giovedì 1 dicembre 2016

Casi Pratici: Prescrizione buoni fruttiferi postali.



 
D: Gent.mo Avvocato, mio nonno ha sottoscritto un buono postale a termine in data 08 marzo 1995. Il buono prevedeva il raddoppio del capitale dopo 7 anni e il triplo dopo 11 anni. La scadenza del buono postale, quindi, cadeva il 08 marzo 2006.
Purtroppo, ho richiesto il rimborso del buono solo adesso e le Poste Italiane non hanno proceduto al rimborso in quanto il buono era caduto in prescrizione, essendo passati più di 10 anni dalla data di scadenza.
Che cosa posso fare in questo caso? Esistono delle azioni che il sottoscrittore può intraprendere per ottenere il rimborso? Le Poste Italiane sono tenute a inviare una comunicazione al cliente che il buono sta per cadere in prescrizione ?
Grazie.
R.L.
R: Purtroppo nel suo caso non paiono esserci molte possibilità di riscuotere il buono fruttifero in quanto è ormai trascorso il termine di prescrizione decennale.
Infatti, Poste Italiane, così come Cassa Depositi e Prestiti in qualità di soggetto emittente dei buoni postali, non sono tenute ad inviare alcuna comunicazione relativa alla scadenza del titolo.
Per quanto concerna invece la prescrizione, ovvero il mancato esercizio di un diritto per un periodo di tempo indicato dalla legge (art. 2934 c.c.), il riferimento nel caso di specie, oltre alle norme generali del codice civile, è all'articolo 5 comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 che ha sancito la trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti.
Infatti, con nella richiamata normativa si prevede che tutti buoni fruttiferi postali emessi fino al 13 aprile 2001 al Ministero dell’Economia e delle Finanze vengono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico, con l’effetto, che da tale data in poi la prescrizione del diritto all'incasso da parte degli aventi diritto si matura trascorsi dieci anni dopo dalla scadenza.
Pertanto nel caso di specie appare corretta la decisione adottata dall’ufficio postale ed il suo buono fruttifero a termine purtroppo risulta non più incassabile per intervenuta prescrizione.
Cordiali saluti.
Avv. Andrea Cresti

2 commenti:

  1. Gent.mo Avvocato, mio mamma ha sottoscritto un buono postale a termine in data 21/08/1996. Il buono prevedeva il raddoppio del capitale dopo 8 anni e il triplo dopo 12 anni. La scadenza del buono postale, quindi, cadeva il 07/08/2006.
    Purtroppo, ho richiesto il rimborso del buono solo adesso e le Poste Italiane non hanno proceduto al rimborso in quanto il buono era caduto in prescrizione, essendo passati più di 10 anni dalla data di scadenza.
    Che cosa posso fare in questo caso? Esistono delle azioni che il sottoscrittore può intraprendere per ottenere il rimborso? Le Poste Italiane sono tenute a inviare una comunicazione al cliente che il buono sta per cadere in prescrizione ?
    Grazie.

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    1. Buongiorno, il suo caso è del tutto simile a quello del post, purtroppo il buono deve considerarsi prescritto essendo trascorsi più di dieci anni dalla scadenza dell'agosto 2016. Per quanto riguarda l'onere di comunicazione purtroppo Poste Italiane non ha obblighi in tal senso.

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