mercoledì 9 settembre 2015

CASI PRATICI:Cotratto di locazione con lo Stato. Chi è obbligato al pagamento dell'imposta di registro?



D: Gent.mo Avvocato, ho affittato un immobile ad una pubblica amministrazione, al momento di andare a registrare il contratto e di pagare la relativa imposta mi sono sentito rispondere che quest’ultima avrei dovuto pagarla interamente io.
Quanto mi hanno riferito è corretto? Spetta solo a me pagare l’imposta di registro?


R: I contratti di affitto e di locazione degli immobili urbani devono essere registrati a cura delle parti contraenti e anche il pagamento dell’imposta di registrazione, almeno di regola, incombe su entrambi.
L’art. 10, comma 1, lett.a), del T.U. delle disposizioni sull’imposta di registro (DPR n. 131/1986), prevede che entro 30 giorni dalla data degli atti questi vadano registrati ad onere dei contraenti, previa autoliquidazione dell’imposta.
Ai sensi dell’art. 8 della L.n. 392/1978 “le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali”.
L’art. 57, comma 1, T.U. (DPR n. 131/1986)  stabilisce il principio generale di solidarietà passiva fra conduttore e locatore in forza del quale entrambi sono solidalmente responsabili per l’intera somma dovuta all'erario.
Sempre al citato art. 57, al comma 7, è prevista una deroga a detto principio solidaristico, infatti, “per i contratti in cui è parte lo Stato, obbligato al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’art. 8 L. n. 392/1978”.
In forza di quanto previsto dal legislatore quando lo Stato è parte di un contratto di locazione (nella specie lo ha concluso in qualità di conduttore) l’obbligo della registrazione grava su entrambe le parti, mentre il diverso e ben più oneroso obbligo del pagamento dell'imposta di registro grava solo ed esclusivamente sulla parte privata.       
Quanto detto sopra è stato confermato dalla Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 159/E del 17 aprile 2008, con la quale è stato precisato che, in deroga al principio di solidarietà passiva di cui previsto dall’art. 57, comma 1, T.U., ed in applicazione del dettato di cui al comma 7 di detta norma, nei contratti di locazione in cui è parte lo Stato (come conduttore o come locatore), obbligato al pagamento dell’imposta di registro è unicamente l’altra parte contraente.
Nel suo caso, quindi, avendo sottoscritto in qualità di locatore un contratto di locazione con lo Stato (conduttore), l’imposta di registro ricade unicamente e per intero su di lei proprio in forza di quanto disposto dall’art. art. 57, al comma 7, T.U. (DPR n. 131/1986), restando, invece, il diverso onere di registrare il contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione in capo a tutte le parti contraenti e, quindi, anche allo Stato.
Cordiali saluti.
Avv. Andrea Cresti.  

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