mercoledì 11 novembre 2015

Le Sezioni Unite sanciscono l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di valida notifica della cartella. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 2 ottobre 2015 n. 19704.



È ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
 
Questo è l'innovativo principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, con la quale è stato risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi nel tempo in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, intervenendo sulla nota questione della impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992, afferma che il contribuente possa impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l’estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere.
Questi i fatti.
Una società impugnava dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento oltre i termini perentori di impugnazione previsti dalla legge, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo dall’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente addetto alla riscossione.
Il primo grado di giudizio si chiudeva con una sentenza d’inammissibilità del ricorso, ritenendo che l’opposizione riguardando essenzialmente l’estratto di ruolo non poteva accogliersi in quanto quest’ultimo è da considerarsi “atto interno dell’Agente della riscossione, non rientrante tra quelli tassativamente indicati dal primo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992” e avverso il quale non può proporsi valido ricorso.
La decisione veniva confermata anche dai Giudici di secondo grado, i quali affermavano che “la richiesta all'Agente della riscossione del rilascio di copia dell’estratto di ruolo non poteva comportare la riapertura dei termini per impugnare una cartella non tempestivamente opposta, ancorché per asserito difetto di notifica”.
Anche in grado di appello veniva, quindi, disposta l’inammissibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo e confermata la decisione di primo grado.
La società proponeva ricorso per cassazione, assumendo che l’estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso, in quanto parziale riproduzione del ruolo, che a sua volta è atto impugnabile, e che non rileva la natura interna dello stesso, poiché tramite esso il ricorrente viene a conoscenza di una determinata pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti, e da ciò scaturisce la nascita dell’interesse all’azione.
Con ordinanza interlocutoria n. 16055 del 2014, il Collegio della Corte di Cassazione rimetteva la questione alle Sezioni Unite, al fine di comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità nel tempo è essenzialmente dovuto all’interpretazione data all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, infatti, dalla richiamata disposizione normativa si evince che l’estratto di ruolo non rientra tra gli atti tipici avverso cui è possibile proporre ricorso, tuttavia, al comma 3 della stessa norma è specificato che gli atti diversi da quelli indicati nella stessa norma non sono impugnabili autonomamente e che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.
Con la sentenza in commento le Sezioni Unite operano innanzitutto una distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo.
Infatti, il ruolo viene definito quale atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge (artt. 10, lett. b), 11 e 12 D.P.R. n. 602 del 1973), anche con riferimento alla sua impugnabilità (art. 19 D.Lgs. n. 546/1992), nonché provvedimento proprio dell’ente impositore, contenente una pretesa economica che viene posta a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento nella quale è incorporato.
L'estratto di ruolo è invece definito quale elaborato informatico, atto interno formato dall'Agente della riscossione, privo di qualsivoglia pretesa impositiva, diretta e/o indiretta e, dunque, non impugnabile per mancanza di interesse del debitore.
In forza di ciò la Suprema Corte ha stabilito che, “ancorché non sussista l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, risulta certamente l’interesse ad impugnare il "contenuto" del documento stesso, ossia gli atti riportati nell’estratto di ruolo contenenti la pretesa a carico del contribuente.
I Giudici della Cassazione concludono dettando il seguente principio di diritto: “ è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lg. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Alla luce dei principi esposti nella sentenza in commento si evince che il contribuente non dovrà più necessariamente attendere la notifica di un atto successivo (es.: avviso di mora, intimazione di pagamento, ecc.) per impugnare unitamente a quest’ultimo anche l’atto presupposto non notificato, ma potrà ricorrere direttamente avverso l’estratto di ruolo e impugnare tramite esso anche l’originario atto (es.: cartella esattoriale) mai ricevuto.
In ultimo, preme precisare che la mancata presentazione del ricorso avverso l’estratto di ruolo non pregiudica al contribuente la possibilità di proporre successivamente opposizione ai singoli atti di intimazione secondo quanto previsto dal codice di procedura civile (es.: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.). 


-     Sentenze con cui la Corte di Cassazione ha stabilito l’ammissibilità della impugnazione avverso l’estratto di ruolo (cfr sent. 19.03.2014, n. 6395; sent. 19.01.2010, n. 724).

-    Sentenze con cui la Corte di Cassazione al contrario ha ritenuto che l’estratto di ruolo non può essere oggetto di autonoma impugnazione (cfr. sent. 15.03.2013, n. 6610; sent. 20.03.2013, n. 6906).


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