D: Egregio Avvocato, ho accettato un'eredità
con beneficio d'inventario ma non ho ancora presentato la dichiarazione di
successione perché prima voglio sapere di cosa è composto il patrimonio del defunto.
Volevo sapere in questi casi caso il termine di 12 mesi
per la presentazione della dichiarazione da quando inizia a decorrere? La
ringrazio.
R: In merito alla decorrenza dei termini per la
presentazione della dichiarazione di successione, qualora venga seguita la
procedura di accettazione con beneficio d'inventario, va rilevato che l’art. 31del D. Lgs. n. 346/90, dispone che il
termine di 12 mesi per presentare detta dichiarazione ai competenti uffici
dell'Agenzia delle Entrate decorre dalla scadenza del termine per la formazione
dell’inventario, purché però l’eredità sia stata accettata con beneficio entro
i 12 mesi dall’apertura della successione, ovvero entro l'anno dalla morte del de cuius.
A tale proposito giova precisare che alcune Commissioni
Tributarie Regionali ritenevano che tale norma dovesse essere letta in
combinato disposto con l’art. 485 c.c., che prevede la “perdita” del beneficio
di inventario se questo non viene concluso nei termini concessi dalla legge e
dal tribunale (mediante la proroga). Pertanto se, una volta scaduti i termini
per redigere l’inventario, il contribuente perde il beneficio e diventa un
erede puro e semplice, ciò significa che egli deve presentare anche la
dichiarazione di successione entro il termine per la redazione dell’inventario.
In merito a ciò la Corte di Cassazione ha chiarito come, "a
norma dell’art. 31 del DLgs. 346/90, in ipotesi di accettazione dell’eredità
con beneficio di inventario, purché effettuata entro 12 mesi dall’apertura
della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione
all'Agenzia delle Entrate non comincia neppure a decorrere fino a quando non
scade il termine per la formazione dell’inventario" (così Cass.Civ. sent. N. 1557/12).
In senso conforme: “in tema di imposta di successione, il
termine per la presentazione della dichiarazione di successione, nel caso in
cui il chiamato all'eredità accetti con beneficio di inventario, decorre - in mancanza di un'apposita disciplina e
sulla base di un'interpretazione sistematica volta ad assicurare il
coordinamento tra l'art. 31, comma 2, lett. d, del d.lg. n. 346 del 1990 (nel
testo ratione temporis vigente) e la disciplina civilistica (art. 484 ss. c.c.)
- dalla scadenza del termine ultimo,
comprensivo delle eventuali proroghe, per la redazione dell'inventario, in modo
da consentire al chiamato di effettuare una precisa e non affrettata
dichiarazione dei beni ereditari” (così Cass. Civ. sez. trib. N.13856/10).
Ergo,
nel caso di specie il termine di 12 mesi per la presentazione della domanda di
successione non inizierà a decorrere se non dalla conclusione della redazione
dell'inventario, comprensivo delle eventuali proroghe richieste al Tribunale
competente con le modalità stabilite dal legislatore, sempreché vi
sia stata accettazione dell'eredità, ancorché con beneficio d'inventario, entro
l'anno dall'apertura della successione.
Avv. Andrea Cresti
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