Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13
novembre 2015 ha approvato in via preliminare un decreto legislativo in materia
di depenalizzazione con il quale si è voluto dare attuazione alla delega
conferita dal Parlamento con la legge n. 67/14.
Tra le fattispecie da depenalizzare e trasformare
quindi in illecito amministrativo c’è anche il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali previsto e punito
dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 463/1983.
Il testo attuale della norma punisce, con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,91, il datore
di lavoro che omette di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Con lo
schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri l’omesso
versamento fino alla somma di € 10.000 annue, non costituirà più reato penale
ma semplice illecito amministrativo punito con una sanzione da € 10.000 a € 50.000.
Per il datore di lavoro resta sempre la possibilità
di non subire neanche la sanzione amministrativa se provvede al versamento di
quanto omesso entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’accertamento.
Per la
modifica definitiva del testo dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 463/1983, occorrerà
attendere che il provvedimento, una volta passato alle competenti commissioni
parlamentari, ritorni in Consiglio dei Ministri
per la definitiva approvazione.
Nel frattempo, come già evidenziato (leggi: Omesso versamento ritenute previdenziali INPS: se inferiore ai 10.000 € annui è ancora reato?), sull’applicazione dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 463/1983, si è
registrato un conflitto giurisprudenziale che, nella prassi, ha indotto molti Giudici a
rinviare i processi attualmente in corso, con sospensione della
prescrizione per il reato contestato, proprio in attesa da parte dell'Esecutivo della definitiva attuazione della
delega legislativa conferitagli dal Parlamento con la legge 67/14 e procedere, quindi, a depenalizzare
il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sotto
i € 10.000 annui.
In futuro, quindi, se l’importo dell’omissione
contributiva del datore di lavoro non sarà superiore alla cifra di € 10.000 annui,
questa verrà punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa da €
10.000 a € 50.000 a meno che il versamento dei contributi non avvenga entro 3
mesi dalla contestazione o dall’accertamento dell’omissione, andando così
esente da qualsiasi sanzione.
Nel
rispetto del “favor rei” e per
espressa previsione legislativa le disposizioni che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti
irrevocabili.
In quest’ultimo caso il Giudice dell’Esecuzione
revoca la sentenza o il decreto penale di condanna dichiarando che “il fatto non è più previsto dalla legge come
reato” e adottando i provvedimenti conseguenti.
In ultimo, occorre ricordare che ai fatti commessi
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto non potrà essere
applicata una sanzione amministrativa per un importo superiore al massimo della
pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di
ragguaglio previsto dall’art. 135 c.p..
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