martedì 12 gennaio 2016

APPROFONDIMENTI: Omesso versamento ritenute INPS: novità sulla depenalizzazione del reato quando l’omissione non supera i € 10.000?




Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 novembre 2015 ha approvato in via preliminare un decreto legislativo in materia di depenalizzazione con il quale si è voluto dare attuazione alla delega conferita dal Parlamento con la legge n. 67/14.
Tra le fattispecie da depenalizzare e trasformare quindi in illecito amministrativo c’è anche il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali previsto e punito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 463/1983.
Il testo attuale della norma punisce, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,91, il datore di lavoro che omette di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Con lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri l’omesso versamento fino alla somma di € 10.000 annue, non costituirà più reato penale ma semplice illecito amministrativo punito con una sanzione da € 10.000  a € 50.000.
Per il datore di lavoro resta sempre la possibilità di non subire neanche la sanzione amministrativa se provvede al versamento di quanto omesso entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento.
Per la modifica definitiva del testo dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 463/1983, occorrerà attendere che il provvedimento, una volta passato alle competenti commissioni parlamentari, ritorni in Consiglio dei Ministri  per la definitiva approvazione.
Nel frattempo, come già evidenziato (leggi: Omesso versamento ritenute previdenziali INPS: se inferiore ai 10.000 € annui è ancora reato?), sull’applicazione dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 463/1983, si è registrato un conflitto giurisprudenziale che, nella prassi, ha indotto molti Giudici a rinviare i processi attualmente in corso, con sospensione della prescrizione per il reato contestato, proprio in attesa da parte dell'Esecutivo della definitiva attuazione della delega legislativa conferitagli dal Parlamento con la legge 67/14 e procedere, quindi, a depenalizzare il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sotto i € 10.000 annui.
In futuro, quindi, se l’importo dell’omissione contributiva del datore di lavoro non sarà superiore alla cifra di € 10.000 annui, questa verrà punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 a meno che il versamento dei contributi non avvenga entro 3 mesi dalla contestazione o dall’accertamento dell’omissione, andando così esente da qualsiasi sanzione.
Nel rispetto del “favor rei” e per espressa previsione legislativa le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
In quest’ultimo caso il Giudice dell’Esecuzione revoca la sentenza o il decreto penale di condanna dichiarando che “il fatto non è più previsto dalla legge come reato” e adottando i provvedimenti conseguenti.
In ultimo, occorre ricordare che ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto non potrà essere applicata una sanzione amministrativa per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio previsto dall’art. 135 c.p..

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