martedì 22 settembre 2015

E' fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo basata sulla mancata notifica del provvedimento del Giudice? Tribunale di Arezzo, sentenza n. 675 del 03/06/2015.



Il Tribunale di Arezzo con la sentenza in commento (sotto si riporta il testo integrale) ha affrontato il caso di un’opposizione a decreto ingiuntivo con la quale la parte opponente chiedeva la nullità e/o l’inesistenza del decreto ingiuntivo in quanto l’atto notificatogli mancava del provvedimento emesso dal Giudice.


Questi i fatti, con atto di citazione veniva promossa opposizione a decreto ingiuntivo ponendo unicamente a fondamento della domanda che nel ricorso notificato dal creditore mancava il provvedimento emesso dal Giudice e, di conseguenza, mancando anche l’indicazione del termine per proporre opposizione, l’opponente riteneva il decreto ingiuntivo nullo e/o inesistente.
Si costituiva in giudizio parte opposta la quale  evidenziava come l'errore nella notifica del provvedimento monitorio non fosse loro addebitabile ma fosse unicamente dovuto alla cancelleria del Tribunale ed all'Unep.
L’opposta precisava altresì che, in ogni caso, entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c., aveva rinotificato una copia corretta del provvedimento, sostenendo così che alcuna lesione del diritto di difesa di controparte vi era stata.
Il Giudice rigettava l’opposizione statuendo che: “in tema di decreto ingiuntivo, è infondata l'eccezione secondo la quale l'atto è stato notificato senza il provvedimento del giudice, considerato che la notifica del provvedimento monitorio – comunque addebitabile alla cancelleria del Tribunale e all'Unep – qualora in ogni caso entro il termine di 60 gg. ai sensi dell'art. 644 c.p.c. era stata notificata una copia corretta del provvedimento”.



Tribunale di Arezzo, sentenza n. 675 del 03/06/2015


R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO


MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con atto di citazione ritualmente proposto, La Forgia Preziosi srl ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 544 del 2011 con il quale il Tribunale di Arezzo, su ricorso di Ikebana Preziosi snc gli ha ingiunto il pagamento della somma portata nel titolo.
A fondamento della domanda, parte opponente evidenziava che l'atto notificato mancava del provvedimento del giudice e, di conseguenza, del termine per fare opposizione.
Tale omissione determinerebbe la nullità e/o l'inesistenza dell'atto stesso.
Nel merito, evidenziava di avere avuto rapporti commerciali con Un. srl mentre Ikebana avrebbe soltanto consegnato i prodotti, commissionati da Un. che provvedeva a pagare Ikebana.
Dopo un certo periodo, i rapporti tra Ikebana e Un. si sarebbero deteriorati, tanto che il legale di Un. avrebbe diffidato La Forgia a consegnare materiale all' opposta.
Chiedeva, di conseguenza, di chiamare in causa Un. srl.
Sulla restituzione dell'oro come da decreto ingiuntivo, dichiarava di essere stata disponibile alla restituzione.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva Ikebana snc, evidenziando come l'errore nella notifica del provvedimento, monitorio opposto non sia addebitabile all'opposta ma alla cancelleria del Tribunale ed all'Unep. Precisava che, in ogni caso, entro il termine di gg 60 di cui all'art. 644 cpc, aveva notificato una copia corretta del provvedimento. Non vi è, di conseguenza, alcuna lesione del diritto di difesa di controparte.
Nel merito, evidenziava che, per diverso tempo, Ikebana aveva consegnata a La Forgia la merce per conto di Un.. Dopo la rottura dei rapporti con la terza chiamata, aveva richiesto a La Forgia la restituzione del materiale che quest'ultima ancora deteneva, oro e stampi.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva anche la terza chiamata, Ungari, contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'opposta. Evidenziava, infatti, che i modelli usati da La Forgia erano stati consegnati da Un., che ne aveva la proprietà. Ikebana, quindi, non ha alcun titolo sui modelli. Le cd gomme, tuttavia, riportano il marchio Un. e, trattandosi di marchi registrati, sono di proprietà della terza chiamata.
Concludeva come in epigrafe.
Al presente procedimento veniva riunito il n. 3336 del 2012, avente identità soggettiva.
Con ordinanza riservata del 5 luglio 2013, il giudice rigettava le istanze di prova testimoniali richieste dalle parti e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni. La causa è stata trattenuta con il rito della trattazione scritta.
Preliminarmente, questo giudicante esaminata l'eccezione di inesistenza del decreto ingiuntivo opposto, perché notificato privo del provvedimento del giudice. In atti vi è la prova che parte opposta, sempre entro il termine di gg 60 di cui ali' art. 644 cpc, ha notificato la copia corretta del provvedimento monitorio impugnato. L'eccezione, di conseguenza, viene rigettata.
Non vi sono dubbi, inoltre, sulla proprietà dell'oro in capo a Ikebana. Tutte le parti, infatti, convergono sul punto.
La questione che deve essere valutata, invece, è quella della proprietà dei modelli o gomme.
Ikebana, nel ricorso per decreto ingiuntivo, evidenzia come, anche se riportano il marchio Scintille di Un., sono state fatturate da La Forgia all'opposta.
A parere di questo giudicante, i modelli sono di proprietà di Ikebana alla quale devono, pertanto, essere restituiti da La Forgia.
Quanto all'utilizzo dei modelli - che pare siano marchi registrati da Un. - è una questione che non attiene al presente giudizio.
Relativamente alla richiesta di cui al punto 4 delle conclusioni di parte opponente, la rigetta non essendo stata dimostrata.
Conferma, quindi, il decreto ingiuntivo.
Tenuto conto dell'esito della causa, condanna parte opponente a pagare le spese legali di parte opposta, che si liquidano in E 13430,00 oltre iva, cap, spese documentate e spese generali.
Compensa le spese legali tra opponente e terza chiamata, in considerazione del comportamento processuale delle parti.
Diritto

PQM

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del got Dott.ssa Cinzia Scotto, definitivamente decidendo sulla causa promossa da LA FORGIA PREZIONI SRL, in persona del legale rappresentante contro IKEBANA PREZIOSI SNC DI Pe. Gi. & C, in persona dei titolari e contro Lo. Un. SRL, in persona del legale rappresentante, ritenuta l'opposizione infondata, la rigetta. Conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto dell'esito della causa, condanna parte opponente a pagare le spese legali di parte opposta, che si liquidano in E 13430,00 oltre iva, cap, spese documentate e spese generali.
Compensa le spese legali tra opponente e terza chiamata.
Così deciso in Arezzo il 28 maggio 2015.
Depositata in cancelleria il 03/06/2015.


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