Fac-simile di richiesta di riesame
delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva proposta dal difensore ai
sensi dell'art. 309 c.p.p.
TRIBUNALE
DEL RIESAME DI <............>
RICHIESTA DI RIESAME DI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
R.G.N.R. N. <.....> - R.G. G.I.P. N. <.....>
***
Nell’interesse del sig. <.....>, nato a <.....> il <.....>,
residente in <.....>, Via <.....>, n. <.....>, attualmente
detenuto presso la Casa Circondariale di <.....>, indagato per il reato
previsto dall’art. <.....>
cod. pen., nel procedimento penale in
epigrafe del Tribunale di <.....>, il sottoscritto Avv. <.....>,
suo difensore di fiducia come da dichiarazione di nomina già in atti, propone
RICHIESTA DI RIESAME
dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di <.....> in data <.....> nei confronti del predetto sig. <.....> eseguita in data <.....>,
per le seguenti
MOTIVAZIONI
1) INSUSSISTENZA DEI GRAVI
INDIZI DI COLPEVOLEZZA DI CUI ALL’ART.
273, COMMA 1, COD. PROC. PEN.
[Analizzare
nel merito la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura
coercitiva applicata]
Ad es.: L’ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di <.....>, nel delineare il quadro complessivo
della vicenda per cui è processo, fa riferimento ad alcune intercettazioni
telefoniche e, in particolare, alle dichiarazioni rilasciate dal coindagato <.....>,
dalle quali risulterebbe provata l’esistenza di un accordo criminoso tra
l’amministratore della Società <.....> ed i pubblici ufficiali
verbalizzanti, consistente nella corresponsione di un compenso al fine di
limitare gli effetti negativi della verifica.
Da tali
elementi – secondo l’ordinanza impugnata – discende “l’attivo comportamento in
senso corruttivo di tutte le persone indagate”.
Sennonché, a
parte il fatto che il coindagato <.....> riferisce circostanze apprese de
relato e che manca comunque la prova che il sig. <.....> abbia percepito
alcun compenso in denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri
del proprio ufficio, è da escludere che le dichiarazioni di un coindagato
possano essere da sole sufficienti ad integrare la condizione generale di
applicabilità delle misure cautelari rappresentata dalla “sussistenza di gravi
indizi di colpevolezza” di cui all’art.
273, comma 1, cod. proc. pen.
In ogni caso,
posto che possa darsi credito alla
versione dei fatti fornita dal coindagato, nella fattispecie sarebbe
ravvisabile, non già l’ipotizzato delitto di <.....> cod. pen., bensì il diverso e meno grave reato di <.....>
previsto dall’art. <.....> cod. pen., [……].
2) INSUSSISTENZA
DELLE SPECIFICHE E INDEROGABILI ESIGENZE CAUTELARI ATTINENTI ALLE INDAGINI DI
CUI ALL’ART. 274, LETT. A) COD. PROC.
PEN.
[Analizzare
nel merito la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura
coercitiva applicata]
Ad es.: Nell’ordinanza impugnata si afferma che la misura cautelare della
custodia in carcere nei confronti del sig. <.....> si è resa necessaria per garantire
l’acquisizione e la genuinità della prova in quanto lo stato di libertà
dell’accusato potrebbe rappresentare un ostacolo al corretto evolversi del
processo formativo della prova e della sua conservazione, in considerazione
della “complessità delle indagini” e, in particolare, del “pericolo che gli
indagati, se posti in libertà, possano concertare strategie difensive comuni”.
Nel caso di
specie è tuttavia da escludere che sussista pericolo alcuno di inquinamento
probatorio. Infatti, l’inderogabilità delle esigenze attinenti alle indagini e
la concretezza del pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova,
richieste ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare di cui
all’art. 274, lett. A), cod. proc.
pen. non possono essere affermate
soltanto sulla base della asserita complessità delle indagini, dovendosi invece
spiegare quali specifici elementi debbano essere acquisiti e, soprattutto, in
cosa consista il concreto pericolo per la loro acquisizione e genuinità
derivante dallo stato di libertà dell’indagato. Ciò tenendo presente che la
concretezza e attualità del pericolo cui fa esplicito riferimento il citato
art. 274, lett. A) cod. proc.
pen. non deve essere valutata in
astratto, ma sempre con riferimento ad una situazione controllabile sulla base
degli atti del procedimento (cfr. in tal
senso Cass., 13 ottobre 1993, CED 196913).
3) INSUSSISTENZA DELL’ESIGENZA CAUTELARE DEL PERICOLO DI FUGA DELL’INDAGATO
DI CUI ALL’ART. 274, LETT. B) COD. PROC.
PEN.
[Analizzare
nel merito la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura
coercitiva applicata]
Ad es.:Si
legge altresì nell’ordinanza impugnata che “non può negarsi il pericolo di
fuga”, poiché “l’indagato potrebbe sfruttare conoscenze, legami e disponibilità
economiche per sottrarsi alle conseguenze delle condotte di cui si tratta” .
Tale
affermazione, oltre che immotivata, è comunque del tutto priva di fondamento.
E’ infatti
principio consolidato in giurisprudenza che in tema di misure cautelari il
pericolo di fuga può essere ritenuto sussistente soltanto allorchè, sulla base
di elementi e fatti oggettivi, sia ravvisabile la ragionevole probabilità che
l’inquisito, se lasciato in libertà, farebbe perdere le proprie tracce, dal
momento che l’art. 274, lett. B)
cod. proc. pen.
postula la sussistenza di un pericolo reale e non soltanto immaginario
di fuga e, cioè, “la previsione di tale evento come possibile, in base ad una
valutazione fondata su fatti concreti e specifici, tali da rendere la
previsione stessa attendibile” (cfr.
Cass., 3 marzo 1992,
in Cass. pen., pag.
1416).
4) INSUSSISTENZA
DELL’ESIGENZA CAUTELARE DELLA PERICOLOSITA’ SOCIALE DI CUI ALL’ART. 274, LETT. C) COD. PROC.
PEN.
[Analizzare
nel merito la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura
coercitiva applicata]
Ad es.: Si afferma inoltre
nell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere che
sarebbe da ritenersi sussistente, per tutti gli indagati, un non meglio
definito “pericolo di reiterazione di
reati della stessa specie”.
Il provvedimento impugnato, tuttavia lungi
dall’evidenziare, con specifico riguardo al sig. <.....>, l’esistenza del
“concreto” pericolo di
commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede,
si limita a fare generico riferimento alla gravità dei fatti contestati agli
indagati unitariamente considerati, senza distinguere le specifiche posizioni
né operare una autonoma valutazione sulla configurabilità di un concreto
pericolo di reiterazione da parte del singolo soggetto. Affermazione questa che
si pone in aperto contrasto sia con il dettato dell’art. 274, lett. C) cod. proc.
pen., sia con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia
di adozione di misure cautelari.
Infatti, la c.d. “pericolosità sociale”, che
giustifica l’applicazione della misura
coercitiva, deve essere
valutata – secondo il dato
letterale del citato art. 274, lett. c), cod.
proc. pen. -- in
relazione non solo alle specifiche modalità del fatto, ma anche alla “personalità
della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da
comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”, il che implica
necessariamente che il giudizio prognostico debba essere formulato con riguardo
alle specificità individuali.
Sul punto, peraltro, è stato chiaramente affermato
dalla Suprema Corte che, “trattandosi di
valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare
concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere,
nell’ipotesi in cui più siano gli indagati, assumere determinazioni complessive
e generali”, di talchè “la
motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura
della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la
posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni
individuali” (cfr. Cass., Sez.
II, 16 aprile 1998, n. 6480).
Orbene, nel caso di specie non solo non è stata
minimamente valutata la specifica posizione dell’indagato, con una conseguente
totale carenza di motivazione che impone l’annullamento del provvedimento
impugnato, ma, alla luce dei parametri normativamente indicati, non risultano
in alcun modo sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c),
cod. proc. pen.
Siamo, infatti, in presenza di un soggetto nei
confronti del quale, in considerazione dell’assenza di precedenti penali e
della sua personalità, non può certo emettersi quel giudizio prognostico di
pericolosità in funzione della salvaguardia della collettività che, solo, può
legittimare la restrizione della libertà personale. Né dalla condotta
precedente ai fatti-reato ipotizzati, né da quella successiva possono ricavarsi
elementi che indichino l’esistenza di un concreto pericolo di reiterazione.
Ragion per cui neppure la supposta esigenza
cautelare della pericolosità sociale dell’indagato è in concreto ravvisabile.
5) VIOLAZIONE
DEI PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITA’ DI CUI ALL’ART. 275, COD.
PROC. PEN.
Ad es.:Dato e non concesso che le asserite esigenze cautelari sussistano non
vi è dubbio che la disposta custodia cautelare in carcere, lungi dall’essere
l’unica misura adeguata al caso concreto, sia manifestamente sproporzionata
inutilmente afflittiva.
Ciò in
quanto, tenuto conto della incensuratezza e personalità dell’indagato, non vi è
dubbio che tali esigenze avrebbero potuto, e comunque potrebbero, essere
soddisfatte con l’applicazione della misura meno afflittiva degli arresti
domiciliari che, è da ritenersi ugualmente idonea ad impedire la paventata
commissione di delitti della stessa specie.
Evidente,
dunque, è la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità sanciti
dall’art. 275 cod. proc. pen.
***
Per tutti le motivazioni su esposte il sottoscritto
Avv. <.....>, in qualità di difensore di fiducia del Sig. <.....>
CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale di <.....>, in sede di
riesame, voglia, a norma dell’art. 309,
comma 9, cod. proc. pen.:
-
in via principale: annullare
l’ordinanza di applicazione della misura coercitiva di <.....> nei
confronti del sig. <.....> e, per l’effetto, disponendone la immediata
remissione in libertà ;
-
in via subordinata: riformare
il provvedimento impugnato e applicare in sostituzione della misura coercitiva
di <.....> la misura meno afflittiva di <.....>.
Con
rispettosa osservanza
<.....>, lì <.....>
Avv.
<.....>
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