazioni e gli avvisi prescritti dalla legge fallimentare al seguente numero di telefax (ovvero indirizzo di posta elettronica)

Espone

In data <.....> la <.....> ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, presentando un piano così riassumibile:
          <.....>;
          <.....>;
          <.....>.
Il Tribunale di <.....>, con decreto in data <.....>, ha ammesso la richiedente, ai sensi dell’art. 163 l.f., alla procedura di concordato preventivo all’uopo delegando alla procedura il dott. <.....> e nominando Commissario giudiziale il dott. <.....>.
Con successivo decreto in data <.....>, il Tribunale di <.....>, dopo aver dato atto che la votazione ex artt. 177 e 178 L.F. si era conclusa con la necessaria maggioranza di voti favorevoli da parte dei creditori, ha dato impulso alla procedura di omologazione del concordato preventivo all’uopo fissando, ai sensi dell’art. 180, 1° comma, L.F., l’udienza di comparizione della parti in camera di consiglio del <.....>, ore <.....>.
A mezzo della presente memoria si costituisce in giudizio la. <.....> al fine di opporsi alla omologazione del concordato preventivo n. <.....>. Il tutto per i seguenti

Motivi

Il credito vantato dall’esponente, pari a complessivi euro <.....>, benché risultante da idonea prova scritta e mai contestato dalla società richiedente la procedura di concordato preventivo, è stato ingiustamente escluso sul presupposto di <.....>.
Inoltre il piano presentato dalla <.....>, non presente idonee garanzie di attuazione, dato che, a differenza di quanto attestato, risulta che <.....>.
Tutto ciò premesso, la <.....>, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale di <.....>, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, per i motivi tutti di cui alla narrativa
previo accertamento della sussistenza del credito di complessivi euro <.....> vantato dalla esponente nei confronti della <.....>, rigettare la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla <…> con domanda in data <.....> e, conseguentemente, disporsi l’apertura del procedimento per la dichiarazione di fallimento della <.....>.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali ex art. 14 Dm. 127/04, oltre IVA e CPA come per legge.
Si producono in copia i seguenti documenti:
   <.....>;
   <.....>;
   <.....>.

<.....>, <.....>                                                                                                         Avv. <.....>

3 commenti:

  1. Il creditore puù anche costituirsi prima dell'omologazione? grazie!

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    Risposte
    1. I creditori di fatto partecipano già al procedimento di omologazione, infatti, dovranno essere debitamente avvisati al momento della formazione dell'elenco dei creditori e poi, una volta formata la proposta di concordato, dovranno essere convocati per l'adunanza dei creditori in seno alla quale verrà votato il piano proposto.
      In tale sede potranno decidere, se intervenuti, di votare o meno il concordato, potranno quindi astenersi o esprimendo il loro dissenso al piano proposto.
      Nel caso sia raggiunta la maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato il Tribunale ai sensi dell'art. 180 L.F., fissa l'udienza in camera di consiglio ed è 10 giorni prima di tale data che il debitore, i creditori dissenzienti ed ogni altro interessato possono costituirsi in cancelleria ai sensi dell'art. 180, comma 2 L.F., proponendo opposizione.
      Cordiali saluti.
      Andrea Cresti

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    2. Come deve essere fatta pervenire la costituzione in cancelleria??

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