mercoledì 26 agosto 2015

CASI PRATICI: Rifiuto ingiustificato di pagamento a mezzo di assegno circolare



 D: Gent.mo Avvocato, sono debitore di una certa somma di denaro nei confronti di un mio conoscente, qualche tempo fa ho fatto predisporre alla mia banca un assegno circolare non trasferibile per onorare il mio debito.
Il mio conoscente si è rifiutato di accettare l’assegno senza darmi nessuna giustificazione.
Tale rifiuto è legittimo o  il pagamento da me disposto a mezzo di assegno circolare è da ritenersi valido e liberatorio?
Cordiali saluti.

R: Per rispondere alla sua domanda occorre preliminarmente verificare se il pagamento a mezzo di assegno circolare possa valere quale adempimento di un’obbligazione di pagamento di una somma di danaro.
La soluzione del quesito presuppone l’analisi della normativa codicistica che disciplina la materia ed, in particolare, dell’art. 1277 c.c..
Infatti, secondo tale norma “ i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima”.
Il pagamento a mezzo di assegno circolare non pare contrastare con il disposto di cui all’art. 1277 c.c., in quanto l’espressione “moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento” significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, non potendosi però ricavare da ciò alcuna definizione della fattispecie di pagamento valutario.
In altre parole con detta espressione non si vuole intendere l’oggetto del pagamento che, di contro, è rappresentato dal dal valore monetario o dalla quantità di denaro effettivamente scambiata.
Conseguentemente, risulta conforme al dettato dell’art. 1277 c.c., quel sistema di pagamento che garantisce al creditore il medesimo effetto del pagamento avvenuto per contanti fornendogli la disponibilità della somma dovuta, cosa che puntualmente si verifica con l’assegno circolare.
Il creditore, quindi, non può rifiutare il pagamento offertogli mediante assegno circolare in quanto quest’ultimo rappresenta un mezzo idoneo ad estinguere l’obbligazione del debitore, assicurandogli ugualmente la disponibilità della somma dovuta presso la banca obbligata al pagamento.
Occorre altresì precisare che, come confermato dalla giurisprudenza (vedasi Cass. Civ. S.U., sent. n. 26617/2007), il rifiuto del creditore ad accettare un assegno circolare per l’estinzione dell’obbligazione del debitore è sempre illegittimo quando è dato in assenza di un giustificato motivo che dovrà essere valutato secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva, la cui prova ricade interamente sul creditore.
Nel quesito da lei posto il rifiuto addotto dal suo creditore, almeno dagli elementi forniti, potrebbe considerarsi ingiustificato e quindi illegittimo in quanto l’assegno circolare da lei predisposto assicura comunque la disponibilità della somma e non espone il creditore ad alcun rischio al pari del pagamento effettuato per contanti.
Cordiali saluti.
Avv. Andrea Cresti          
 


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